Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_279/2007 /biz 
 
Sentenza del 18 giugno 2007 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Merkli, presidente, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________SA, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Bruno Notari, 
 
contro 
 
B.________SA, 
patrocinato dall'avv. Aurelio Facchi, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Commesse pubbliche (lavori di sottostruttura per 
la manutenzione delle strade cantonali durante il 
periodo 2007/2010; lotto MS-SC 6 07/10), 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la decisione emessa 
l'8 maggio 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
1.1 In seguito ad un pubblico concorso per il quale gli sono pervenute otto offerte, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha aggiudicato, il 27 marzo 2007, alla A.________SA la commessa relativa al lotto MS-SC 06/07 concernente lavori di manutenzione delle strade del Bellinzonese e delle valli di Blenio e Riviera. 
1.2 Con sentenza dell'8 maggio 2007 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha annullato la decisione governativa e ha rinviato gli atti al committente per nuova decisione. La Corte cantonale ha osservato, in sintesi, che l'esclusione dell'offerta dell'impresa CSC al motivo che, durante la riunione informativa obbligatoria con il committente, non aveva sottoscritto l'apposito verbale per ogni singolo lotto, costituiva formalismo eccessivo. 
1.3 L'8 giugno 2007 la A.________SA ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga confermata la decisione di aggiudicazione governativa. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
2. 
2.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 I 1069): la presente procedura è quindi disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF). 
3. 
3.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. pure DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii). 
3.2 Oggetto di disamina è la sentenza mediante la quale la Corte ticinese ha annullato l'aggiudicazione e rinviato la causa al committente per nuova decisione. Non si tratta pertanto di una decisione finale, dato che non pone termine alla lite (cfr. art. 90 LTF), bensì di una decisione incidentale cioè, nel caso specifico, di una decisione di rinvio che concerne solo una fase del procedimento relativo alla gara d'appalto. 
3.3 A meno che riguardino la competenza o la ricusazione (cfr. art. 92 LTF), le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono essere impugnate con un ricorso in materia di diritto pubblico se esse possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). 
3.4 La pronuncia con cui un'autorità cantonale di ricorso rinvia la causa alle istanze inferiori per nuovo giudizio costituisce, di regola, una decisione incidentale che non comporta per gli interessati alcun pregiudizio irreparabile (DTF 129 I 313 consid. 3.2; 122 I 39 consid. 1a/bb). Un'eccezione è data laddove la decisione di rinvio non lascia alcuna latitudine di giudizio all'autorità inferiore; in materia di commesse pubbliche, tale situazione si verifica, per colui che si era aggiudicato i lavori, non solo se la decisione di rinvio conduce forzatamente alla scelta di un altro, ben determinato concorrente, ma già quando sancisce la definitiva esclusione della sua offerta dal seguito della gara di appalto, rispettivamente ne preclude ogni possibilità di successo, ciò che non è il caso in concreto. Come risulta dalla sentenza querelata, la Corte cantonale si è pronunciata unicamente sulla legittimità dell'esclusione di un'offerta, lasciando invece al committente il compito di rivalutare tutte le offerte ricevute e poi di procedere all'aggiudicazione. La ricorrente potrà quindi, se del caso, impugnare detta decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo e poi riproporre, contro un'eventuale giudizio finale di tale istanza, un gravame dinanzi a questa Corte. 
3.5 Per quanto concerne le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, le stesse non sono manifestamente adempite in concreto, in quanto è da escludere che, in seguito alla decisione di rinvio contestata, il committente debba ancora procedere ad una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. In effetti, questi dispone già delle offerte dei diversi concorrenti e, quindi, di tutti gli elementi necessari ai fini del giudizio. Egli deve ora solo prendere in considerazione anche l'offerta che aveva scartata in primo tempo e poi procedere all'aggiudicazione. 
3.6 Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico è manifestamente inammissibile. 
3.7 Considerato che, per quanto concerne la procedura di ricorso sussidiario in materia costituzionale, si applicano per analogia gli art. 90 a 94 LTF, anche detto rimedio - per i motivi illustrati in precedenza (cfr. consid. 3.4 e 3.5) - è pertanto inammissibile. 
3.8 I ricorsi, entrambi manifestamente inammissibili, possono essere evasi secondo la procedura dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili per la sede federale né alla controparte, che non è stata invitata a determinarsi, né alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte pronuncia: 
1. 
I ricorsi sono inammissibili. 
2. 
La tassa di giustizia complessiva di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 18 giugno 2007 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: