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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2D_48/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 settembre 2013  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,  
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 luglio 2013 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo un primo soggiorno in Svizzera dal 1993 a fine 1996 che non occorre qui rievocare, A.________, cittadino bosniaco, è tornato illegalmente nel nostro Paese assieme alla madre nel dicembre 1997 per chiedervi asilo; essi sono poi stati ammessi provvisoriamente nel settembre 2002. Il 5 febbraio 2004 A.________ è stato posto al beneficio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 13 lett. f vOLS (caso personale particolarmente rigoroso), il quale è stato rinnovato l'ultima volta fino al 29 gennaio 2012. 
Il 20 marzo 2012 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino ha rifiutato di rinnovargli il permesso di dimora, fissandogli nel contempo un termine per lasciare la Svizzera. A sostegno della sua decisione l'autorità ha rilevato che malgrado fosse stato ammonito nell'aprile 2011, A.________ era tuttora a carico dell'assistenza pubblica, alla quale doveva oltre fr. 90'000.--. 
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 24 ottobre 2012, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, il 3 luglio 2013. 
 
B.   
Il 16 settembre 2013 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale, nel quale chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga rinnovato il suo permesso. Domanda inoltre che sia conferito effetto sospensivo al gravame. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rinnovo di un permesso di dimora. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. In concreto il ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o convenzionale oppure di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Ne discende che non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
3.  
 
3.1. Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. Secondo l'art. 115 lett. b LTF è legittimato a proporre tale rimedio chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.  
 
3.2. Il ricorrente lamenta implicitamente la violazione del divieto dell'arbitrio. Sennonché, come già precisato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 pag. 197 e 6.3 pag. 200). La censura è quindi inammissibile. Va poi osservato che il principio della proporzionalità, la cui disattenzione è censurata dal ricorrente, non è un diritto costituzionale con portata propria (DTF 131 I 91 consid. 3.3 pag. 99 e rinvii). Infine dato che il ricorrente non fa valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituirebbe un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2 pag. 198), anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame è inammissibile.  
 
4.   
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
5.  
 
5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
5.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
 
Losanna, 18 settembre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud