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{T 0/2} 
1A.3/2002/col 
 
Sentenza del 18 gennaio 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Catenazzi, Pont Veuthey, supplente, 
cancelliere Crameri. 
 
X.________ SA, ricorrente, patrocinata dall'avv. Maurizio Albisetti, corso San Gottardo 38, casella postale 3145, 
6830 Chiasso 1, 
 
contro 
 
Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 
3003 Berna. 
 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Austria 
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 
27 novembre 2001 della Direzione generale delle dogane) 
 
Fatti: 
A. 
L'8 gennaio 1999 l'Ufficio doganale principale di Innsbruck ha presentato una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale all'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG). L'Autorità richiedente aveva avviato un procedimento penale contro ignoti per frode fiscale; essa sospetta che gioielli sarebbero stati importati illegalmente in Svizzera e nell'Unione europea, da Innsbruck via Samnaun, senza essere sdoganati. L'Amministrazione federale delle dogane, cui era stata delegata l'esecuzione della domanda, ammessa la rogatoria, ha ordinato l'esecuzione dei provvedimenti d'assistenza richiesti, segnatamente una perquisizione domiciliare, il sequestro di documenti e l'audizione dei responsabili della X.________ SA che, quale spedizioniere, avrebbe fatto trasportare la merce per via aerea da Lugano a Innsbruck. 
B. 
Con decisione del 27 novembre 2001 la Direzione generale delle dogane ha accolto la domanda d'assistenza nel senso dei considerandi, e ordinato la consegna alle Autorità penali estere, per il tramite dell'UFG, dei documenti sequestrati, e che fossero in rapporto con la procedura estera o con la fattispecie esposta nella domanda. 
C. 
La X.________ SA presenta il 10 gennaio 2002 un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di rifiutare la richiesta di assistenza e di restituirle i documenti sequestrati senza trasmetterli alle Autorità penali estere. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2). 
1.2 La ricorrente rileva che la decisione impugnata, del 27 novembre 2001, è stata ricevuta al più presto il giorno seguente sicchè il termine di ricorso, iniziato a decorrere il 29 novembre, scadrebbe, per la sospensione dei termini di cui all'art. 34 OG, il 12 gennaio 2002; il ricorso del 10 gennaio 2002 sarebbe quindi, secondo la ricorrente, tempestivo. L'assunto non regge. 
1.3 L'art. 12 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (RS 351.1), introdotto con la novella del 4 ottobre 1996, in vigore dal 1° febbraio 1997, precisa che le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili; l'art. 34 cpv. 1 OG, secondo cui i termini non decorrono, tra l'altro, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso, non è quindi applicabile in questa materia (sentenza inedita del 2 febbraio 2000 in re M., consid. 1a [causa 1A.16/2000]; DTF 109 Ib 174 consid. 1b; FF 1995 III 17; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 316 pag. 241 seg.). 
 
La prassi secondo cui, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il termine di 30 giorni per inoltrare un ricorso di diritto amministrativo non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 34 OG) sussisteva peraltro già in applicazione del previgente art. 25 cpv. 5 AIMP (sentenza inedita del 4 marzo 1993 in re S., apparsa in Rep 1993 147). 
2. 
Ne segue che il ricorso, tardivo, dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Direzione generale delle dogane e all'Ufficio federale di giustizia ( B 113975). 
Losanna, 18 gennaio 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Il Cancelliere: