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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 264/02 
 
Sentenza del 17 giugno 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Zurigo Compagnia di Assicurazione, 8085 Zurigo, ricorrente, rappresentato dall'avv. Mattia A. Ferrari, Via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona, 
 
contro 
 
C.________, opponente, rappresentato dall'avv, Sonja Achermann Bernaschina, Via alla Ramogna 10, 6600 Locarno 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 2 agosto 2002) 
 
Fatti: 
A. 
C.________, nato nel 1952, dipendente del S.________ e, in quanto tale, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni, l'11 gennaio 1995 è rimasto vittima di un incidente della circolazione, a seguito del quale ha riportato contusioni alla colonna cervicale, alla colonna lombare e al rene sinistro. Il caso è stato assunto dalla Zurigo Assicurazioni, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge. 
 
Facendo notare che dalla continuazione della cura medica non ci si sarebbe più potuto attendere un miglioramento considerevole e che lo stato di salute dell'interessato si sarebbe stabilizzato, la Zurigo Assicurazioni, mediante decisione 21 marzo 2001, sostanzialmente confermata anche in data 26 giugno 2001 in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, ha chiuso il caso riconoscendogli un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 5 % corrispondente a fr. 4'860.- e mettendolo al beneficio di un numero degressivo di sedute di fisiochinesiterapia nell'arco dei dieci anni successivi. 
B. 
Postulando l'assegnazione di un'IMI del 15 % (pari a fr. 14'580.-) oltre a interessi del 5 % dal 1° gennaio 1996, il riconoscimento di 48 sedute di fisiochinesiterapia per un tempo indeterminato nonché l'assunzione dei costi di quattro scatole di Ponstan 500 all'anno, C.________, con il patrocinio dell'avv. Sonja Achermann Bernaschina, è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 2 agosto 2002, ha parzialmente accolto il gravame nel senso che ha riconosciuto un interesse compensatorio del 5 % annuo sull'importo di fr. 4'860.- per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 21 marzo 2001. 
C. 
La Zurigo Assicurazioni, patrocinata dall'avv. Mattia A. Ferrari, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma della decisione su opposizione 26 giugno 2001. 
 
C.________, sempre rappresentato dall'avv. Achermann Bernaschina, propone la reiezione del gravame e chiede che la pronuncia impugnata venga precisata nel senso che i provvedimenti sanitari ("48 sedute di fisiochinesiterapia per anno per i prossimi due anni, in seguito e per i successivi quattro anni 36 sedute per anno [...], ulteriormente per altri quattro anni 24 sedute per anno") siano dovuti a partire dalla crescita in giudicato della sentenza di questa Corte. Per parte sua, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è unicamente il tema di sapere se a ragione i primi giudici abbiano applicato sull'importo riconosciuto a titolo di IMI un interesse compensatorio del 5 % con effetto dal 1° gennaio 1996. 
2. 
2.1 Nei considerandi della querelata pronuncia, cui si rinvia, l'istanza precedente ha diffusamente esposto le norme (art. 24 LAINF; art. 36 OAINF) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti - negati in concreto - che permettono di accordare nell'ambito delle assicurazioni sociali degli interessi moratori (DTF 119 V 81 segg. consid. 3 e 4; cfr. pure RAMI 2000 no. U 360 pag. 32) e rilevando la possibilità di eccezionalmente applicare - a determinate condizioni, ritenute adempiute dalla Corte cantonale nel caso di specie - interessi compensatori su una prestazione assegnata a titolo di IMI (DTF 113 V 48; cfr. pure RAMI 1990 no. U 90 pag. 104). I giudici di prime cure hanno quindi pure pertinentemente evidenziato che la tematica in lite viene specificatamente regolata dall'art. 26 della nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che però non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza però rammentare che, giusta l'art. 24 cpv. 2 LAINF, l'indennità per menomazione dell'integrità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita, in modo tale che la norma in parola, oltre a prescrivere all'ente assicuratore quando dover rendere la decisione di propria competenza, stabilisce pure il momento determinante per l'esame dei presupposti materiali della pretesa (DTF 113 V 53 consid. 4). 
2.2 Ritenendo che il medico fiduciario della Zurigo Assicurazioni, dott. I.________, nell'impossibilità di pronunciarsi in precedenza in maniera adeguata sui presupposti di un'IMI, avrebbe posticipato sino al marzo 2001 la definizione della pratica nonostante la cura medica potesse, per equità, essere ritenuta terminata già al 1° gennaio 1996, il Tribunale cantonale, applicando per analogia la prassi sviluppata da questa Corte in DTF 113 V 48 - concernente il diritto a un interesse compensativo del 5 % per tutto il tempo durante il quale la decisione è differita allorché, eccezionalmente, l'IMI non può essere erogata che più tardi perché al momento della determinazione della rendita non è possibile pronunciarsi con certezza al riguardo -, ha riconosciuto ad C.________, da tale data, il diritto a un interesse del 5 % sull'importo di fr. 4'860.- accordatogli a tale titolo. 
3. 
A un'attenta analisi del problema, l'interpretazione operata dai giudici cantonali non convince. 
3.1 Va avantutto precisato che in realtà non si tratta di esaminare se la giurisprudenza resa in DTF 113 V 48 possa essere applicata anche in concreto in ragione del fatto che l'assicuratore infortuni avrebbe posticipato - rispetto al momento in cui è terminata la cura - l'esame relativo ai requisiti del diritto all'IMI (cfr. a tal proposito RAMI 1988 no. U 50 pag. 284; Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, tesi Friborgo 1998, pag. 67 seg.). La risoluzione della lite verte piuttosto sul tema di sapere se, come sostiene il ricorrente, il trattamento medico è effettivamente terminato nel marzo 2001 e se pertanto il diritto all'IMI è stato o meno determinato - conformemente a quanto disposto dall'art. 24 cpv. 2 LAINF - simultaneamente e non successivamente alla conclusione della cura, atteso che, in questa prima evenienza, un'analisi del problema alla luce dei principi sviluppati in DTF 113 V 48 risulterebbe superflua. Per verificare la correttezza dell'operato dell'assicuratore infortuni, occorre pertanto esaminare se a ragione esso poteva ritenere conclusa la cura medica solo nel marzo 2001 e non già al 1° gennaio 1996. 
3.2 La Corte cantonale ha dato atto che, nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 1996 e il 21 marzo 2001, l'assicurato è stato sottoposto a "trattamenti medici, segnatamente, a farmacoterapia antalgica ed a cicli di fisioterapia". Essa ha tuttavia ritenuto che siffatti trattamenti non sarebbero stati mirati ad ottenere un sensibile miglioramento delle condizioni di salute dell'interessato, ma solo di conservarle. 
 
Ora, è sufficiente il richiamo dei referti medici all'inserto per confutare siffatta tesi. Infatti, già il prof. R.________, a fine luglio 1995, pur dando atto che la situazione tendeva "verso un miglioramento", lasciava intendere che, per il persistere della problematica reumatologico-fisiatrica, una valutazione definitiva del caso non sarebbe potuta avvenire prima di due anni dall'infortunio. Parimenti, il medico curante, dott. V.________, pur attestando un decorso globalmente favorevole, sosteneva nel giugno 1996 che il caso non poteva venir chiuso "in quanto la sintomatologia permane ancora importante e non è escluso che vi siano delle sequele a lungo termine". Allo stesso modo, il dott. P.________, interpellato dallo stesso curante per un consulto, ancora in data 22 settembre 1998, rilevata la "possibilità di un ulteriore miglioramento", proponeva l'introduzione di una terapia profilattica a scopo antalgico a base d'amitriptilina che avrebbe potuto avere un impatto favorevole sia sulle rachialgie che sulle cefalee ed i disturbi oculari. Il 22 dicembre 1998, infine, dopo aver messo in evidenza una sintomatologia soggettiva in "progressivo miglioramento" e aver proposto della fisiochinesiterapia nonché un nuovo controllo neurologico da parte del dott. P.________, il dott. I.________, considerando prematura la definizione del caso in quel momento, ha prospettato una sua conclusione nel giro di ulteriori due anni. Ciò che si è in seguito avverato nel marzo 2001. 
3.3 Alla luce di queste chiare e concludenti valutazioni specialistiche (DTF 125 V 353), dalle quali, in assenza di elementi suscettibili di metterne in discussione l'attendibilità, non sussiste valido motivo di distanziarsi (cfr. anche DTF 119 V 31 consid. 4b), si deve ritenere che le misure disposte - ancora per un periodo di tempo determinato - ed assunte dall'assicuratore infortuni durante gli anni 1995-2001 hanno effettivamente permesso di migliorare la situazione valetudinaria e, come ammesso dall'assicurato ancora in sede cantonale, di ristabilire progressivamente, nonostante gli "alti e bassi" (cfr. allegato ricorsuale 26 settembre 2001 dell'avv. Achermann Bernaschina, ad 1, pag. 4), la piena capacità lavorativa dell'interessato (cfr. sentenza del 17 giugno 2002 in re C., U 252/01, consid. 2a). Nulla di diverso può per contro essere desunto dalla risposta 24 aprile 2002 del dott. I.________ al Tribunale cantonale, con la quale detto sanitario ha precisato che con le misure di fisioterapia accordate in numero degressivo ci si sarebbe prefisso di garantire un certo mantenimento dello stato. Facendo manifestamente riferimento ai trattamenti disposti per il periodo successivo alla data della decisione querelata (per l'appunto prescritti in termini degressivi), tale dichiarazione non apporta alcun elemento di novità, ritenuto che il medesimo sanitario già in occasione dell'ultimo rapporto del 6 marzo 2001 aveva dato atto di una stabilizzazione della situazione e indotto la Zurigo Assicurazioni a dichiarare terminata la cura. 
3.4 Stante quanto precede, potendosi affermare, insieme a quanto ritenuto nella decisione su opposizione impugnata, che effettivamente la cura medica non è terminata precedentemente al mese di marzo 2001, se ne deduce che la determinazione dell'IMI è avvenuta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 cpv. 2 LAINF, simultaneamente alla conclusione del trattamento medico. In tali condizioni, non vi è spazio alcuno per accordare, in via eccezionale, un interesse compensatorio del 5 % sull'importo riconosciuto a C.________ a titolo di IMI. Ne consegue pertanto che, in accoglimento del gravame, la pronuncia cantonale deve essere annullata. 
4. 
Irricevibile si appalesa infine la richiesta dell'assicurato opponente, presentata il 7 novembre 2002 in sede di risposta al ricorso di diritto amministrativo della Zurigo Assicurazioni, volta ad ottenere la precisazione che i provvedimenti sanitari (48 sedute di fisiochinesiterapia) siano dovuti a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di questa Corte. Poiché C.________ non ha impugnato con un proprio ricorso il giudizio cantonale, non può pretendere di fare valere in sede di risposta domande e conclusioni indipendenti dall'oggetto della lite determinato dal ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 155 consid. 1). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio querelato del 2 agosto 2002 è annullato. 
2. 
Non si entra nel merito della domanda dell'opponente. 
3. 
Non si percepiscono spese giudiziarie, né si accordano indennità di parte. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 17 giugno 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: