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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
   
   
   
 
 
       {T 0/2} 
 
       9C_526/2013  
 
 
Sentenza del 16 settembre 2013  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 giugno 2013. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 16 luglio 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 20 giugno 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
lo scritto del 17 luglio 2013 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è tra l'altro stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio, 
l'atto complementare del 19 luglio 2013 con cui il ricorrente chiede tra l'altro di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita, 
 
considerando:  
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che in particolare il ricorrente non si confronta - neppure con l'atto complementare del 19 luglio 2013 - nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio litigioso, 
che in particolare la Corte cantonale ha spiegato perché la questione delle perdite finanziarie per l'AVS dibattuta in occasione della riforma II dell'imposizione delle imprese non verteva sull'assoggettamento totale o parziale dei dividendi quale reddito da attività  indipendente oggetto della presente controversia, bensì sulla circostanza - menzionata nella sentenza citata dal ricorrente (SVR 2013 AHV n. 4 pag. 15, 9C_669/2011) - che, invece di versare il  salario, sarebbero stati versati dividendi non soggetti a prelievo dei contributi,  
che inoltre i giudici cantonali hanno pure spiegato che la LAVS (art. 9), a differenza della LIFD (art. 18b), non prevede un'imposizione privilegiata per le fattispecie come quella in esame e che pertanto - come del resto suggerito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e precisato dall'Ufficio di tassazione di X.________ il 21 dicembre 2012 - i redditi prodotti dalle partecipazioni ai sensi dell'art. 18b LIFD vanno integralmente assoggettati a contribuzione, 
che il ricorrente non si confronta con questi argomenti e non espone i motivi per i quali essi sarebbero contrari al diritto federale, 
che egli addirittura, nella misura in cui chiede di essere esentato per intero dall'obbligo contributivo AVS/AI per gli anni 2010-2011, propone conclusioni nuove e in quanto tali irricevibili (art. 99 cpv. 2 LTF), 
che pertanto, il presente gravame si rivela manifestamente inammissibile, segnatamente per mancanza di motivazione sufficiente, e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie, 
che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria (peraltro temeraria, visti gli importi in discussione) diventa priva d'oggetto, 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 16 settembre 2013 
 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Meyer 
 
Il Cancelliere: Grisanti