Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_666/2015 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 17 maggio 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Ursprung, Heine, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, patrocinato dall'avv. Stefano Peduzzi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (infortunio), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 agosto 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) con decisione del 19 dicembre 2013, confermata su opposizione il 10 giugno 2014, ha rifiutato ogni prestazione derivante dall'annuncio di infortunio del 22 aprile 2013riguardante  A.________, nato nel 1958. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo sostanzialmente che il giudizio cantonale e le decisioni amministrative siano annullate e la causa rinviata all'INSAI per nuova decisione. Sollecita inoltre la concessione dell'assistenza giudiziaria. 
 
L'INSAI postula la reiezione del ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.   
Oggetto del contendere è se l'infortunio annunciato dal ricorrente corrisponda alla realtà, come da lui preteso, o no, come accertato dall'assicuratore prima e dal Tribunale cantonale delle assicurazioni poi. 
 
3.   
Il giudice delle assicurazioni sociali, pur applicando il grado di prova della verosimiglianza preponderante, deve ritenere un fatto provato, soltanto quando ne è convinto della sua esistenza. La sola possibilità che un determinato fatto si sia potuto realizzare non è sufficiente, anzi dev'essere data per accertata la dinamica, che fra molte, sia la più verosimile (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 211 con riferimenti). 
 
4.   
Il Tribunale delle assicurazioni, confermando l'operato dell'assicuratore, per ricostruire la dinamica dei fatti, ha fondato il proprio giudizio su diverse testimonianze. Le critiche del ricorrente non sono suscettibili di mettere in dubbio il giudizio impugnato, il quale ha concluso che l'infortunio, dopo che il ricorrente è stato licenziato dal datore di lavoro, non si è realizzato. Il ricorrente si limita a imperniare il suo ricorso su conclusioni e deduzioni del tutto personali. Dagli accertamenti cantonali emerge per contro che non stati visti né l'asserito infortunio né per voce dei colleghi il ricorrente lavorare nel cantiere. La circostanza che un testimone nelle vicinanze abbia notato il ricorrente uscire con un braccio insanguinato e il fatto che quest'ultimo avrebbe comunicato ad alta voce a un operaio presente sul cantiere di informare i di lui colleghi dell'infortunio non è atto a sovvertire l'accertamento dei fatti della Corte cantonale. Il medesimo testimone, chiamato a deporre dal ricorrente, in un secondo tempo ha altresì espresso che "ho poi pensato molto a quanto capitato ed effettivamente mi sono sorti dei dubbi" e ancora "al momento della medicazione erano poco più di alcuni graffi". Per il resto si può rinviare al giudizio cantonale, il quale in più di quattro pagine (pag. 13-17), ha valutato dettagliatamente l'intero materiale probatorio (art. 109 cpv. 3 LTF). In tale evenienza, non si potrebbe affermare che la versione dei fatti riferita dal ricorrente sia la più verosimile, segnatamente rispetto a quella ricostruita dalla Corte ticinese. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, applicando il grado della verosimiglianza preponderante vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (consid. 3), poteva pertanto concludere che non si era realizzato nessun infortunio. 
 
5.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. La domanda di assistenza non può trovare accoglimento, essendo il ricorso sin dall'inizio chiaramente volto all'insuccesso (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese devono pertanto seguire la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 17 maggio 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi