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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_242/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 gennaio 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Ursprung, Frésard, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinato dall'avv. Mauro Belgeri, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (riduzione di prestazioni), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 marzo 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 24 febbraio 2014 l'Istituto nazionale di assicurazioni contro gli infortuni (INSAI) ha decurtato del 50% le prestazioni in contanti erogate ad A.________, nato nel 1967, poiché l'infortunio occorso il 25 dicembre 2012 sarebbe accaduto a causa di una violenta provocazione. Questo provvedimento è stato confermato su opposizione il 25 aprile 2014. 
 
B.   
Con giudizio del 4 marzo 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede, sollecitando la concessione dell'assistenza giudiziaria, il rinvio della causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni, affinché conceda l'integralità delle prestazione senza decurtazione. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
 
2.   
Oggetto del contendere è soltanto la questione se il Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia a ragione confermato la decurtazione del 50% delle prestazioni in contanti erogate a favore del ricorrente decisa dall'assicuratore a norma dell'art. 49 cpv. 2 OAINF
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale delle assicurazioni, dopo aver esposto lo svolgimento del processo e richiamato le basi legali ritenute applicabili, si è fondato sugli atti della procedura penale, in modo particolare sulle testimonianze, senza che occorresse attendere l'esito della stessa. La Corte cantonale ha concluso che il ricorrente è rimasto coinvolto in un alterco scoppiato all'interno di un noto esercizio pubblico del locarnese. Dopo che, con altre persone, il ricorrente è stato allontanato dal locale, anziché andarsene per la propria strada, ha atteso l'uscita di un altro partecipante al litigio, affrontandolo e puntandogli contro un cavatappi con spirale, provocando quindi una prima fase della rissa, avvenuta tra le ore 5.10 e le ore 5.12, sedata solo grazie al personale di sicurezza dell'esercizio pubblico. Una seconda fase della rissa, svoltasi tra le ore 5.21 e le ore 5.30, ha causato i danni alla salute più gravi al ricorrente, il quale è stato colpito ripetutamente con un travetto di legno. A mente della Corte cantonale tale esposizione dei fatti trova fondamento nelle univoche testimonianze dei partecipanti alla vicenda. I primi giudici hanno confermato la provocazione violenta a causa dell'episodio del cavatappi. Hanno anche escluso che si trattasse di un gesto di difesa verso un'altra persona, potendo il ricorrente allontanarsi subito dai luoghi dopo essere stato allontanato dal locale. Irrilevante è stata considerata la reazione del contendente nella seconda fase della rissa come anche un'eventuale ridotta capacità di discernimento del ricorrente, potendo essere importante tale aspetto unicamente sotto il profilo dell'ammontare della decurtazione delle prestazioni, già limitate al minimo edittale. Considerato anche il breve lasso di tempo fra le due fasi della rissa, il Tribunale delle assicurazioni ha ribadito quindi come sia stata proprio la provocazione del ricorrente, ad avergli causato il danno alla salute.  
 
3.2. Il ricorrente, dopo aver riassunto i punti salienti della procedura, lamenta innanzitutto che la procedura amministrativa non sia stata sospesa in attesa delle risultanze del procedimento penale. Ad ogni modo, ricorda che egli si sarebbe limitato a sua volta a rispondere a una provocazione iniziata già all'interno dell'esercizio pubblico, trovandosi conseguentemente coinvolto in una rissa per difendere un amico. Per il ricorrente occorre inoltre tenere conto che nella seconda fase della rissa, egli ha subito lesioni importanti, provocate con ferocia manifestamente sproporzionata.  
 
4.  
 
4.1. Le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà in caso d'infortuni non professionali occorsi, partecipando a risse e baruffe, salvo che l'assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa (art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF). Nel senso di questa normativa la nozione di  rissaè più ampia di quella codificata all'art. 133 CP, essendo sufficiente che l'assicurato entri nella zona di pericolo. Le diverse fasi di una rissa possono quindi essere considerate in maniera del tutto autonoma (STFA 1964 pag. 75; cfr. sentenza 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 2.2 con riferimenti). Si fa luogo a una riduzione anche nell'ipotesi in cui l'assicurato si espone a pericoli, provocando altrui violentemente (art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF). La  provocazione violenta in questo contesto deve essere atta, poco importa se a parole, gesti o azioni, a incitare seriamente una risposta sostanzialmente immediata dell'altra persona (sentenza U 121/95 del 18 giugno 1996, pubblicata in SVR 1997 UV 82 pag. 297; si veda anche sentenza 8C_932/2012 del 22 marzo 2013 consid. 4).  
 
4.2. A ragione, in base ai fatti accertati dalla Corte cantonale, il ricorrente ricorda che l'inizio di tutto è avvenuto all'interno dell'esercizio pubblico. Tuttavia, egli non si confronta con due aspetti che si rivelano in maniera indipendente decisivi per l'applicazione della riduzione delle prestazioni. Da un lato, dopo il primo alterco all'interno del locale, egli non si è allontanato definitivamente dai luoghi, mentre un contendente era stato trattenuto dai servizi di sicurezza, mettendosi perciò al riparo di ogni pericolo. Da un altro lato il ricorrente non apporta altri elementi che potrebbero modificare gli accertamenti dei giudici ticinesi, i quali hanno concluso che egli avrebbe minacciato la medesima persona con una spirale di un cavatappi, proferendo anche parole di sfida. Tale gesto configura una provocazione violenta. Non se ne può quindi nemmeno concludere, che nella seconda fase della rissa all'esterno il ricorrente non vi abbia preso parte oppure lo abbia fatto per soccorrere una persona indifesa, anzi è rimasto sui luoghi proprio per affrontare direttamente il proprio contendente. Irrilevante a tal riguardo che quest'ultimo abbia ecceduto nell'aggressione, rispetto alla provocazione.  
 
4.3. Nella misura in cui il ricorrente pretende che la procedura amministrativa o cantonale si sarebbe dovuta sospendere, il ricorso è volto all'insuccesso. Il giudice dispone in tale ambito di un grande margine di apprezzamento e il ricorrente non motiva dettagliatamente, come dovrebbe (art. 106 cpv. 2 LTF), per quale ragione la Corte cantonale avrebbe violato la presunzione d'innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost.), segnatamente il principio in dubio pro reo, la parità di trattamento (art. 8 Cost.) o il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.). In concreto, oltre a non confrontarsi con le conclusioni del giudizio impugnato, il ricorrente non pretende nemmeno che il procedimento penale potrebbe statuire su questioni pregiudiziali vincolanti per gli aspetti dell'assicurazione contro gli infortuni. Il giudice delle assicurazioni sociali non è generalmente legato da una sentenza penale, pertanto una sospensione si giustifica solo in casi del tutto eccezionali (cfr. analogamente sentenza 4A_683/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 2.1). Giova peraltro ricordare che nel campo delle assicurazioni sociali, la riduzione di prestazioni ha un carattere autonomo rispetto al diritto penale e non ha una valenza punitiva (cfr. DTF 134 V 315 consid. 4.5.1.1 pag. 319 seg.).  
 
4.4. Per il resto, il ricorrente non contesta l'entità in quanto tale della riduzione delle prestazioni, la quale è stata contenuta nel minimo edittale (art. 49 cpv. 2 prima frase OAINF).  
 
5.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo il ricorso privo di ogni esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 19 gennaio 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi