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[AZA 0/2] 
 
5C.196/2000 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
18 gennaio 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Raselli e Meyer. 
Cancelliere: Piatti. 
 
___________ 
Visto il ricorso per riforma del 18 agosto 2000 presentato da B.________, attrice, Lugano, patrocinata dall'avv. dott. 
Orazio Dotta, Lugano, contro la sentenza emanata il 25 luglio 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente all' avv. dott. A.________, convenuto, Londra, patrocinato dagli avv. Sandro Patuzzo e Brenno Brunoni, Lugano, in materia di servitù; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- A.________ è proprietario della particella n. 
XXX RFD di Lugano la quale a monte confina con il mappale n. YYY, che attualmente appartiene a B.________. A favore di quest'ultimo fondo e a carico del primo sono state iscritte servitù riguardanti un divieto di soprelevazione dei fabbricati e delle sporgenze e divieto di costruzione oltre a quanto risulterà dalla prima licenza di costruzione, un divieto di tenere animali e un divieto di sosta e parcheggio degli automezzi se non nelle autorimesse. 
 
B.- Il 28 febbraio 1991 le sorelle B.________ e C.________, allora comproprietarie della particella n. YYY, hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Lugano A.________ per violazione delle predette servitù. Esse hanno chiesto al Pretore di ordinare al convenuto di demolire i manufatti posti sulla particella n. XXX ad un'altezza superiore alla quota di 361, 5 m e di far rispettare la servitù di divieto di tenere animali e quella di divieto di parcheggio e sosta di veicoli. Esse hanno altresì postulato un risarcimento danni di giornalieri fr. 150.-- dalla petizione fino a conclusione della lite. Il convenuto ha domandato la reiezione della petizione. Con sentenza 29 aprile 1996 il Pretore ha respinto l'azione. 
 
C.- Il 25 luglio 2000 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento di un rimedio inoltrato da B.________, ha riformato il giudizio di primo grado nel senso che la petizione è parzialmente accolta e a A.________ è fatto ordine di osservare relativamente alla particella n. XXX RFD di Lugano sia il divieto di tenere animali domestici e di altra specie che il divieto di sosta e parcheggio degli automezzi, se non nelle autorimesse. Le spese processuali di entrambe le istanze sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. Per il resto i giudici cantonali hanno confermato la decisione di primo grado. Con riferimento alla servitù riguardante il divieto di soprelevazione e sporgenza, essi hanno rilevato che la stessa non impone il rispetto di una linea teorica, ma di una volumetria. Infatti la licenza di costruzione indicata nel testo della servitù concerneva un complesso residenziale con l'indicazione di una quota alla gronda - escluso quindi il tetto e il vano d'entrata - di 361, 5 m. Nella fattispecie la cupola rotonda, il vano d'entrata e la terrazza della villa del convenuto superano la predetta quota, tuttavia agli atti non c'è alcun elemento che consente di determinare se tale costruzione ecceda il progetto originale nel suo ingombro e nella sua posizione. 
 
D.- B.________ ha impugnato la sentenza cantonale sia con un ricorso di diritto pubblico che con un ricorso per riforma. Con il secondo rimedio postula la modifica della sentenza cantonale nel senso di obbligare il convenuto a togliere tutto quanto costruito sopra la quota di 361, 5 m. Il 2 settembre 2000 la ricorrente ha inoltrato una domanda di ricusa nei confronti del giudice federale Bianchi. 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) La domanda di ricusa formulata dall'attrice è priva d'oggetto, poiché il giudice Bianchi non fa parte della composizione della Corte. 
 
b) Con sentenza di data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile. 
Nulla osta quindi all'esame del ricorso per riforma. 
 
2.- a) Giusta l'art. 48 cpv. 1 OG il ricorso per riforma è, tranne eccezioni che in concreto non si verificano (cfr. art. 48 cpv. 2 OG), unicamente ammissibile contro decisioni finali emanate dai Tribunali supremi dei Cantoni. 
Nella misura in cui l'attrice non censura la sentenza del Tribunale d'appello, ma critica la procedura svoltasi innanzi al Pretore e la decisione di quest'ultimo, il rimedio si rivela inammissibile. 
 
b) Con un ricorso per riforma può essere fatta valere la violazione del diritto federale, compresi i trattati conclusi dalla Confederazione. Per la violazione dei diritti costituzionali dei cittadini è riservato il ricorso di diritto pubblico (art. 43 cpv. 1 OG). Ne segue che nella misura in cui l'attrice critica l'applicazione delle norme del codice di procedura civile ticinese, il ricorso per riforma si avvera di primo acchito inammissibile. 
 
3.- Giusta l'art. 63 cpv. 2 OG il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista. Il Tribunale federale può completare gli accertamenti di fatto su punti meramente accessori (art. 64 cpv. 2 OG). L'atto di ricorso deve contenere la motivazione delle conclusioni e non deve criticare accertamenti di fatto (art. 55 cpv. 1 lett. c OG) né includere censure contro l'apprezzamento delle prove, che compete ai Giudici cantonali (DTF 122 III 61 consid. 2c/bb; 119 II 84 consid. 3 con rinvii). 
 
 
Laddove l'attrice riporta una fattispecie diversa da quella accertata dalla Corte cantonale senza che si avverano le summenzionate eccezioni, il ricorso si rivela inammissibile. Irricevibile è pertanto la prolissa descrizione della cronistoria della presente vertenza e segnatamente in quanto attiene alla perizia ordinata dal Pretore. 
 
4.- L'attrice sostiene che diverse norme del diritto civile federale sono state violate dalle istanze cantonali. 
 
a) L'attrice lamenta innanzi tutto una violazione dell'art. 8 CC. Essa pare sostenere che il Pretore ha modificato la prova giudiziaria risultante dalla perizia da lui stesso ordinata. Ora, la censura, in quanto rivolta contro l'operato del primo giudice, si rivela già inammissibile in virtù dell'art. 48 OG. Nella misura in cui è invece diretta contro la sentenza del Tribunale d'appello, occorre rilevare che in realtà l'attrice non critica l'apprezzamento giuridico di un fatto, ma contesta l'apprezzamento delle prove. 
Una siffatta censura può tuttavia unicamente essere sollevata con un ricorso di diritto pubblico. 
 
b) L'attrice ritiene poi violato l'art. 1 CC, poiché la Corte d'appello non avrebbe applicato diverse norme federali e avrebbe proceduto ad un'interpretazione soggettiva del testo dell'atto notarile. Ora, l'obbligo sancito dall'art. 1 cpv. 1 CC di applicare la legge quale fonte primaria del diritto sarebbe, ad esempio, violato se il Giudice si mettesse a colmare inesistenti lacune invece di applicare un articolo di legge. Non vi è invece alcuna violazione di tale principio se il giudice non applica o applica in modo sbagliato una norma legale. Poiché l'attrice nemmeno indica in modo chiaro la norma legale ignorata dalla Corte cantonale, la censura si rivela inammissibile (art. 55 cpv. 1 lett. cOG). 
 
c) Sempre secondo l'attrice pure l'art. 9 CC è stato violato, poiché il contenuto dell'atto notarile sarebbe stato sostituito con interpretazioni personali. Anche qualora si volesse prescindere dal fatto che tale rimprovero è inammissibilmente mosso al giudice di primo grado, esso sarebbe nondimeno manifestamente infondato. Infatti la forza probatoria dell'atto notarile con cui è stata stipulata la servitù litigiosa non è mai stata messa in dubbio. La questione di sapere se tale atto dev'essere interpretato e se un'eventuale interpretazione è conforme alla legge non è invece disciplinata dall'art. 9 CC
 
d) L'attrice si duole inoltre di una violazione dell'art. 738 CC. Nella misura in cui la critica è rivolta nei confronti del Pretore risp. della sua sentenza, essa si rivela di primo acchito inammissibile, a prescindere dal fatto che essa è riferita alla servitù di divieto di parcheggio, che non è oggetto del presente ricorso per riforma. 
Per quanto essa concerne invece la sentenza di secondo grado, occorre rilevare che le argomentazioni ricorsuali riguardano unicamente le altre due servitù (divieto di parcheggio e divieto di tenere animali), sulle quali l'attrice è risultata vincente in appello e che non sono pertanto oggetto del presente ricorso per riforma. 
 
e) Infine l'attrice fa valere una violazione dell' art. 18 CO, sostenendo, in sostanza, che il contratto di servitù non è stato interpretato in virtù del principio della buona fede. 
 
aa) Nella misura in cui essa critica la procedura e la decisione di prima istanza, la censura si avvera di primo acchito inammissibile. Il ricorso si rivela pure irricevibile, per carenza di una motivazione conforme all' art. 55 cpv. 1 lett. c OG, laddove pare in sostanza far valere che l'altezza massima fissata alla quota di 361, 5 m non necessita di interpretazione alcuna. 
 
bb) La sentenza impugnata indica con riferimento alla contestata servitù che la stessa consiste in un "divieto di sopraelevazione dei fabbricati e delle sporgenze e divieto di costruzione oltre quanto risulterà dalla prima licenza di costruzione". Dai piani posti a fondamento di tale licenza risulta che era stato progettato un complesso residenziale con l'indicazione di una quota alla gronda - escluso quindi il tetto e il vano d'entrata - di 361, 5 m. Visto come fossero previsti due tetti a falde e un corpo d'entrata sopra la predetta quota, i beneficiari della servitù non potevano ragionevolmente attendersi costruzioni al disotto della stessa, ma dovevano ritenere che le costruzioni non superassero i limiti tridimensionali e la posizione dell'immobile approvato con la prima licenza edilizia. 
La servitù in questione non impone quindi il rispetto di una linea teorica d'altezza (delimitata dalla nota quota), ma di una volumetria. Dall'istruttoria è emerso, con riferimento alla villa del convenuto, che la cupola rotonda, il vano d'entrata e la terrazza autorimessa superano la nota quota di 1,78 m risp. 1,34 m risp. 11 cm. Tuttavia dall'incarto non risulta alcun elemento che consente di determinare se la costruzione del convenuto ecceda il progetto originale nel suo ingombro e nella sua posizione. 
 
Nel proprio ricorso per riforma l'attrice non si esprime in alcun modo su tale motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a descrivere con prolisse allegazioni la cronaca della vertenza. Ne segue che pure la censura concernente una pretesa violazione dell'art. 18 CO risulta in concreto inammissibile. 
 
5.- Da quanto precede discende che il ricorso per riforma si rivela interamente inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili al convenuto che non ha dovuto presentare una risposta. 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso per riforma è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 8000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 18 gennaio 2001 VIZ 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, Il Cancelliere