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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_27/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 gennaio 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Condominio B.________, 
patrocinato dall'avv. Francesco Ceruti, 
opponente. 
 
Oggetto 
opposizione al sequestro ecc., 
 
ricorso contro il decreto emanato il 2 dicembre 2016 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, nel quadro delle procedure di reclamo introdotte da A.________ contro quattro decisioni pretorili (in materia di exequatur e sequestro, di opposizione al sequestro e di rigetto definitivo dell'opposizione) che lo vedono opposto al Condominio B.________, con decreto 2 dicembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto le istanze del reclamante intese alla sospensione cautelare delle procedure di sequestro ed alla concessione dell'assistenza giudiziaria e ha invitato il suo patrocinatore C.________ a produrre la prova della sua qualità d'avvocato; 
che con atto ricorsuale 16 gennaio 2017 A.________ ha chiesto al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di revocare e dichiarare nulle " la sentenza 2 dicembre 2016" e le quattro cause pretorili; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che nel gravame all'esame il ricorrente non spiega per quale motivo le predette sue istanze avrebbero dovuto essere accolte dall'autorità inferiore, ma si limita in sostanza a lamentare una violazione del suo "diritto alla difesa" per il fatto che "le cause in primo grado sono iniziate senza valida notifica iniziale al convenuto" e che il decreto cantonale non è stato notificato né al suo domicilio né al domicilio luganese del suo patrocinatore, bensì al domicilio milanese di quest'ultimo; 
che in virtù dell'art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso è unicamente ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, ragione per cui il gravame si rivela manifestamente inammissibile nella misura in cui è diretto contro i procedimenti di primo grado; 
che, nella misura in cui censura invece il decreto cantonale, il rimedio risulta manifestamente non motivato in modo sufficiente, poiché il ricorrente non spiega per quale ragione la notifica di tale giudizio al domicilio milanese del suo patrocinatore sarebbe contraria al diritto, i vaghi accenni ad una violazione del suo "diritto alla difesa" essendo insufficienti; 
che pertanto non si può entrare nel merito del ricorso, il quale può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che con l'evasione del ricorso la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto; 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 18 gennaio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini