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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
{T 0/2}  
 
1C_464/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 agosto 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, Chaix, Kneubühler, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, Bundesrain 20, 3003 Berna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. H.________ Ltd., 
2. J.________ Ltd., 
3. K.________ Ltd., 
4. L.________ Ltd., 
patrocinate dagli avv.ti Paolo Bernasconi e Luigi Mattei, 
opponenti, 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 settembre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata dalla Procura presso il Tribunale di Milano nel quadro di un procedimento penale aperto nei confronti di B.________, C.________ e altre persone legate al gruppo D.________ per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, sono stati presentati numerosi complementi. Tra questi figura quello del 13 ottobre 2005 inerente alle società H.________ Ltd., J.________ Ltd., K.________ Ltd. e L.________ Ltd., titolari di conti sequestrati presso UBS SA di Lugano dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC; vedi al riguardo sentenze 1A.286/2005 del 14 novembre 2005 e 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007). Queste società hanno adito più volte il Tribunale penale federale per ottenere il dissequestro dei loro conti. 
 
B.   
Mediante sentenza del 4 aprile 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha parzialmente accolto un ricorso delle citate società contro un diniego del MPC di dissequestrare i conti. Il TPF ha rinviato la causa al MPC affinché, prima di sbloccarli, desse la possibilità all'autorità rogante di esporre i motivi a favore del mantenimento delle misure. Il 15 maggio 2013 l'autorità estera si è opposta al dissequestro. 
 
C.   
Con decisione di chiusura del 7 giugno 2013 il MPC ha confermato il sequestro. Con giudizio del 6 dicembre 2013 il TPF ha respinto un ricorso delle quattro società, poiché l'autorità rogante nel frattempo aveva ricevuto per via rogatoriale nuova documentazione da autorità giudiziarie di Hong Kong, atti utili per valutare la provenienza criminale dei valori patrimoniali sequestrati. Il TPF ha ordinato al MPC di fissare all'autorità rogante un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi a sostegno dei sequestri. 
 
D.   
Le società interessate, adducendo che l'autorità rogante non li avrebbe forniti tempestivamente, richiamata una sentenza dell'8 luglio 2014 con la quale il Tribunale di Milano ha assolto gli imputati nel processo estero, hanno presentato al MPC un'istanza di riesame e di revoca del sequestro, respinta il 15 luglio 2014. Con decisione del 17 settembre 2014 (RR.2014.210-213) il TPF ha poi parzialmente accolto un ricorso delle menzionate società e ordinato lo sblocco del conto intestato a L.________ Ltd. e il dissequestro, nel senso dei considerandi, dei tre conti intestati alle altre tre società, a concorrenza della somma eccedente l'importo di USD 87'686'000. 
 
E.   
Avverso questa decisione l'Ufficio federale di giustizia (UFG) presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullarla limitatamente alla pronuncia del dissequestro dei conti bancari a concorrenza della somma eccedente l'importo di USD 87'686'000 e di confermare quella del MPC di mantenimento del sequestro. 
 
F.   
Il TPF rinuncia a formulare osservazioni, rinviando ai motivi esposti nella decisione impugnata, le opponenti chiedono di dichiarare irricevibile il ricorso, subordinatamente di respingerlo, mentre il MPC chiede di accoglierlo. Il ricorrente si riconferma nelle proprie allegazioni. Nella duplica, le opponenti ribadiscono le loro motivazioni e conclusioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro un sequestro o la consegna di oggetti o beni e inoltre se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).  
 
1.3. Il ricorrente rileva che la decisione impugnata è fondata parzialmente su un'analisi del diritto estero, approccio che sarebbe contrario alla prassi vigente nell'ambito delle procedure di assistenza internazionale in materia penale e che potrebbe del resto comportare difficoltà quando si tratti di esaminare legislazioni e prassi estere scritte in lingue differenti da quelle nazionali. La valutazione del TPF concerne infatti l'applicazione dell'art. 12 sexies decreto-legge dell'8 giugno 1992 n. 306 (convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356), norma estera sul cui carattere penale il Tribunale federale non si sarebbe ancora pronunciato, per cui si tratterebbe di dirimere una questione giuridica di principio. Al riguardo le opponenti rilevano che l'applicabilità del diritto estero non costituirebbe un caso particolarmente importante, né risulterebbe che dal 1992 a tutt'oggi sarebbero state presentate rogatorie fondate su detta norma. Il ricorrente insiste inoltre sul fatto che il TPF ha sbloccato i conti litigiosi senza l'accordo dell'autorità estera e in assenza di una decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. Contrariamente all'assunto delle opponenti, si è in presenza di un caso particolarmente importante, considerato che le particolarità della fattispecie e la durata dei sequestri giustificano l'intervento di una seconda istanza di ricorso. L'assunto sul quale esse insistono, secondo cui l'UFG non aveva impugnato la pregressa decisione del TPF del 6 dicembre 2013 relativa alla portata della citata norma estera, è ininfluente, ritenuto che con quel giudizio, di rinvio, l'istanza precedente non aveva ordinato il dissequestro del conto: all'epoca, l'UFG non avrebbe avuto pertanto un interesse degno di protezione a ricorrere.  
 
1.4. Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF) e legittimamente presentato dall'UFG quale autorità di sorveglianza (art. 25 cpv. 3 AIMP, RS 351.1, in relazione con l'art. 89 cpv. 2 lett. a LTF).  
 
2.  
 
2.1. Nel giudizio impugnato il TPF ha dapprima diffusamente ripreso le principali considerazioni contenute nelle sue precedenti sentenze del 4 ottobre 2010, del 4 aprile 2013 e in particolare del 6 dicembre 2013, giudizi che concernono anche altre concatenate vertenze inerenti alla stessa complessa fattispecie (vedi al riguardo cause 1C_463/2014 e 1C_465/2014, pure decise in data odierna). Riferendosi alla sua sentenza del 4 ottobre 2010, relativa a H.________ Ltd. e ad altre società, il TPF ha ricordato che nell'ambito di altri blocchi di conti ordinati dal MPC per un totale di USD 117'000'000.-- nel contesto della medesima inchiesta italiana nella quale sono stati sequestrati anche i conti litigiosi, esso aveva rilevato contraddizioni tra l'ammontare delle somme sequestrate e la quantificazione del provento di reati operata nella richiesta di rinvio a giudizio: con decreto del 18 ottobre 2011 il Giudice per l'udienza preliminare (GUP) aveva cifrato il provento del reato di appropriazione indebita, tenuto conto della prescrizione, in USD 13'260'071.25, decreto confermato il 18 maggio 2012 dalla Corte di Cassazione. Il TPF aveva pertanto ritenuto che non sussistevano più i motivi per mantenere il blocco integrale degli averi delle società oltre l'importo di USD 87'686'000.--. Ha precisato che nel decreto del 18 ottobre 2011 a due persone cinesi che avrebbero operato come fiduciari di I.________, quali beneficiari economici di conti intestati a J.________ Ltd., K.________ Ltd. e H.________ Ltd., occultando, e compiendo quindi atti di riciclaggio, le somme di USD 77'186'000 e USD 10'500'000, denaro costituente il profitto del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di M.________ Spa commessa nel periodo 1995-2005, in relazione a detti conti non potevano più essere rimproverati atti di riciclaggio. Ricordato che la questione della prescrizione dei reati compete alle autorità estere, ha nondimeno ritenuto che il giudice italiano potrebbe confiscare il provento del reato di riciclaggio di denaro quand'anche il crimine a monte, in concreto l'appropriazione indebita, fosse prescritto.  
 
Ha poi rilevato che nel decreto del 18 ottobre 2011 il conto intestato a L.________ Ltd., contrariamente a quelli delle altre società, non è menzionato come possibile vettore di denaro di origine criminale. Ne ha concluso che, riguardo a questo conto, che presenta un saldo di USD 3'592'204, non vi sono motivi per mantenere il sequestro. Ciò poiché, allo stadio attuale della procedura italiana e ricordato il principio accusatorio, non vi sarebbero "margini per ipotizzare in maniera proceduralmente legittima" un legame fra detto conto e gli atti di riciclaggio, diffondendosi poi su un'interpretazione dell'art. 417 CPP italiano, relativo ai requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio. Ha poi osservato che secondo il citato decreto la somma occultata ammonterebbe a USD 87'686'000, motivo per cui non sussisterebbero ragioni per mantenere il sequestro integrale dei conti eccedente il citato importo. A mente del TPF, con riferimento al diritto italiano, non si vedrebbe come, allo stadio attuale della procedura estera, detti valori potrebbero ancora formare, in futuro, oggetto di confisca. Prima di sbloccare i conti litigiosi, in applicazione dell'art. 12 n. 2 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990 ed entrata in vigore per entrambi gli Stati (CRic; RS 0.311.53), ha nondimeno concesso alla parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento del sequestro. Ciò poiché non è possibile definire criteri precisi di ripartizione del dissequestro tra le relazioni bancarie delle tre società. Ha invece dissequestrato interamente il conto intestato a L.________ Ltd. 
 
2.2. Il TPF, con riferimento a una sua precedente sentenza, ha poi ricordato che con scritto del 15 maggio 2013 le autorità italiane hanno menzionato, per la prima volta, la possibilità di confiscare i valori patrimoniali sequestrati in Svizzera sulla base della citata norma estera litigiosa denominata "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa" (art. 12-  sexies, comma 1), che ha il tenore seguente:  
 
"nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale". 
 
Il TPF aveva ritenuto che questa modalità di confisca non sarebbe di per sé assimilabile alla procedura di prevenzione patrimoniale italiana, già oggetto di un suo giudizio (TPF 2010 158). Ha quindi esaminato se i principi sviluppati in quella giurisprudenza sarebbero applicabili per analogia. 
 
 Ha rilevato che la Corte di cassazione italiana si è pronunciata al riguardo, ritenendo che nel quadro del sequestro preventivo e della successiva confisca dei beni patrimoniali prevista dalla citata norma, il legislatore ha operato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta una condanna. Non sarebbe pertanto necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati ascritti agli imputati, bensì sufficiente un vincolo pertinenziale, più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata la condanna o disposta l'applicazione della pena (Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 10549 del 26 febbraio 2009). Tale forma di confisca si fonda su un'insindacabile scelta politico-criminale (Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 21357 del 13 maggio 2008). Non è pertanto richiesta la prova del nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato oggetto della condanna, né la connessione temporale tra l'acquisizione dei beni e la consumazione del crimine. Il TPF ne ha concluso che l'istituto descritto, non presupponendo l'esistenza di un'infrazione penale né un legame tra questa infrazione e gli oggetti e i valori da confiscare, non presenterebbe nessuna affinità con le procedure di confisca penale previste o riconosciute dal diritto svizzero. Tale modalità di confisca non potrebbe pertanto essere assimilata a una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP, per cui la giurisprudenza del TPF in materia di prevenzione patrimoniale italiana non sarebbe applicabile per analogia. 
 
Il TPF, in relazione sempre a una precedente sentenza, aveva per contro ritenuto rilevante la documentazione trasmessa rogatorialmente da Hong Kong, relativa in particolare a H.________ Ltd., bloccata per anni da molteplici ricorsi presentati da I.________ e altri. Ha pertanto concesso al MPC un termine di sei mesi, affinché l'autorità rogante potesse fornire nuovi elementi provenienti da questi atti. 
 
2.3. Il TPF ha poi esaminato due fatti nuovi, addotti davanti a esso dalle insorgenti intervenute nel procedimento penale estero. Il primo è rappresentato dalla sentenza dell'8 luglio 2014 del Tribunale di Milano, con la quale sono stati prosciolti due indagati cinesi dal reato di riciclaggio e I.________ da quello di frode fiscale e, tra l'altro, dalle contestazioni di appropriazione indebita per intervenuta prescrizione. Il Tribunale milanese avrebbe quindi respinto la richiesta di confisca del PP italiano relativamente alla somma sequestrata presso UBS SA pari a USD 133'890'968. Il secondo fatto nuovo risulterebbe invece dalla decorrenza, l'8 luglio 2014, del citato termine perentorio di sei mesi fissato all'autorità rogante per presentare eventuali nuovi elementi sulla base dei documenti trasmessi da Hong Kong. Il TPF, rilevato che per il MPC e l'UFG prima di pronunciare eventuali dissequestri sarebbe necessario attendere una decisione definitiva ed esecutiva delle autorità giudiziarie italiane, richiamate le menzionate sentenze del 4 aprile e del 6 dicembre 2013, cresciute in giudicato, ha ritenuto che l'oggetto del litigio doveva essere limitato allo scritto del 14 luglio 2014 del Ministero pubblico italiano, nel quale è manifestata la volontà di proporre appello e viene confermato, sulla base dei documenti trasmessi da Hong Kong, il ruolo di I.________ quale beneficiario effettivo di determinate società. Il TPF, osservato che nella citata sentenza il Tribunale milanese ha potuto esaminare i documenti provenienti da Hong Kong, ha ritenuto che il blocco degli averi può essere mantenuto soltanto fino a concorrenza della citata somma della quale il PP ha chiesto la confisca sulla base dell'art. 240 primo comma CP italiano (USD 87'600'000) e non sull'integralità degli stessi a causa della pretesa inapplicabilità della confisca ex art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306.  
 
2.4. Il ricorrente (come del resto il TPF), considerata finale la decisione impugnata e rilevato che sarebbe lesivo del principio della proporzionalità mantenere un sequestro sapendo che una decisione di confisca non potrebbe più essere pronunciata, sostiene che sulla base del principio della buona fede fra gli Stati non sussisterebbe alcuna ragione per dubitare delle citate affermazioni dell'autorità rogante. Aggiunge che in concreto non vi sarebbero le condizioni per affermare che un'eventuale confisca manifestamente non sarebbe più possibile, ritenuto che, nonostante l'assoluzione di determinati imputati, la sentenza milanese non è definitiva: per il momento ne è stato notificato soltanto il dispositivo. Non sarebbe inoltre escluso che negli ulteriori gradi di giudizio potrebbe ancora essere ritenuto il reato di riciclaggio di denaro, riqualificato quale appropriazione indebita nella citata sentenza. Qualora, in seguito, fosse pronunciata una decisione di confisca, la Svizzera non potrebbe più darvi seguito.  
 
Ricordato che il giudice dell'assistenza non è il giudice del merito, il ricorrente critica il fatto che il TPF ha proceduto, senza averne la competenza, a un esame materiale del diritto estero, segnatamente della citata norma. Esso avrebbe dovuto attenersi a quanto indicato dall'autorità rogante, secondo cui la decisione sul sequestro delle somme litigiose spetta alle autorità giudiziarie italiane, che in tale ambito dispongono di piena cognizione. Richiamato al riguardo lo scritto del 26 settembre 2014 dell'autorità richiedente, il ricorrente sostiene inoltre che la norma litigiosa, compatibile con il diritto svizzero, rivestirebbe comunque un carattere penale e dovrebbe essere assimilata a una causa penale ai sensi degli art. 1 e 63 AIMP. Insiste sul fatto che una confisca della somma totale dei valori litigiosi sarebbe ancora possibile e sulla circostanza che il procedimento penale estero non si è ancora concluso con un giudizio definitivo. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente e il MPC si soffermano sul fatto che la sentenza del Tribunale di Milano dell'8 luglio 2014 non è definitiva e che il PP italiano si è riservato, dopo averne valutato le motivazioni, di proporre appello. Rilevano inoltre che il dispositivo di detta sentenza non si pronuncia su un'eventuale confisca e che il Tribunale milanese non ha chiesto alle autorità svizzere di dissequestrare il conto litigioso.  
 
3.2. Queste osservazioni non sono prive di fondamento. In effetti, dalla decisione impugnata, anche ammettendo i limiti delle questioni che potevano ancora essere oggetto di giudizio, mal si comprende perché il TPF, per esaminare i motivi posti a fondamento dell'implicito rifiuto di dar seguito alla richiesta del PP, non abbia atteso la comunicazione delle motivazioni scritte della sentenza milanese e nemmeno l'effettivo inoltro o l'eventuale rinuncia da parte di questi a proporre appello. Non è infatti manifesto che il sequestro litigioso o un'eventuale confisca dei relativi averi si fondi, in tutto o in parte, esclusivamente sulla menzionata norma. Certo, una possibile confisca di averi che non avrebbero manifestamente alcun rapporto con i reati perseguiti in Italia o con una sentenza di condanna pronunciata dalle autorità estere ma fondata unicamente su una sproporzione dei beni rispetto al reddito o all'attività economica svolta e pertanto senza alcun rapporto con i reati perseguiti, appare come problematica (cfr. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4aed. 2014, n. 143 pag. 146 seg., n. 336 pag. 332 seg.).  
 
In assenza delle motivazioni scritte della sentenza milanese, che non concerne peraltro in primo luogo direttamente le ricorrenti ma altre persone e società, e ricordato che il ramificato procedimento si innesta in numerosi altri, non è infatti chiaro se, per finire, l'autorità estera abbia effettivamente rifiutato la richiesta di confisca del PP unicamente sulla base della norma litigiosa o per altri motivi, segnatamente per l'intervenuta prescrizione di determinati reati, e se il diniego litigioso sia definitivo o possa estendersi anche ad altri procedimenti eventualmente ancora pendenti. Non è pertanto necessario esaminare compiutamente la portata di detta disposizione, visto che il relativo esame, a dipendenza delle motivazioni della sentenza milanese, potrebbe rivelarsi superfluo: ciò a maggior ragione anche nell'ipotesi in cui, di fronte alle attese motivazioni, l'autorità rogante rinunci poi definitivamente ed espressamente a richiedere la confisca degli averi depositati sui conti in esame. 
 
D'altra parte, il dispositivo della sentenza milanese non si esprime sulle conclusioni della Procura milanese relative ai sequestri litigiosi. Certo, verosimilmente esse sono state implicitamente respinte, ma senza poter prendere conoscenza delle motivazioni di quel giudizio non si può valutare la portata effettiva del dispositivo, silente al riguardo. Rammentati inoltre i diversi procedimenti avviati nel quadro di numerose rogatorie, spesso connesse tra loro, i cui esiti non sono deducibili dal dispositivo della decisione milanese, occorre concludere che, al momento, la situazione non è ancora chiara, per cui di massima i sequestri devono essere mantenuti (cfr. Zimmermann, op. cit., n. 340 pag. 341). 
 
3.3. Giova ricordare che la consegna di beni sequestrati a scopo di confisca può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, ma di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Al riguardo occorre rilevare che l'autorità svizzera di esecuzione di massima non deve esaminare il contenuto della decisione estera: di fronte a una decisione definitiva ed esecutoria estera, lo Stato richiesto non deve di regola vagliare la questione di sapere se gli oggetti o i beni sequestrati provengano da un reato, eccetto quando appaia d'acchito che ciò non sia manifestamente il caso, poiché la stessa è stata decisa dall'autorità estera (DTF 131 II 169 consid. 6 pag. 175; Zimmermann, op. cit., n. 338 pag. 337). Questo vale a maggior ragione nel caso di specie, ritenuto che la Svizzera non dispone in particolare delle informazioni e dei documenti trasmessi per via rogatoriale all'Italia da Hong Kong, come neppure dell'insieme del fascicolo processuale italiano, per cui non potrebbe valutare con cognizione di causa l'eventuale relazione dei fondi litigiosi con i prospettati reati oggetto di numerosi procedimenti penali in Italia.  
 
3.4. Del resto, la decisione impugnata concerne pure un'analisi del diritto estero, fondata su una fattispecie non del tutto chiara. In effetti, il PP nelle conclusioni del 22 maggio 2014, rilevato che la somma sequestrata presso UBS SA è pari a USD 133'890'968.--, ha precisato che per USD 87,6 milioni la confisca è chiesta sulla base dell'art. 240 1° comma CP italiano e che soltanto riguardo alla somma restante essa è postulata in applicazione dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992 n. 356 e, in sostanza sulle conclusioni del 22 maggio 2014 formulate dalla Procura milanese. Ora, mal si comprende per quali motivi il sequestro degli averi litigiosi è stato chiesto sulla base di norme differenti e per importi diversi: come accertato dal TPF, dagli atti non risultano neppure eventuali criteri di ripartizione e di suddivisione delle somme sequestrate tra le diverse società e altre persone coinvolte (vedi al riguardo causa 1C_463/2014) : non spetta al Tribunale federale nell'ambito di un ricorso fondato sull'art. 84 LTF ricostruire compiutamente la fattispecie e accertare semmai se parte degli averi litigiosi possa essere confiscata anche sulla base dell'art. 240 CP italiano.  
 
Dal dispositivo della sentenza milanese nulla si evince neppure riguardo alla sorte della confisca richiesta sulla base dell'art. 240 CP italiano, secondo cui, nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, norma che costituisce chiaramente una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP. In presenza di una situazione non chiara e tenuto conto dell'espressa riserva della Procura milanese di voler se del caso impugnare la nota sentenza, al momento il dissequestro anche solo parziale dei conti litigiosi non appare giustificato. Certo, in applicazione del principio di proporzionalità (al riguardo cfr. DTF 141 I 20 consid. 6.2.1) non si potrebbe mantenere una siffatta misura, quando fosse manifesto che una decisione di confisca non potrebbe più essere pronunciata. In concreto, considerate le incertezze, le particolarità e le diverse ramificazioni della fattispecie, non sono tuttavia ravvisabili motivi che imporrebbero di scostarsi dal principio della buona fede e dubitare delle affermazioni espresse dall'autorità rogante, nonché di non attendere d'essere in presenza di una decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato estero o di un espresso ritiro della domanda o della richiesta di confisca. 
 
Ritenuto che nel caso di specie la provenienza delittuosa dei beni sequestrati è ancora dubbia, è a ragione che il MPC ha lasciato il compito di delucidare compiutamente le complesse fattispecie all'autorità estera (cfr. DTF 131 II 169 consid. 6 pag. 175; Zimmermann, op. cit., n. 338 pag. 338). In concreto, l'attesa delle motivazioni scritte della sentenza milanese, il cui dispositivo, come visto, non è del tutto chiaro riguardo alla portata dei sequestri litigiosi, non viola il principio di proporzionalità. 
 
3.5. Giova anche rilevare che, dopo l'emanazione della sentenza impugnata, con telefax del 26 settembre 2014 il ricorrente ha invitato la Procura milanese a esprimersi sull'interpretazione della norma litigiosa da parte del TPF: l'autorità estera vi ha dato seguito con osservazioni di stessa data, scritti allegati al ricorso in esame e sui quali il Tribunale federale ha concesso alle parti la facoltà di esprimersi. Considerato che il motivo di questa richiesta è stato dato dalla decisione dell'autorità precedente, questi nuovi fatti e mezzi di prova possono essere ammessi (art. 99 cpv. 1 LTF).  
La Procura milanese sostiene che il TPF parrebbe aver frainteso il principio affermato dalla giurisprudenza italiana della non necessità di un nesso eziologico tra i beni oggetto di confisca e il reato contestato all'imputato, ossia che nel caso in esame non sarebbe necessario dimostrare che la somma eccedente l'importo di USD 87'686'000 derivi dal prospettato reato. Ha ricordato che la non necessità di un nesso eziologico è stata affermata dalla giurisprudenza italiana per ampliare le possibilità di applicazione della norma in questione anche nei casi in cui non sia accertata una derivazione diretta dei beni dal reato, principio che sarebbe tuttavia stato applicato in maniera inesatta dal TPF. Contesta poi l'affermazione del TPF, asseritamente contraria al tenore testuale della norma litigiosa, secondo cui questa non presupporrebbe l'esistenza di un'infrazione penale. Al dire della Procura milanese, questa affermazione non sembrerebbe assolutamente essere sostenibile in base al diritto italiano. Il testo della norma stabilirebbe infatti in modo evidente un collegamento tra l'esistenza di un reato e la confisca ("Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli ..."), ricordando che detta confisca è prevista solo per alcuni gravi reati. Aggiunge che la correlazione tra il reato e la confisca ai sensi della norma litigiosa sarebbe confermata anche dal fatto che, pure in relazione allo stesso tipo di reato, la legge si premura talora di specificare in ragione della gravità concreta dell'infrazione i casi in cui la confisca è applicabile. Elenca poi determinati reati per i quali la norma non è applicabile e precisa che il legame tra delitto e confisca e le finalità di repressione penale della confisca prevista da questa norma sono spiegate nella sentenza n. 20443 del 2 febbraio 2007 della Corte di Cassazione, Sezione 3, nella quale si rileva che, "poiché per questo tipo di confisca è irrilevante il requisito della 'pertinenzialità' del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, essa dunque può colpire beni che possono essere caratterizzati da una più labile connessione con la generica attività criminosa, il cui legame con l'autore, dunque, potrebbe essere connotato anche da una minore carica di pericolosità, rispetto ai beni oggetto della confisca ex art. 240 c.p., comma 1, che certamente sono provenienti da reato o destinati a commettere il reato". Ne conclude che il diniego della natura penale di questo istituto restringerebbe irragionevolmente la portata dell'assistenza in un settore cruciale per la lotta al crimine organizzato. 
 
3.6. Come visto, nella fattispecie la situazione non è chiara. Non vi sono quindi motivi per non attendere le motivazioni scritte della sentenza milanese, nonché, se del caso, esaminare gli argomenti addotti in un eventuale appello della Procura estera e decidere, a dipendenza di detto esame, se occorra o meno attendere l'emanazione di una decisione passata in giudicato ed esecutiva. In assenza di un appello, la Procura pubblica dovrà per contro esprimersi chiaramente sull'eventuale ritiro della rogatoria e sul dissequestro del conto. Questo modo di procedere, come rilevato dal ricorrente, rispetta quanto stabilito dall'art. 33a OAIMP (RS 351.11) relativo alla durata del sequestro, secondo cui gli oggetti e i beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace a una decisione definitiva ed esecutiva di quest'ultimo ai sensi dell'art. 74a AIMP restano sotto sequestro sino alla notifica di tale decisione o fintanto che lo Stato richiedente non abbia comunicato all'autorità esecutiva competente che la suddetta decisione non può più essere pronunciata secondo il diritto di tale Stato, segnatamente per intervenuta prescrizione. In effetti la Svizzera, nell'ipotesi di una possibile decisione di confisca e di consegna degli averi in questione, si esporrebbe al rischio, in caso di dissequestro, di non potervi più dare seguito.  
 
3.7. Nel merito, le opponenti sostengono che il Tribunale milanese avrebbe respinto la richiesta di confisca del PP senza emettere alcuna decisione temporanea di sequestro, del resto vietata al loro dire dall'art. 323 comma 1 CPP italiano (qualora non disponga la confisca a norma dell'art. 240 CP italiano) in presenza di una sentenza di proscioglimento anche non definitiva. Aggiungono che non sussiste un ordine di sequestro da parte di un giudice italiano e che farebbe difetto pure una richiesta di mantenimento del blocco in Svizzera da parte del PP, ritenuto che alla luce della sentenza di proscioglimento milanese non avrebbe la competenza per farlo.  
 
 Con questa argomentazione esse parrebbero disattendere che, secondo la prassi invalsa, una domanda di assistenza diviene senza oggetto soltanto quando lo Stato richiedente la ritira espressamente o quando il procedimento estero si sia concluso con l'emanazione di una decisione passata in giudicato ed esecutiva (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; sentenze 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.2 e 1A.418/1996 del 12 marzo 1997 consid. 2; Zimmermann, op. cit., n. 305 pag. 305), condizioni non adempiute al momento dell'adozione della decisione del TPF. Le pretese contraddizioni asseritamente riconducibili alle condotte del Pubblico Ministero italiano, addotte dalle opponenti, non mutano questa conclusione. 
 
3.8. Le opponenti accennano al fatto che il ricorrente chiede di annullare la decisione impugnata limitatamente al dissequestro della somma eccedente l'importo di USD 87'686'000, sebbene nella motivazione del gravame non critichi il dissequestro del conto intestato a L.________ Ltd. Certo, nell'atto di ricorso il ricorrente non si confronta specificatamente con la questione del dissequestro totale riguardo ai conti di detta società, ma dai motivi e dalle conclusioni risulta nondimeno, come confermato espressamente nella replica, ch'esso, sulla base degli stessi argomenti addotti per le altre società, postula anche l'annullamento del dissequestro di detto conto. Ricordato che secondo il TPF dagli atti non risultano criteri di ripartizione fra i differenti conti sequestrati e l'importo di USD 87'686'000, la conclusione di mantenere il sequestro anche per la citata società non è ingiustificata.  
 
Spetterà comunque al ricorrente esaminare accuratamente le motivazioni della sentenza milanese e interpellare il Ministero pubblico italiano sull'eventuale impugnazione della stessa e, considerato l'obbligo di celerità (art. 17a AIMP), decidere se un ulteriore mantenimento dei sequestri possa ancora essere confermato. L'autorità estera dovrà illustrare compiutamente i procedimenti ancora pendenti relativi ai conti litigiosi e, qualora non ritiri la domanda di sequestro, spiegare in maniera esaustiva, precisa e convincente, perché gli stessi dovrebbero ancora essere mantenuti. 
 
4.   
 
4.1. Il ricorso deve pertanto essere accolto, la decisione impugnata annullata nel senso che gli ordinati dissequestri sono annullati e i blocchi dei conti mantenuti. Nelle conclusioni il ricorrente non ha chiesto di annullare i dispositivi n. 4, relativo alle spese, e n. 5, relativo alle ripetibili accollategli.  
 
4.2. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico delle opponenti (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto e la decisione emanata il 17 settembre 2014 (RR.2014.210-213) dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è annullata nella misura in cui ordina il dissequestro del conto www intestato a L.________ Ltd. presso UBS SA (dispositivo n. 1 e 2) e il dissequestro dei conti presso UBS SA xxx intestato a J.________ Ltd., yyy intestato a K.________ Ltd. e zzz intestato a H.________ Ltd. a concorrenza della somma eccedente l'importo di USD 87'686'000 (dispositivo n. 3). 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico delle opponenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico della Confederazione e al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali. 
 
 
Losanna, 18 agosto 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri