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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 695/01 
 
Sentenza del 18 settembre 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Kernen, Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
M.________, 1952, Via Basento 2, 73042 Casarano, Italia, ricorrente, rappresentata dall'avv. Biagio De Francesco, Via della Libertà 90, 73033 Corsano, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 5 settembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
Per decisione 25 gennaio 1991 la Cassa di compensazione delle macchine ha posto M.________, cittadina italiana nata nel 1952, di professione operaia addetta al montaggio, al beneficio di una mezza rendita d'invalidità con effetto dal 1° marzo 1989 a dipendenza di una inabilità addebitabile a sindrome lombosacrale cronica con osteocondrosi L5-S1, colon irritabile e cefalea vasomotoria. 
 
Dopo avere, in data 16 febbraio 1994, sostituito, limitatamente al mese di dicembre 1992, la mezza rendita con una pensione intera, confermando per il periodo successivo il diritto alla mezza prestazione, l'Ufficio AI del Cantone Lucerna, in occasione di una revisione, mediante provvedimento 28 maggio 1996, ha assegnato all'interessata una rendita intera a partire dal 1° novembre 1995, stante un grado di invalidità del 100%, a seguito dell'insorgenza di ulteriori affezioni riconducibili, tra l'altro, ad un intervento chirurgico di isterectomia (1992) e di annessectomia sinistra (1994), come pure alla presenza eccessiva di metalli pesanti nell'organismo (rame e cadmio). 
 
In seguito al rimpatrio in Italia, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), divenuto nel frattempo competente, ha dato avvio a un'ulteriore procedura di revisione del diritto alla rendita. Esperiti gli accertamenti del caso, l'UAI, mediante decisione del 1° aprile 1999, dopo aver tolto a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo, ha disposto la sostituzione della rendita intera con una mezza prestazione dal 1° giugno successivo, stabilendo al 50% il grado di invalidità. 
 
Con l'assistenza del Patronato INCA di Casarano, M.________ ha deferito l'atto amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per pronuncia 4 gennaio 2000, ha annullato il provvedimento impugnato e retrocesso gli atti per complemento istruttorio e nuova decisione. 
 
Disposto l'esame completivo a cura di un collegio peritale presieduto dal prof. T.________, sentito il parere del proprio servizio medico e preso atto delle osservazioni dell'interessata, come pure della documentazione medica da essa prodotta, l'amministrazione, con provvedimento del 28 novembre 2000, ha confermato la decisione di sostituire la rendita intera con una mezza a far tempo dal 1° giugno 1999. 
B. 
Adita nuovamente da M.________, sempre patrocinata dal Patronato INCA, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con giudizio 5 settembre 2001, ne ha respinto il gravame confermando la decisione amministrativa. 
C. 
Producendo ulteriore documentazione medica, segnatamente un rapporto 2 novembre 2001 del dott. R.________, M.________, ora assistita dall'avv. Biagio De Francesco, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, postulando, in via principale, l'annullamento della decisione di sostituzione della rendita e, in via subordinata, la retrocessione degli atti all'amministrazione per complemento istruttorio. Contestata è infine anche la data alla quale viene fatta risalire l'effettività della decisione di riduzione della rendita. 
 
L'UAI, interpellato il proprio consulente medico, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La decisione amministrativa impugnata è stata emanata precedentemente all'entrata in vigore (1° giugno 2002) dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Questo Accordo, in particolare il suo Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica pertanto nella presente procedura (sentenza del 9 agosto 2002 in re S., C 357/01, consid. 1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale). 
1.2 Nei considerandi dell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, i giudici commissionali hanno già compiutamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia - secondo l'ordinamento giuridico determinante, in vigore al momento della resa della decisione amministrativa querelata (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102) -, deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, definendo il concetto di incapacità di guadagno, il livello pensionabile e i requisiti per la revisione della rendita (art. 4, 28, 29 e 41 LAI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 per cento, e a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 per cento. 
1.3 Giova inoltre rammentare che, giusta l'art. 41 LAI, se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Inoltre, l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI prescrive che la riduzione o la soppressione della rendita in via di revisione ha effetto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. 
 
Tuttavia, per costante giurisprudenza, se nell'ambito di una procedura di ricorso - al quale è stato tolto l'effetto sospensivo, come in concreto - contro una decisione che riduce o sopprime una rendita a seguito di una revisione ex art. 41 LAI il giudice annulla il provvedimento querelato e ritorna gli atti all'amministrazione per complemento d'istruttoria e nuova pronuncia, la modifica delle prestazioni ha effetto dalla data stabilita nella precedente decisione, qualora gli ulteriori accertamenti predisposti dall'amministrazione ne confermino il benfondato (DTF 106 V 18; RCC 1987 pag. 279; vedi pure sentenza del 10 giugno 2002 in re N., I 795/01). 
2. 
I primi giudici hanno rilevato che l'aggravamento dello stato di salute dell'assicurata - che, a dipendenza degli esiti di isterectomia e salpingectomia destra nel 1992 e di una seconda operazione di annessectomia sinistra nel 1994, aveva determinato la concessione di una rendita intera a partire dal 1° novembre 1995 - sarebbe ormai stato positivamente risolto, sicché la situazione sarebbe sostanzialmente tornata ad essere quella esistente in precedenza (prima del 1992), quando i disturbi di natura ortopedica alla colonna vertebrale provocavano un'incapacità lavorativa, con conseguente ripercussione sulla capacità di guadagno, del 50% nella pregressa attività di operaia di fabbrica e giustificavano di conseguenza l'erogazione soltanto di una mezza rendita. 
3. 
La ricorrente avversa queste conclusioni, sostenendo che esse sarebbero parziali e, meglio, di natura prettamente medico-teorica, prive di alcun riferimento alla capacità di guadagno. L'argomento ricorsuale è tuttavia inconferente. 
3.1 In primo luogo si osserva che la valutazione della Commissione di ricorso in merito al grado di capacità lavorativa residua dell'interessata trova fondamento, da un lato, nei rilievi obiettivi contenuti nella perizia del prof. T.________, in particolare negli annessi rapporti specialistici ginecologici, neurologici e soprattutto ortopedici del dott. P.________, e, dall'altro, nel prudente giudizio espresso dai consulenti medici dell'UAI, in particolare dal dott. M.________, il quale, sulla scorta di un accurato esame critico dell'intero incarto amministrativo come pure in considerazione del rapporto 24 ottobre 2000 del dott. I.________, si discosta parzialmente dalla valutazione del prof. T.________ circa una completa capacità lavorativa in lavori leggeri. 
 
Orbene, questo Tribunale non vede motivo per scostarsi dalla conclusione cui è pervenuta la precedente istanza. 
3.2 Come rettamente evidenziato dalla Commissione di ricorso e dalla consulente sanitaria dell'UAI, dott.ssa E.________, in sede di risposta al ricorso di diritto amministrativo, la problematica di natura ginecologica come pure le affezioni reattive di tipo psichico, determinanti ai fini dell'assegnazione di una rendita intera nel maggio 1996, non figuravano più - tant'è che non erano nemmeno tematizzate nel citato rapporto 24 ottobre 2000 del dott. I.________ - e non potevano, di conseguenza, compromettere l'abilità lavorativa dell'interessata al momento della decisione 28 novembre 2000. Né a tale data risultava peggiorata, rispetto al passato, la situazione dal profilo ortopedico e neurologico. 
 
Tale convincimento non viene inficiato dalle censure sollevate dal dott. I.________, le quali non risultano sufficientemente comprovate o comunque sono smentite dalle chiare e circostanziate conclusioni (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2000 pag. 108 consid. 3a) della perizia esterna, commissionata al prof. T.________. 
3.3 Per quanto precede, si deve ritenere che l'insorgente, dopo il periodo di aggravamento ricordato, ha effettivamente riacquistato la precedente capacità lavorativa, per la quale era stata posta al beneficio di una mezza rendita d'invalidità. Essa è quindi di nuovo in grado di svolgere attività leggere almeno nella misura della metà, ciò che le consentirebbe, ora come allora, di conseguire manifestamente - senza necessità di accertamenti ulteriori - un reddito pari ad almeno un terzo rispetto a quello precedentemente ottenuto, tale quindi da escludere l'erogazione di una rendita intera. 
 
Vero è che la ricorrente contesta anche l'esigibilità di tali attività alternative, per esempio di operaia di fabbrica occupata in lavori leggeri, ausiliaria d'archivio, magazziniera, venditrice, sorvegliante di museo, ecc. Tuttavia, siffatte obiezioni appaiono frutto di una marcata sopravvalutazione delle esigenze lavorative, che, se ammessa, porterebbe praticamente a negare l'esistenza di attività leggere. Va inoltre notato che, nel caso concreto, proprio per tenere conto del fatto che ognuno di questi lavori può virtualmente comportare l'assunzione di qualche posizione che si rivelerebbe disagevole o l'effettuazione di piccoli sforzi, è stata riconosciuta un'incapacità lavorativa della metà, che altrimenti non si giustificherebbe, quanto meno in tale misura. 
4. 
4.1 Al ricorso viene, tra l'altro, allegato un ulteriore rapporto medico, datato 2 novembre 2001, redatto dal dott. R.________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, nel quale vengono contestati puntualmente accertamenti e valutazioni posti a fondamento della pronuncia impugnata e viene altresì evidenziata l'insorgenza di una sindrome depressiva grave recidivante, in trattamento. 
 
Molti dei rilievi fatti dal dott. R.________ non sono di per sé privi di interesse, ma non influiscono sul giudizio che ci occupa. In effetti, non è questione di considerare in questa sede tutte le possibili conseguenze ed evoluzioni patologiche - è semmai compito dei medici che l'hanno in cura di prevedere e prevenire, per quanto fattibile, un'evoluzione nefasta - quanto piuttosto di valutare l'incidenza, in un dato momento, delle affezioni sulla capacità di lavoro partendo dai reperti obiettivi. 
 
La consulente medica dell'UAI, cui è stata sottoposta la nuova relazione specialistica, unitamente all'intero incarto amministrativo, riconferma, sulla scorta dei reperti obiettivi, le conclusioni alle quali è pervenuto il dott. M.________, interpellato in precedenza dall'amministrazione. Così, la dott.ssa E.________ evidenzia in particolare come la succinta descrizione della situazione operata dal dott. R.________ non precisi, con misurazioni concrete, l'entità delle limitazioni funzionali della colonna vertebrale, malgrado esse vengano definite gravi. Parimenti fa osservare come gli asseriti dolori alla pressione dei processi spinosi siano, in quanto tali, poco significativi e come non vengano menzionati deficit di rilievo, segnatamente alle estremità superiori e inferiori, nello status neurologico. 
 
Il quadro ortopedico è pertanto sostanzialmente inalterato e i reperti obiettivi relativizzano le affermazioni fatte dal medesimo specialista. 
 
Gli ulteriori disturbi, evidenziati dallo stesso dott. R.________ (che riferisce di dolori addominali e disturbi della minzione) come pure da altri sanitari, segnatamente dal dott. A.________ nel suo rapporto 30 ottobre 2001 (che rileva una lieve ipersensibilità vescicale), non appaiono tali da avere globalmente ripercussioni ulteriori sulla incapacità lavorativa ammessa dall'UAI. 
4.2 Nuova nella perizia del dott. R.________ è la diagnosi di "sindrome depressiva grave recidivante" riscontrata dal dott. C.________ in occasione della visita del 26 ottobre 2001, per la quale l'interessata si troverebbe in trattamento farmacologico e che potrebbe rivelarsi invalidante, anche se lo specialista non prende posizione al riguardo. 
 
Anche a proposito di tale rilievo, la dott.ssa E.________ non manca tuttavia, pertinentemente, di evidenziare come esso costituisca, ai fini del presente giudizio, un fatto nuovo, non essendo la patologia stata constatata in precedenza né dal prof. T.________, né dal consulente neurologo dott. N.________, né tanto meno dal dott. I.________ nel referto dell'ottobre 2000, bensì venga menzionata per la prima volta soltanto un anno dopo, il 26 ottobre 2001, dal dott. C.________, ossia ben oltre la data della resa della decisone impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice (DTF 121 V 366 consid. 1b). Il nuovo accertamento è quindi ininfluente ai fini della presente vertenza. Dovesse perdurare e soprattutto ripercuotersi sulla capacità di guadagno, la sindrome depressiva grave recidivante potrà sostanziare una domanda di revisione del grado d'invalidità da parte dell'assicurata. 
5. 
Inconferente risulta pure la contestazione relativa al momento a partire dal quale debba esplicare effetto la decisione di riduzione della rendita, da intera a mezza. 
 
In applicazione della dianzi (cfr. Consid. 1.3) citata giurisprudenza pubblicata in DTF 106 V 18, la riduzione della rendita deve retroattivamente esplicare i suoi effetti a decorrere dal 1° giugno 1999 - come accertato nella decisione di revisione del 1° aprile 1999 -, visto che gli ulteriori chiarimenti predisposti dall'amministrazione hanno confermato il benfondato di quel provvedimento. 
6. 
Quanto alla censura mossa ai sanitari intervenuti, in particolare al collegio peritale presieduto dal prof. T.________, di fungere da periti di parte, occorre infine rammentare alla ricorrente che, secondo costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale; nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209). Le perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono pertanto essere considerate di parte (DTF 123 V 175 e 122 V 157). Dando seguito a quanto stabilito dai primi giudici nella pronuncia del 4 gennaio 2000 e fondandosi sulle chiare e complete valutazioni compiute dal collegio peritale, cui era stato affidato di compiere gli ulteriori accertamenti, l'UAI ha agito conformemente alla normativa e ai principi giurisprudenziali in materia (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/bb). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 18 settembre 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: