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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_557/2010 
 
Sentenza del 16 dicembre 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, Presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emessa il 22 novembre 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
Fatti: 
 
A. 
Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nel quadro di un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. L'indagine concerne un sistema di cessione di crediti, per oltre 670 milioni di euro, vantati da determinate aziende pubbliche, costituitesi in un consorzio, nei confronti della Regione Sicilia. In tale ambito sarebbero stati appurati pagamenti di somme di denaro, estero su estero. Dette cessioni avrebbero consentito a una determinata banca un guadagno maggiore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. L'autorità estera sospetta che parte di questo ricavo, giunto anche su conti bancari svizzeri, di cui essa chiede di acquisire la documentazione, sarebbe stato destinato a uomini politici. 
 
B. 
Mediante decisione di chiusura del 21 luglio 2010 il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato la trasmissione della documentazione di un conto presso una banca luganese intestato a A.________, persona menzionata nella rogatoria. Con giudizio del 22 novembre 2010 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale, adita dall'interessato, ne ha respinto il ricorso. 
 
C. 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di respingere la domanda di assistenza. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF). 
 
1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF). 
 
2. 
2.1 Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante poiché sarebbero stati violati elementari principi procedurali, segnatamente quelli della doppia punibilità e della specialità. Al suo dire, l'adempimento di queste condizioni non potrebbe essere valutato a causa di un esposto dei fatti asseritamente carente, lesivo pure del diritto di essere sentito e che non indicherebbe alcuna fattispecie penale. Afferma che l'autorità estera non avrebbe menzionato gli atti corruttivi, il loro scopo, l'identità dei corruttori e dei corrotti, né avrebbe specificato gli estremi del reato di truffa. Secondo il ricorrente, la cessione dei crediti costituirebbe un contratto di diritto privato concluso da soggetti di diritto privato, per cui non vi sarebbero funzionari pubblici da corrompere. Il fatto ch'egli, ai tempi delle transazioni bancarie indicate nella decisione di chiusura, aveva partecipato quale consulente economico alla cartolarizzazione dei crediti vantati dalle aziende pubbliche nei confronti della Regione Sicilia non sarebbe decisivo, egli non avendo al suo dire alcun potere decisionale in merito e i dirigenti essendo soggetti di diritto privato. 
 
2.2 L'assunto non regge, ritenuto che manifestamente non si è in presenza di un caso particolarmente importante. In effetti, l'istanza precedente ha applicato la giurisprudenza del Tribunale federale relativa ai requisiti posti alla descrizione dei fatti nel quadro di una rogatoria, ricordando lo stato iniziale delle indagini estere e la portata del principio della doppia punibilità. Ha quindi considerato che i fatti indicati nella rogatoria, fatta la dovuta trasposizione, potrebbero costituire una fattispecie penalmente rilevante secondo il diritto svizzero, spiegando compiutamente inoltre, a titolo abbondanziale, che secondo lo stesso diritto il ricorrente potrebbe essere considerato quale "funzionario pubblico". L'istanza inferiore ha poi illustrato il coinvolgimento del conto del ricorrente nelle transazioni oggetto dell'inchiesta estera, per cui la rogatoria non costituisce un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, spiegando inoltre dettagliatamente l'utilità dei documenti litigiosi per il procedimento estero, argomenti con i quali il ricorrente si confronta solo in maniera generica. Ora, su questi punti, la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito; sentenza 1C_287/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 1.3 in: Pra 2010 n. 22 pag. 141), né nella fattispecie si pone una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4). 
 
3. 
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
Losanna, 16 dicembre 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri