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[AZA 0] 
 
5C.270/1999 
 
II CORTE CIVILE 
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16 marzo 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, Bianchi e Nordmann. 
Cancelliere: Piatti. 
 
________ 
 
Visto il ricorso per riforma del 2 dicembre 1999 presentato da A.________ e litisconsorti, Morcote, patrocinati dall' avv. Giorgio Moroni-Stampa, Lugano, B.________ e litisconsorti, Morcote, patrocinati dall'avv. Stefano Bolla, Lugano, C.________, Savosa, patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo, Lugano, D.________ e litisconsorti, Morcote, patrocinate dall'avv. Adriano Censi, Lugano, convenuti, contro la sentenza emanata il 26 ottobre 1999 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone i ricorrenti al Comune di Morcote, attore, rappresentato dal Municipio e patrocinato dagli avv. Fabio Vassalli e Riccardo Brivio, Lugano, in materia di diritto di passo; 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Con petizione del 15 dicembre 1982, il Comune di Morcote ha convenuto in giudizio i proprietari degli immobili situati in riva al lago, sotto i quali si trovano i portici lungo la strada cantonale. Il Comune rivendicava la proprietà dei portici - la cui larghezza varia da un minimo di 4,1 m a un massimo di 5,98 m - che danno sul lago e chiedeva la rettifica del registro fondiario. Con la propria replica, il Comune ha chiesto in via subordinata l'iscrizione di una servitù di passo pubblica gravante tutta l'area porticata. Con sentenza 25 giugno 1997 il Pretore del distretto di Lugano ha parzialmente accolto la petizione e ha riconosciuto all'attore un diritto di passo pedonale pubblico della larghezza di 1,5 m sotto tutti i portici dall'inizio alla fine. Le spese processuali e le ripetibili sono state poste a carico dell'attore. 
 
B.- Il 26 ottobre 1999 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita in via principale dal Comune e in via adesiva da alcuni proprietari, ha parzialmente accolto il rimedio principale, modificando il giudizio pretorile nel senso di non limitare la larghezza del diritto di passo e riducendo di un terzo la tassa di giustizia e le ripetibili poste a carico dell'attore. Ha invece integralmente respinto l'appello adesivo. I Giudici cantonali hanno dapprima rilevato che il Pretore ha correttamente denegato gli elementi per riconoscere la proprietà dell'attore. Essi hanno poi rilevato che nel catasto censuario del 1892/3 il Comune risultava essere "possessore dell'intera superficie sotto i portici, indicata come strada" e che il termine di possessore, non potendo nella fattispecie essere interpretato nel senso di proprietario, va inteso come beneficiario di una servitù. Tale documento, che costituisce un indizio in favore di un diritto reale limitato dell'attore, è stato corroborato da altre risultanze, da cui dev'essere dedotto, atteso che l'estensione della servitù irregolare si determina secondo i bisogni ordinari dell'avente diritto al momento dell'usucapione, che il diritto di passo del Comune si estende su tutta l'area litigiosa. 
 
C.- Il 2 dicembre 1999 i proprietari menzionati in ingresso hanno impugnato la sentenza cantonale con un ricorso di diritto pubblico e con un ricorso per riforma. Con il primo rimedio postulano l'annullamento della decisione d'appello e con il secondo la sua riforma nel senso che l'appello principale è respinto e il giudizio di primo grado confermato. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Il valore della lite, determinato secondo le conclusioni delle parti innanzi all'ultima autorità cantonale, supera, giusta gli accertamenti di fatto di tale istanza, ampiamente fr. 8000. --, motivo per cui il gravame si avvera ricevibile dal profilo dell'art. 46 OG. Inoltrato tempestivamente (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale emanata dal Tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG), il ricorso si rivela pertanto in linea di principio ammissibile. 
 
2.- a) I convenuti rimproverano all'autorità cantonale una violazione degli art. 781 e 738 CC con riferimento all'estensione della servitù per aver attribuito un'importanza decisiva a usi e interessi del tutto estranei alla funzione del diritto di passo, quali l'utilizzo della superficie in questione quale parcheggio stagionale di barche o la posa di tavolini e bancarelle. Inoltre i convenuti ritengono violato l'art. 8 CC, poiché la Corte cantonale ha presunto, senza che l'attore lo abbia provato, che prima della costruzione della strada cantonale, il traffico carrabile passasse per i portici. 
 
b) La Corte cantonale ha indicato che l'estensione della servitù litigiosa dev'essere determinata secondo i bisogni ordinari dell'avente diritto al momento della sua acquisizione, avvenuta per prescrizione acquisitiva prima dell'entrata in vigore del CC. I giudici cantonali hanno rilevato che nel catasto censuario del 1892/93 il Comune risultava "possessore" dell'intera superficie sotto i portici, indicata come "strada". Il termine di "possessore" doveva, nel caso in esame, essere interpretato nel senso di beneficiario di una servitù e il citato documento costituisce pertanto, giusta la giurisprudenza cantonale (Rep. 1963 pag. 26 consid. 5 e rinvii) un indizio in favore di un diritto reale limitato esercitato su tutta l'area rivendicata dall'ente pubblico. Tale indizio è fra l'altro corroborato dall'accertamento secondo cui, fino alla costruzione della strada cantonale nel 1892, l'unico passaggio carrabile lungo il lago era costituito dai portici, che esistevano almeno dal 1744. Sulla base di questi elementi, i Giudici cantonali hanno statuito che il diritto di passo si estendeva, al momento in cui è intervenuta la prescrizione acquisitiva in base al diritto civile cantonale, sull'intera larghezza dei portici. 
 
c) Giusta l'art. 17 tit. fin. CC i diritti reali acquisiti prima dell'entrata in vigore del Codice civile continuano a sussistere sotto riserva delle disposizioni sul registro fondiario (cpv. 1). In virtù del secondo capoverso del citato articolo, l'estensione della proprietà e dei diritti limitati è soggetta al diritto nuovo dopo l'entrata in vigore del Codice civile, in quanto non sia fatta da questo un'eccezione. Con il termine di "estensione" è in realtà intesa, come del resto risulta dal testo tedesco di tale capoverso, il loro contenuto determinato dalla legge, indipendentemente dalla volontà delle parti; ciò è del resto confermato dall'art. 18 cpv. 3 tit. fin. CC, secondo il quale l'estensione di un diritto reale costituito mediante atto giuridico prima dell'entrata in vigore del Codice civile è mantenuta anche sotto l'imperio della nuova legge, in quanto non sia incompatibile con la stessa (Deschenaux, Traité de droit privé suisse, vol. VII, Le registre foncier, 1983, pag. 30). L'estensione materiale - contrapposta al contenuto legale - di una servitù costituita prima del 1912 si determina invece in virtù del vecchio diritto (cfr. DTF 85 II 177 consid. 1, 79 II 401; sentenza 27 maggio 1982 della II Corte civile del Tribunale federale, pubblicata in ZBGR 1984 pag. 169 segg. consid. 3; Wittibschlager, Commento basilese, ZGB II, n. 12 e 18 all'art. 17 tit. fin. CC; cfr. anche sentenza 16 maggio 1960 del Tribunale di appello di Zurigo, pubblicata in ZBGR 1961, pag. 202 segg. , consid. 2b), che essendo diritto cantonale non può essere oggetto di un ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 e 55 cpv. 1 lett. c OG, sentenza 27 maggio 1982 citata, consid. 2a e 3). 
 
Nella fattispecie la servitù litigiosa è nata prima dell'entrata in vigore del CC, sotto l'imperio del previgente diritto civile ticinese. Il contenuto, inteso quale estensione materiale, di tale servitù è stato determinato dalla Corte cantonale sulla base della situazione di fatto esistente all'epoca (cfr. sentenza citata, pubblicata in ZBGR 1961 pag. 202, consid. 2b), che non può essere rivista dal Tribunale federale nella giurisdizione per riforma. Pure inammissibile si rivela la pretesa violazione dell'art. 8 CC, essendo la censura in realtà diretta contro l'accertamento di fatto secondo cui fino alla costruzione dell'attuale strada cantonale non vi erano altri transiti carrai. Infine, anche i convenuti riconoscono che l'estensione della servitù in discussione dev'essere stabilita secondo i bisogni ordinari degli aventi diritto al momento della sua acquisizione. Ne segue che il modo in cui il diritto di passo è stato esercitato posteriormente alla sua acquisizione, nel XX secolo, e le censure a questo tema connesse, si rivelano senza pertinenza ai fini del presente giudizio. Infatti, nemmeno i convenuti sostengono che l'attore abbia perso ogni interesse per una parte della superficie porticata o che il modo in cui il diritto di passo è stato esercitato abbia portato a una modifica dello stesso per prescrizione acquisitiva. 
 
3.- Da quanto precede segue che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e dev'essere respinto. La tassa di giustizia, che segue la soccombenza, è posta in via solidale a carico dei convenuti (art. 156 cpv. 1 e 7 OG). Non si giustifica invece assegnare ripetibili all'attore, che non è stato invitato a produrre una risposta al gravame. 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 7000. -- è posta in solido a carico dei ricorrenti. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 16 marzo 2000 
VIZ 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,