Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.102/2003 
2A.180/2003 /bom 
 
Sentenza del 16 maggio 2003 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Müller e Yersin, 
cancelliere Cassina. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
rappresentato dalla Lambertini, Ernst & Partners S.A., 
via S. Balestra 18, casella Postale 2903, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, 
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona, 
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
imposta federale diretta e imposta cantonale 1993/1994, 
 
ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 20 marzo 2003 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
L'8 febbraio 1999 è stata intimata ad A.________ la tassazione per l'imposta federale diretta e l'imposta cantonale 1993/1994. Il 17 maggio 1999 l'autorità fiscale ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato dal contribuente contro tale decisione ed ha quindi modificato la tassazione litigiosa sulla scorta di quanto convenuto con il patrocinatore di quest'ultimo in sede d'audizione. A.________ ha quindi impugnato la decisione su reclamo davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale, con sentenza del 5 luglio 1999, ha respinto il gravame. Tale giudizio è in seguito cresciuto in giudicato incontestato. 
 
Il 19 dicembre 2002 A.________ si è rivolto alla Camera di diritto tributario ticinese per chiedere la revisione della tassazione federale e cantonale 1993/1994, sostenendo che la stessa era stata determinata senza tener conto della sentenza emanata il 29 agosto 1984 dal Pretore della Giurisdizione di Lugano-Campagna relativa alla separazione per tempo indeterminato dei coniugi. Con giudizio del 20 marzo 2003 la Corte cantonale ha ritenuto che, in quanto ammissibile, l'istanza fosse da respingere. 
B. 
Il 24 aprile 2003 A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico. Sia con il primo gravame, concernente la mancata revisione dell'imposta federale diretta, che con il secondo, relativo alla tassazione cantonale, chiede che la suddetta decisione della Camera di diritto tributario sia annullata e che la tassazione federale e cantonale 1993/1994 venga di conseguenza riformata. Nessuna presa di posizione in merito al gravame è stata chiesta. 
 
Diritto: 
1. 
I due ricorsi concernono la medesima fattispecie: essi vanno quindi congiunti per l'istruttoria e il giudizio. 
I. SUL RICORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 
2. 
Il ricorso di diritto amministrativo, presentato in tempo utile da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG) contro una decisione in materia di revisione dell'imposta federale diretta che emana dall'autorità cantonale di ultima istanza è, in linea di principio, ammissibile (art. 146 e 149 cpv. 3 della legge federale sull'imposta federale diretta, del 14 dicembre 1990 [LIFD; RS 642.11]). 
3. 
Le condizioni per procedere alla revisione a favore del contribuente di una decisione di tassazione cresciuta in giudicato sono disciplinate in modo esaustivo dall'art. 147 LIFD, applicabile alla fattispecie in esame. I motivi di revisione previsti da questa norma (art. 147 cpv. 1 LIFD) erano d'altronde già stati riconosciuti come validi dalla prassi sotto il regime del precedente ordinamento fiscale federale, in analogia a quanto disposto dagli art. 136 e 137 OG (cfr. per tutti DTF 111 Ib 209 consid. 1 con riferimenti). 
 
Come giustamente rilevato nella sentenza impugnata, alla quale può essere fatto rinvio (art. 36 cpv. 3 OG), nel caso di specie non sussistono le condizioni per poter chiedere la revisione della tassazione federale 1993/1994. Il ricorrente ha fondato la propria domanda sulla citata sentenza pretorile del 29 agosto 1984: sennonché allorquando gli è stata notificata la tassazione federale 1993/1994 egli era già a conoscenza di detto giudizio civile, per cui, se riteneva che il medesimo potesse essere utile alla definizione dei suoi obblighi tributari, egli doveva produrlo all'autorità fiscale. In simili circostanze, non si può ammettere l'esistenza di un fatto nuovo di rilievo, ai sensi dell'art. 147 cpv. 1 lett. a LIFD
 
L'insorgente sostiene che in verità detta sentenza era stata versata agli atti, ma che il fisco non ne ha tenuto conto. L'argomento, a prima vista in contraddizione con quanto affermato dinanzi ai giudici cantonali, è irrilevante poiché, se così fosse, al contribuente spettava il dovere di censurare questa omissione già nell'ambito della procedura ordinaria, invece di attendere la crescita in giudicato della tassazione in questione (art. 147 cpv. 2 LIFD). 
 
In ogni caso, quand'anche si volesse ammettere per pura ipotesi che la suddetta decisione pretorile costituisca un motivo di revisione, la domanda presentata dall'insorgente era manifestamente tardiva, in quanto inoltrata ben oltre il termine di 90 giorni sancito dall'art. 148 LIFD
Ne discende che il ricorso di diritto amministrativo, completamente infondato, va respinto. 
II. SUL RICORSO DI DIRITTO PUBBLICO 
4. 
Nella misura in cui concerne la mancata revisione della tassazione cantonale 1993/1994, il ricorso di diritto pubblico, interposto tempestivamente da una persona legittimata ad agire (art. 88 OG) contro una decisione resa da un'autorità di ultima istanza cantonale è, di principio, ammissibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 87 e 89 cpv. 1 OG. 
5. 
Il ricorrente critica il giudizio querelato, per quanto lo stesso riguarda l'applicazione del diritto tributario ticinese, facendo in sostanza valere le medesime argomentazioni già esposte in precedenza nell'ambito della trattazione del ricorso di diritto amministrativo (cfr. consid. 3). Attraverso i suoi argomenti egli non indica però affatto per quali motivi e in che misura la decisione impugnata sarebbe lesiva dei suoi diritti costituzionali. Per questo motivo il gravame non adempie i requisiti di motivazione sanciti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e quindi è inammissibile (cfr. DTF 125 I 71 consid. 1c con rinvii). A prescindere da ciò, l'impugnativa andrebbe in ogni caso respinta poiché infondata. È infatti incontestato che l'ordinamento fiscale ticinese prevede in materia di revisione le medesime regole stabilite dal diritto federale: sia l'art. 196 della vecchia legge tributaria ticinese, del 28 settembre 1976 (vLT), che l'attuale art. 232 della legge tributaria cantonale, del 21 giugno 1994 (LT), riprendono praticamente alla lettera la formulazione dell'art. 147 LIFD. Orbene, se il Tribunale federale deve ammettere la correttezza del giudizio impugnato quando - giudicando in materia d'imposta federale diretta - fruisce di libero potere d'esame, a maggior ragione non può negare tale carattere quando - statuendo sull'imposta cantonale - il suo potere cognitivo è limitato all'arbitrio. Nella misura in cui è ricevibile, anche il ricorso di diritto pubblico va dunque respinto. 
III. SULLE SPESE 
6. 
Manifestamente infondati, i ricorsi possono essere decisi secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Il ricorrente è risultato soccombente sia nel ricorso di diritto amministrativo che in quello di diritto pubblico: la tassa di giustizia complessiva va pertanto posta a suo carico (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Le cause 2A.180/2003 e 2P.102/2003 sono congiunte. 
2. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
3. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
4. 
La tassa di giustizia complessiva di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
5. 
Comunicazione alla rappresentante del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione giuridica dell'imposta federale diretta. 
Losanna, 16 maggio 2003 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: