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[AZA 7] 
U 154/99 + U 163/99 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza del 18 luglio 2001 
 
nelle cause 
 
G.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, 
 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
G.________ , S._________, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- Il 18 febbraio 1990, G.________, nato nel 1961, 
allora autista di autocarri alle dipendenze della ditta 
S.________ SA di G.________, fu vittima di un incidente 
della circolazione in cui riportò la frattura di una 
vertebra lombare. 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro 
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni 
di legge. 
Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il 
diritto a indennità per menomazione all'integrità del 
22,5%, l'INSAI, mediante decisione 25 agosto 1998, dispose 
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 20% dal 1° 
maggio 1996, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, 
il 21 ottobre 1998. 
 
B.- G.________ insorse con ricorso al Tribunale delle 
assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione 
di una rendita per un'invalidità pari almeno al 60/70%. 
Per giudizio 15 marzo 1999 l'autorità giudiziaria cantonale 
accolse parzialmente il gravame, obbligando l'INSAI 
a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità 
del 27%. 
 
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Mattia A. Ferrari, 
interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo 
con cui chiede di annullare il giudizio querelato 
e di stabilire il tasso d'invalidità al 20%, conformemente 
alla decisione su opposizione litigiosa. Protesta, inoltre, 
spese e ripetibili. 
Pur avendo introdotto delle osservazioni, l'assicurato 
si astiene dal formulare conclusioni. Da parte sua l'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
 
D.- Avverso la pronunzia cantonale è pure insorto 
G.________ con un gravame al Tribunale federale delle assicurazioni. 
Postula - con succintissima motivazione - 
l'erogazione di una rendita del 70/80%. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- I due ricorsi concernono fatti di uguale natura e 
propongono gli stessi temi di diritto per cui si giustifica 
la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza 
(cfr. DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1). 
2.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione 
della commisurazione dell'invalidità lamentata da 
G.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare 
esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado 
di invalidità venga determinato paragonando il reddito del 
lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza 
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali 
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività 
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del 
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse 
diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato, 
pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità 
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) 
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati 
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, 
da un lato, come il compito del medico consista 
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare 
in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace 
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica 
costituisca un importante elemento di giudizio per determinare 
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili 
dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento 
e prestata adesione. 
 
3.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente 
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati 
nei rapporti allestiti rispettivamente il 19 luglio 1993, 
il 20 luglio 1994 e il 2 novembre 1995 dal dott. S.________ 
e dal dott. C.________, medici di circondario dell'INSAI, 
nonché il 30 aprile 1998 dal dott. S.________, specialista 
in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il 
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che 
l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito 
nel 1990, non poteva proseguire l'attività di autista di 
autocarri esercitata prima dell'incidente stesso. Come 
l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto 
l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente 
capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Su tali punti, 
il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun 
motivo per scostarsi dal giudizio impugnato, nel quale il 
primo giudice ha rettamente disatteso le censure formulate 
in proposito dall'assicurato (cfr. sull'attendibilità dei 
rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà 
per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, 
DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 
segg.). 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente 
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un 
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, 
il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica 
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo 
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata 
in tema di determinazione del salario di riferimento 
per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha 
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli 
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile 
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati 
non qualificati con problemi di salute in attività 
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati 
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria 
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente 
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata 
in DTF 126 V 75 segg. 
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione 
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e 
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito 
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato 
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni 
economiche effettive, possono, conformemente alla 
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche 
salariali. La questione di sapere se e in quale misura 
al caso i salari fondati su dati statistici debbano 
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali 
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile 
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità 
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), 
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare 
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come 
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico 
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili 
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella 
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione 
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione 
deve succintamente motivare, il giudice non può 
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello 
degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto 
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro 
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività 
confacenti allo stato di salute è valutato senza 
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso 
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente 
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza 
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in 
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non 
può quindi essere tutelato. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, 
l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso 
alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere, 
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal 
profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali, 
i dipendenti di tali ditte percepissero, nel 
1996, un reddito annuo medio pari a fr. 39'331.55. Orbene, 
il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di 
non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido 
operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se 
del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei 
dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente 
Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione 
annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi 
in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato 
ammontava, nel medesimo anno, a fr. 53'976.- (fr. 4'294.- : 
40 x 41,9 x 12) - quando si consideri come, ai sensi della 
giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche 
circostanze del caso concreto siano suscettibili di 
comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate 
tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le 
critiche sollevate a questo riguardo dall'assicurato non 
permettono di pervenire a diverso risultato. 
4.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico 
conseguibile senza invalidità (fr. 48'000.- annui) non 
è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata 
che riconosce a G.________ il diritto a una rendita 
calcolata sulla base di un grado di invalidità - arrotondato 
a favore dell'assicurato - del 20% merita di essere ristabilita. 
Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere 
accolto, mentre va respinto quello dell'assicurato, infondato, 
che, del resto, rispetta a malapena le esigenze di 
motivazione poste dall'art. 108 cpv. 2 OG
5.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o 
il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque 
gratuita (art. 134 OG). 
 
b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di 
regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi 
con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure 
per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 
3), per cui la richiesta di ripetibili presentata dall'Istituto 
deve essere disattesa. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo dell'INSAI è accolto, 
il giudizio querelato 15 marzo 1999 essendo annullato. 
 
 
II. Il ricorso di diritto amministrativo di G.________ è 
respinto. 
 
III. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano 
indennità di parte. 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 18 luglio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere :