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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2}  
 
 
8C_235/2013  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 18 giugno 2013  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, 
Ursprung, Frésard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
C.________, 
patrocinata dall'avv. Nadir Guglielmoni, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Consiglio di Stato del cantone Ticino, Servizio dei ricorsi, 6500 Bellinzona,  
opponente. 
 
Oggetto 
Scioglimento del rapporto di servizio di diritto pubblico, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino dell'8 febbraio 2013. 
 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. C.________ è stata professionalmente attiva presso un Ufficio regionale di collocamento (URC) a partire dal 1° maggio 2004. Il 13 maggio 2008 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino le ha prospettato la disdetta del rapporto di lavoro per giustificati motivi. Il Governo cantonale le ha rimproverato un comportamento ostile tale da rendere impossibile per i diretti superiori di dirigere efficacemente e ordinatamente l'attività lavorativa, un atteggiamento di insubordinazione e una mancanza di tatto e cortesia nelle relazioni con il pubblico, i superiori e i colleghi. La disattenzione di queste regole è stata ritenuta tale da far perdere la fiducia, affinché fosse garantito il buon funzionamento dell'URC. Un tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione del personale preposta è fallito il 28 agosto 2008. Il 16 settembre 2008 il Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d'impiego dell'interessata con effetto al 31 marzo 2009, esonerandola con effetto immediato da ogni obbligo lavorativo.  
 
A.b. Adito su ricorso, il 16 luglio 2009 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino lo ha respinto, confermando l'operato del Governo.  
 
A.c. L'interessata, patrocinata dall'avv. Nadir Guglielmoni, ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale ha chiesto di rinviare la causa al Tribunale cantonale amministrativo per complemento istruttorio. Il 25 maggio 2010 il Tribunale federale ha accolto il gravame e annullato il giudizio cantonale. Ravvisando una violazione del diritto di essere sentito, perlomeno nella misura in cui i giudici cantonali non si erano espressi sui mezzi di prova proposti dall'insorgente, la Corte federale ha retrocesso la causa all'istanza precedente affinché, dopo essersi pronunciata in merito alle prove offerte dall'interessata, rendesse un nuovo giudizio conformandosi alle esigenze imposte dall'art. 110 LTF (sentenza 8C_770/2009).  
 
B.  
Completata l'istruttoria, l'8 febbraio 2013 il Tribunale cantonale amministrativo ha nuovamente respinto il gravame dell'interessata. 
 
C.  
Sempre patrocinata dall'avv. Guglielmoni, l'interessata ha deferito anche quest'ultimo giudizio al Tribunale federale, al quale chiede di annullarlo e di rinviare gli atti all'istanza precedente per un ulteriore complemento istruttorio. In via subordinata chiede di accertare che la disdetta del rapporto di impiego è ingiustificata e che le parti, nell'evenienza in cui l'autorità di nomina rifiuti la continuazione del rapporto di lavoro, sono rinviate a separata sede per il giudizio sulle conseguenze pecuniarie dell'ingiustificato licenziamento. Infine postula che tasse, spese e ripetibili siano poste a carico della parte soccombente. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Il Consiglio di Stato, protestate spese e ripetibili, propone la reiezione del gravame, mentre il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nelle conclusioni del suo giudizio.disdetta 
 
 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Come già ricordato nella precedente sentenza del 25 maggio 2010 (8C_770/2009), il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di esame la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 III 115 consid. 1 pag. 117). 
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. g LTF, nei rapporti di lavoro di diritto pubblico, nella misura in cui, come nel caso di specie, non è in discussione la questione della parità dei sessi, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni che concernono una controversia di natura non patrimoniale. La vertenza sottoposta al giudizio dell'autorità cantonale non verte sul versamento di una somma in denaro ma sull'annullamento di una decisione di destituzione. In tale misura, si può ritenere che la contestazione sia di natura pecuniaria e che non si applichi il motivo di esclusione dell'art. 83 lett. g LTF (cfr. sentenza 8C_448/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 139 II 7).  
 
1.2. Perché il ricorso sia ammissibile occorre ancora, di massima, che il valore litigioso raggiunga i fr. 15'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). Dato che la contestazione verte potenzialmente sul salario di diversi mesi o anni, il valore litigioso supera ampiamente l'importo minimo dell'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
1.3. La ricorrente è inoltre legittimata ad agire in virtù dell'art. 89 cpv. 1 LTF. Infine, presentato tempestivamente e nelle forme richieste contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza non suscettibile di ricorso al Tribunale amministrativo federale, il ricorso adempie complessivamente le esigenze degli art. 42, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.  
 
2.  
 
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate (DTF 133 III 545 consid. 2.2 pag. 550), mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate in sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF include i diritti costituzionali. Per contro la violazione del diritto cantonale - ad eccezione delle lettere c e d che però non sono di rilievo nella fattispecie - non costituisce motivo di ricorso. Tuttavia è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. - o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale. Per quanto concerne invece l'accertamento dei fatti determinanti ad opera dell'autorità di ricorso cantonale, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
2.2. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità. Ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4 seg.; 134 I 263 consid. 3.1 pag. 265 seg.; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).  
 
3.  
Nell'evenienza concreta, la ricorrente fa valere la violazione di vari diritti costituzionali. 
 
3.1. L'interessata lamenta in primo luogo una violazione del divieto di discriminazione, rispettivamente una lesione della sua personalità.  
 
La censura è infondata. Non si vede infatti in che misura la ricorrente avrebbe subito una lesione della sua personalità. Una tale violazione non è ravvisabile già per il fatto che le sono state imposte delle regole di condotta da rispettare sul posto di lavoro e nei confronti dei superiori. In ogni rapporto di lavoro valgono simili regole, il lavoratore dipendente, soggetto all'obbligo di subordinazione, essendo di principio tenuto a osservarle. Dagli atti e in particolare dai verbali di interrogatorio davanti al Tribunale cantonale amministrativo non risulta che all'interessata siano state impartite istruzioni di carattere vessatorio o che ella sia stata sistematicamente sfavorita o trattata in modo non esente da pregiudizi dai suoi superiori e dagli altri collaboratori. La ricorrente è stata criticata e finalmente licenziata dai propri superiori per carenza di capacità di lavorare in squadra e, segnatamente, per non essersi attenuta alle istruzioni ricevute da questi ultimi. Lo scioglimento del rapporto di servizio deciso sulla base di questi motivi non è lesivo del divieto di discriminazione né appare arbitrario per altre ragioni. 
 
3.2. L'insorgente rimprovera poi all'istanza precedente una violazione del suo diritto di essere sentita per non avere assunto alcune prove da lei proposte.  
 
Anche questa censura si rivela infondata. Il rimprovero è pressoché analogo a quello mosso nella procedura precedente, in cui i giudici cantonali avevano rifiutato integralmente le prove proposte dall'insorgente. In seguito alla sentenza federale di rinvio, il Tribunale cantonale amministrativo ha nel frattempo provveduto all'assunzione di varie prove testimoniali e documentarie. Il che gli ha permesso di farsi un quadro completo delle ragioni che hanno condotto al licenziamento della ricorrente. Nel proprio ragionamento, l'autorità giudiziaria cantonale ha tenuto conto di queste risultanze probatorie in modo adeguato e conforme al diritto federale. In tali circostanze non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. 
 
3.3. La ricorrente invoca pure la violazione del divieto d'arbitrio.  
 
Nel caso di specie, non si vede in quale misura il diritto cantonale sarebbe stato interpretato o applicato in maniera arbitraria. Analogo discorso vale per quel che riguarda l'accertamento dei fatti da parte dei primi giudici. Sulla base degli atti e del risultato delle proprie indagini l'autorità precedente poteva senza arbitrio giungere alla conclusione che fossero adempiute in concreto le condizioni per lo scioglimento del rapporto d'impiego. 
 
3.4. Per quanto concerne infine il rimprovero di una violazione del principio della proporzionalità, è sufficiente rinviare a quanto appena esposto al consid. 3.3. Giova rilevare che nell'ambito della presente procedura tale principio non ha portata autonoma. Secondo la giuri-sprudenza, infatti, a prescindere dalle restrizioni dei diritti fondamentali (art. 36 cpv. 3 Cost.), il Tribunale federale sanziona una violazione del principio di proporzionalità solo se il provvedimento di diritto cantonale è manifestamente sproporzionato e lede simultaneamente il divieto dell'arbitrio (DTF 134 I 153 consid. 4 pag. 156). Ipotesi che, come s'è visto, non si avvera in concreto.  
 
4.  
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto e la pronuncia impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Nessun diritto a ripetibili può per contro essere riconosciuto al Consiglio di Stato (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Non si assegnano ripetibili. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 18 giugno 2013 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Schäuble