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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_109/2010 
 
Sentenza del 18 febbraio 2010 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Müller, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Municipio di X.________, 
Municipio di Y.________, 
 
Oggetto 
Determinazione del domicilio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 gennaio 2010 
dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Il 1° febbraio 2010 A.________ ha depositato dinanzi al Tribunale federale un ricorso contro la sentenza datata 5 gennaio 2010 del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e comunicatagli, secondo quanto dallo stesso indicato, il 20 gennaio successivo, la quale concerneva la determinazione del suo domicilio tra i Comuni di X.________ e Y.________. 
 
2. 
Con decreto del 4 febbraio 2010 il Tribunale federale ha chiesto al ricorrente di fargli pervenire entro il 15 febbraio successivo la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110), di cui aveva allegato unicamente la busta di spedizione, avvisandolo che in caso di inosservanza del termine impartito il ricorso non sarebbe stato preso in considerazione già per tal motivo (art. 42 cpv. 5 LTF). 
L'11 febbraio 2010 il decreto presidenziale, il quale era stato inviato per raccomandata a A.________, è stato rispedito al Tribunale federale con l'indicazione "non ritirato". 
 
3. 
3.1 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall'ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3855 n. 4.1.2.5). La notifica è quindi reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno a partire dall'arrivo dell'invio all'ufficio postale (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: n. 1128 seg. all'art. 44; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, in Bundesgerichtsgesetz (BGG), n. 37 ad art. 44 LTF). 
 
3.2 Nella fattispecie, il tentativo di consegna è stato effettuato presso la casella postale del ricorrente il 5 febbraio 2010. Questi, avendo avviato un procedimento dinanzi al Tribunale federale doveva aspettarsi a ricevere delle comunicazioni in proposito: egli è quindi presunto avere ricevuto il decreto presidenziale l'11 febbraio 2010. Orbene, è indubbio che l'insorgente non ha provveduto a trasmettere a questa Corte la sentenza richiesta entro il termine impartitogli a tal fine. Il suo ricorso - il quale peraltro non adempie le esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF e già per tal ragione sfuggirebbe ad un esame di merito - non va pertanto preso in considerazione, conformemente alla comminatoria figurante nel decreto presidenziale del 4 febbraio 2010. 
 
4. 
Da quel che precede discende che il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Viste le circostanze, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, ai Municipi di X.________ e di Y.________ e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. 
 
Losanna, 18 febbraio 2010 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Müller Ieronimo Perroud