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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.87/2004 /bom 
 
Decisione del 18 maggio 2004 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Klett, giudice presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________ S.A., 
rappresentata dall'amministratore unico avv. Giampiero Berra, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, via Bossi 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 29 Cost.
 
ricorso di diritto pubblico per ritardata e denegata giustizia nel procedimento civile (in materia di locazione) che oppone la ricorrente a B.________ S.A. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
che con ricorso datato 30 marzo 2004 A.________ S.A. ha chiesto al Tribunale federale di ordinare alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, di statuire entro un termine di dieci giorni sull'istanza di sfratto da lei introdotta il 3 agosto 2001, il (secondo) dibattimento finale risalendo ormai al 9 aprile 2003; 
che il 15 aprile 2004 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha dichiarato di rinunciare alla presentazione di osservazioni, il Pretore essendo assente per malattia; 
che con successivo scritto del 13 maggio 2004 la neonominata Pretora supplente del Distretto di Lugano, sezione 4, ha comunicato al Tribunale federale di aver riattivato la procedura in rassegna, chiedendo contestualmente il rinvio dell'incarto cantonale onde poter procedere nei suoi incombenti; 
che ciò comporta lo stralcio della causa dai ruoli, il ricorso di diritto pubblico essendo divenuto privo d'oggetto; 
che giusta l'art. 72 PC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 40 OG, qualora una lite divenga senza oggetto, il Tribunale federale statuisce sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite; 
che il ritardo cumulato nel caso concreto appare effettivamente eccessivo, come asseverato dalla ricorrente, in particolare tenuto conto della natura della controversia, per la quale il diritto federale prescrive esplicitamente la necessità di una "procedura semplice e rapida" (art. 274d cpv. 1 CO); 
che il ricorso di diritto pubblico sarebbe dunque stato accolto, la violazione del divieto di ritardata giustizia non potendo venir giustificata con i problemi di salute del giudice ordinario; 
che incombe infatti allo stato l'obbligo di dotare le autorità giudiziarie del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali quello di organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (cfr. DTF 107 Ib 160 consid. 3c pag. 165 con rinvii); 
che in queste circostanze appare opportuno concedere alla ricorrente un'adeguata indennità per ripetibili, da porsi a carico della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale decide: 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico è divenuto privo di oggetto e la causa 4P.87/2004 è stralciata dai ruoli. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. La Repubblica e Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.--. 
3. 
Comunicazione alla ricorrente e alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. 
Losanna, 18 maggio 2004 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
La giudice presidente: La cancelliera: