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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_193/2013 
 
Sentenza del 18 marzo 2013 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 
rappresentato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 febbraio 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che A.________ ha escusso lo Stato del Cantone Ticino per il pagamento di fr. 500'000.--; 
che con decisione 23 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l'istanza con la quale A.________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo; 
che con sentenza 21 febbraio 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro la decisione pretorile, ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.-- a carico del reclamante; 
che secondo la Corte cantonale A.________ non può pretendere né il rigetto provvisorio né il rigetto definitivo dell'opposizione, la sua pretesa non essendo sorretta da alcun titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 oppure dell'art. 82 LEF
che A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile 11 marzo 2013 con cui ha chiesto di dichiarare nulla la sentenza 21 febbraio 2013, di stralciare la tassa di giustizia di fr. 300.--, di "accogliere il precetto esecutivo" e, implicitamente, di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, ragione per cui, pena l'inammissibilità del gravame, il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che nel gravame in esame si cerca invano un'argomentazione conforme alle predette esigenze di motivazione; 
che infatti il ricorrente non si confronta minimamente con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio dell'autorità inferiore, ma anche dinanzi al Tribunale federale egli si accontenta di sostenere di vantare un'asserita pretesa creditoria per indebito arricchimento nei confronti dell'escusso; 
che inoltre per soddisfare le esigenze di motivazione poste ad un rimedio al Tribunale federale non basta rinviare ad altri atti ed allegati, poiché la motivazione deve essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 133 II 396 consid. 3.1); 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 18 marzo 2013 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini