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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
   
   
   
 
 
       {T 0/2} 
 
       9C_116/2014  
 
 
Sentenza del 18 marzo 2014  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
S.________, Italia, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Cassa svizzera di compensazione,  
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'8 gennaio 2014. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 4 febbraio 2014 (timbro postale) contro il giudizio dell'8 gennaio 2014 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, 
lo scritto del 13 febbraio 2014 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessata è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ella ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio, 
la mancata reazione della ricorrente, 
 
considerando:  
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione, 
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, 
che pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335), 
che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335; 118 Ib 134), 
che inoltre nella procedura di ricorso al Tribunale federale sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali le competenti autorità (di ricorso e amministrative) si sono precedentemente determinate (cfr. DTF 125 V 413 consid. 1b e 2a pag. 414), 
che la ricorrente non si confronta minimamente con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a ritenere inammissibile, perché esulante dall'oggetto impugnato (relativo all'assegnazione di una rendita di vecchiaia), il suo gravame avverso le decisioni (cresciute in giudicato) riguardanti il diritto alla (mezza) rendita AI dal 1° settembre 1998 al 30 aprile 2001, 
che l'insorgente si limita però a esporre la ragioni per le quali ritiene che il suo caso AI venga riaperto e che le sia riconosciuta una rendita intera dal mese di novembre 1991 al 30 aprile 2001, 
che in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio impugnato, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie, 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, 
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 18 marzo 2014 
 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Meyer 
 
Il Cancelliere: Grisanti