Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
I 1083/06{T 7} 
 
Sentenza del 19 aprile 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
B.________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI del 14 novembre 2006. 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
per atto del 18 dicembre 2006 B.________ ha deferito al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il giudizio 14 novembre 2006 della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale), 
con comunicazione del 19 dicembre 2006, rimasta senza seguito, questa Corte ha reso attento l'interessato sul fatto che l'atto da lui inoltrato non sembrava soddisfare le condizioni di ricevibilità e ha ricordato che lo stesso poteva ancora essere sanato entro il termine di ricorso, 
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), rimane applicabile l'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395), 
essendo controverse prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, la procedura è onerosa (art. 134 OG, nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio 2006), 
con ordinanza presidenziale del 25 gennaio 2007 questa Corte ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile, 
l'interessato non ha proceduto al pagamento del chiesto anticipo, 
in tali circostanze può essere lasciato insoluto il tema di sapere se l'atto ricorsuale debba essere dichiarato irricevibile per difetto dei requisiti formali (art. 108 cpv. 2 in relazione con l'art. 132 OG), 
il ricorso si rivela infatti comunque irricevibile in quanto, a seguito del mancato pagamento dell'anticipo spese, richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG, dev'essere data attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza del 25 gennaio 2007, 
sebbene la procedura sia onerosa, viste le circostanze, non si percepiscono spese giudiziarie, 
 
il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 19 aprile 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: