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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_43/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 febbraio 2016  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Kolly, Niquille, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Xenia Peran, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dallo Studio legale Ghiggia, 
opponente. 
 
Oggetto 
arbitrato interno; salario; indennità di scioglimento 
del rapporto d'impiego, 
 
ricorso contro il lodo emanato il 3 dicembre 2015 dalla Commissione speciale di ricorso ai sensi dell'art. 52 del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale occupato presso le Case per anziani del Cantone Ticino (CCL ROCA) del 1.1.2014. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
A.________, nata nel 1957, ha iniziato a lavorare al servizio lavanderia della Casa per anziani B.________ nel febbraio 1991. Con lettera 22 giugno 2011 la B.________ ha comunicato alla dipendente l'interruzione del rapporto di lavoro per il 31 dicembre 2011 a seguito della soppressione del servizio e l'impossibilità di reimpiego in un altro settore. Dal 14 settembre 2011 A.________ è inabile al lavoro. 
 
2.   
Poiché la B.________ ha contestato le pretese avanzate dalla lavoratrice, questa si è rivolta alla Commissione paritetica cantonale prevista dall'art. 51 del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale occupato presso le Case per anziani del Cantone Ticino del 1.1.2014 (CCL ROCA). Il 23 giugno 2015 tale Commissione ha unicamente accolto la domanda di versamento di fr. 4'300.-- per ore straordinarie e ferie non godute. 
Il 16 luglio 2015 A.________ ha adito la Commissione speciale di ricorso ai sensi dell'art. 52 CCL ROCA che, quale tribunale arbitrale, ha condannato con lodo del 3 dicembre 2015 la B.________ a versare alla lavoratrice fr. 4'649.40 a saldo degli stipendi al 31 dicembre 2013, una rendita di fr. 8'302.50 annui (corrispondenti a fr. 691.90 mensili) dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2017 e fr. 4'300.-- per ore straordinarie e ferie non godute. 
 
3.   
Con ricorso in materia civile del 20 gennaio 2016 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare il predetto lodo. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.   
La procedura di ricorso in materia di arbitrati interni è retta dalla LTF, fatte salve le disposizioni contrarie del primo capitolo del settimo titolo della terza parte del CPC (art. 389 cpv. 2 CPC). L'art. 77 cpv. 2 LTF dichiara inapplicabili diverse disposizioni di questa legge e in particolare gli articoli da 95 a 98 relativi ai motivi di ricorso e l'art. 105 cpv. 2 che permette - a determinate condizioni - di rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore. 
Via di ricorso straordinaria e di natura essenzialmente cassatoria (art. 77 cpv. 2 LTF che esclude l'applicazione dell'art. 107 cpv. 2 LTF per quanto quest'ultimo consente al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito), il ricorso in materia civile diretto contro una decisione della giurisdizione arbitrale nazionale è unicamente ammissibile per i motivi di ricorso elencati nell'art. 393 CPC. È pertanto escluso prevalersi di una violazione del diritto federale nel senso dell'art. 95 lett. a LTF
L'art. 77 cpv. 3 LTF impone al Tribunale federale di esaminare unicamente le censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso. Per la loro motivazione rimangono applicabili (sentenza 4A_454/2011 del 27 ottobre 2011 consid. 2.1) i severi requisiti sviluppati dalla giurisprudenza in applicazione dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. DTF 128 III 50 consid. 1c). 
 
5.   
Giusta l'art. 393 lett. e CPC, norma che riprende il motivo di ricorso già previsto dall'abrogato art. 36 lett. f CA, la sentenza emanata in un arbitrato interno può essere impugnata se è arbitraria nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. Per diritto si intende unicamente il diritto materiale, ad esclusione del diritto di procedura (sentenza 4A_214/2013 del 5 agosto 2013 consid. 5.1; DTF 131 I 45 consid. 3.4; 112 Ia 350 consid. 2). La nozione di arbitrio di questa norma corrisponde sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 9 Cost. (sentenza 5A_634/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 2.1.1; DTF 131 I 45 consid. 3.4). Una decisione non è pertanto arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 138 III 378 consid. 6.1, con rinvii). Un accertamento di fatto è unicamente arbitrario nel caso in cui il tribunale arbitrale, in seguito ad un'inavvertenza, si è posto in contraddizione con gli atti dell'incartamento, sia perdendo di vista certi passaggi di un determinato atto o attribuendo loro un contenuto diverso da quello che hanno realmente, sia ammettendo per errore che un fatto è dimostrato da un atto, quando questo in realtà non dà invece alcun ragguaglio in materia. L'oggetto della censura di arbitrio è quindi ridotto e non concerne l'apprezzamento delle prove e le conclusioni derivatene, ma riguarda unicamente le constatazioni di fatto manifestamente confutate da atti dell'incartamento. In materia di arbitrato il modo in cui il tribunale arbitrale ha esercitato il proprio potere di apprezzamento non può essere oggetto di ricorso: la censura di arbitrio è limitata agli accertamenti che non dipendono da una valutazione e cioè a quelli che sono inconciliabili con gli atti della causa (DTF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7 ancora confermati nella sentenza 4A_378/2014 del 24 novembre 2014 consid. 2.1). 
 
6.  
 
6.1. Il Tribunale arbitrale ha richiamato l'art. 336c cpv. 2 CO e ha considerato che, in seguito alla sospensione (di 720 giorni) dovuta all'insorgere dell'invalidità della ricorrente, il termine di disdetta ha unicamente ripreso a decorrere dal 15 settembre 2013 e che il rapporto di lavoro è terminato il 31 dicembre 2013. Per quest'ultimo lasso di tempo, ha quindi considerato che del salario mensile lordo di fr. 4'085.-- andava riconosciuto unicamente il 50 %, tasso corrispondente all'attività lavorativa, da cui vanno dedotti i contributi sociali. Dalla somma di fr. 6'692.20 così ottenuta ha poi tolto fr. 2'042.80, importo pari alla metà dell'indennità per ferie già concessa dalla Commissione paritetica, allo scopo di tenere conto delle vacanze di cui la ricorrente ha potuto beneficiare negli ultimi mesi di validità del rapporto di lavoro, per infine riconoscerle fr. 4'649.40 a saldo delle pretese salariali.  
 
6.2. La ricorrente indica di essere stata al beneficio di una tredicesima mensilità di cui il lodo non terrebbe conto e di avere diritto al 100 % del salario, nonostante la percezione di una rendita per invalidità al 50 %. Per questo motivo ritiene che avrebbero dovuto esserle riconosciuti per il periodo in questione fr. 15'491.25 lordi, o almeno fr. 12'271.25. Sostiene inoltre che l'indennità per vacanze va aggiunta e non sottratta a tali importi.  
 
6.3. La censura, meramente appellatoria, si rivela inammissibile. La ricorrente nemmeno indica l'atto con cui il salario mensile accertato dall'autorità inferiore sarebbe in contraddizione. Inoltre, limitandosi a proporre un proprio conteggio, che fa completa astrazione della capacità lavorativa e dell'accertamento secondo cui ella ha potuto usufruire di una parte delle vacanze, la ricorrente neppure tenta di far apparire insostenibile il calcolo effettuato nella sentenza impugnata.  
 
7.  
 
7.1. Dopo aver ricordato che la ricorrente ha lavorato per 20 anni alle dipendenze dell'opponente, il Tribunale arbitrale le ha riconosciuto, in seguito alla soppressione del servizio, una rendita di fr. 8'302.50 annui (fr. 691.90 mensili) sulla base dell'art. 61 CCL ROCA 2011 fino al momento in cui compierà 60 anni. Tale norma rimanda agli art. 18 e 18a della Legge ticinese sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito LStip). Il Collegio arbitrale ha indicato che l'art. 18 cpv. 3 LStip prevede per la fascia di età della ricorrente una rendita corrispondente al 1,5 % dello stipendio assicurato presso l'istituto di previdenza per ogni anno di servizio prestato e che giusta l'art. 18a cpv. 2 Lstip le prestazioni d'uscita possono essere rifiutate, sospese o ridotte quando il dipendente beneficia di prestazioni assicurative adeguate. Ha quindi ritenuto che in base al salario assicurato la rendita annua ammonterebbe a fr. 16'605.--, ma che in ragione delle prestazioni assicurative (rendite mensili AI di fr. 920.-- e LPP di fr. 922.--) di cui la lavoratrice già beneficia, si giustifica una riduzione del 50 %.  
 
7.2. La ricorrente afferma che la durata del rapporto di lavoro determinante per il calcolo della rendita è stato prorogato dei 720 giorni di malattia e che la riduzione effettuata in seguito alle prestazioni assicurative sarebbe " manifestamente inaccettabile ", non essendo le stesse immutabili. Sarebbe inoltre arbitrario far terminare la rendita a 60 anni, ma essa dovrebbe continuare fino al 65° compleanno.   
 
 
7.3. Ancora una volta la ricorrente si limita a inammissibilmente opporre la sua interpretazione delle disposizioni del CCL ROCA (e della legge cantonale a cui questo rinvia) a quella del Tribunale arbitrale, senza indicare perché quest'ultima sarebbe addirittura insostenibile. La ricorrente non spiega segnatamente perché sarebbe arbitrario ritenere che con il termine "anni di servizio prestati" siano unicamente intesi quelli in cui il dipendente ha effettivamente lavorato, ad esclusione del periodo di sospensione previsto dall'art. 336c CO. Nemmeno l'apodittica affermazione secondo cui la pensione per i dipendenti statali interviene a 65 anni, che ignora l'art. 64 cpv. 1 della Legge ticinese sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti secondo cui " il rapporto d'impiego cessa per limiti di età fra i 60 e 65 anni ", basta per fondare un'ammissibile critica della durata della rendita in discussione.  
 
8.   
Il Tribunale arbitrale non ha prelevato tasse o spese di giudizio e ha, " stante l'esito della procedura ", compensato le ripetibili. 
La ricorrente riconosce che le sue richieste sono state unicamente accolte in modo parziale, ma afferma che la mancata assegnazione di ripetibili sarebbe arbitraria, perché, in sostanza, la controparte si sarebbe comportata in modo scorretto, assumendo atteggiamenti vessatori e creando deliberata confusione. Così facendo, ella nemmeno tenta di mostrare perché sarebbe insostenibile basare l'attribuzione di ripetibili sulla - rispettiva - soccombenza delle parti. 
 
9.   
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela interamente inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a presentare una risposta al ricorso, non è incorsa in spese per la procedura federale. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Commissione speciale di ricorso. 
 
 
Losanna, 16 febbraio 2016 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti