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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.65/2003 /viz 
 
Sentenza del 19 maggio 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, via Parco 2, casella postale 1803, 6501 Bellinzona, 
 
contro 
 
X.________, 
convenuta e opponente, patrocinata dall'avv. Maura Colombo, via F. Pelli 7, 6900 Lugano 
 
Oggetto 
contratto d'assicurazione, 
 
ricorso per riforma del 28 febbraio 2003 contro la sentenza emanata il 29 gennaio 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con scritto 8 marzo 1999, A.________ (qui di seguito attore) ha annunciato alla propria assicurazione X.________ (qui di seguito convenuta) un infortunio occorsogli il 3 dicembre 1998. Fattosi operare al ginocchio in data 26 marzo 1999, ha in seguito chiesto alla convenuta il pagamento delle indennità giornaliere e delle diarie ospedaliere previste dal contratto 4 settembre 1997. Vista l'opposizione dell'assicuratore, l'attore ha allora adito il competente Pretore, che in accoglimento della petizione ha condannato la convenuta, con sentenza 25 marzo 2002, al pagamento di fr. 87'376.20 oltre interessi. 
B. 
Adito dalla compagnia d'assicurazioni, il Tribunale di appello del Cantone Ticino è giunto alla conclusione opposta. Accogliendo l'appello, con l'impugnata pronuncia 29 gennaio 2003 ha integralmente respinto la petizione: come accertato nel gennaio/marzo 1991 dal dr. Y.________, al quale l'attore si era rivolto per una forte fitta al ginocchio lamentata durante il lavoro, l'evento topico che avrebbe poi portato all'operazione del marzo 1999 - ovvero la rottura del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro - si sarebbe prodotto nel lontano 1977, a seguito di un incidente motociclistico. L'infortunio del dicembre 1998, invece, sarebbe consistito in una banale distorsione del ginocchio, come tale non in relazione causale con le pretese fatte valere in causa dall' attore. In altri termini, essendo chiaro che la lesione legamentare, mai operata, non era guarita, i giudici cantonali hanno escluso l'eventualità che si sia di fronte a una ricaduta di una malattia considerata a suo tempo guarita, oppure all'effetto ritardato di un precedente infortunio. Né l'incapacità lavorativa fatta valere dall'attore sarebbe conseguenza della distorsione del dicembre 1998, atteso come il dr. Y.________ - che ha nuovamente visitato l'attore nel corso del mese di gennaio 1999, ovvero dopo la distorsione del 3 dicembre 1998 e prima dell'operazione di fine marzo 1999 - lo abbia ritenuto perfettamente abile al lavoro. Ogni e qualsiasi pretesa assicurativa sarebbe dunque perenta trascorsi cinque anni dal momento in cui l'attore era venuto a conoscenza della lesione e dell'opportunità di sanarla con il ventilato intervento di plastica legamentare: i cinque anni avendo iniziato a decorrere nel corso del 1991, la perenzione sarebbe intervenuta nel corso del 1996. 
C. 
L'attore insorge contro la sentenza del Tribunale di appello con ricorso per riforma 28 febbraio 2003 "per violazione del diritto federale, in particolare gli art. 1 e seguenti, 45 e 46 LCA e 97 CO". In sunto, egli ritiene che l'ultima istanza cantonale abbia a torto negato l'esistenza di un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio del 3 dicembre 1998 e l'intervento chirurgico del 26 marzo 1999, ammesso invece dal Pretore: se da un lato è vero che il legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro, ricostruito con l'operazione menzionata, era già leso prima del 1991, d'altro lato l'assenza di qualsiasi problema di sorta al ginocchio in questione fra il 1991 e l'infortunio del dicembre 1998 impone di considerare quest'ultimo come "causa adeguata della successiva incapacità lavorativa e dell'intervento chirurgico del 26 marzo 1999". I giudici cantonali avrebbero dunque violato il diritto federale, facendo decorrere il termine di cinque anni relativo alla perenzione dell'azione di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali d'Assicurazione (di seguito: CGA) non dal momento dell'ultimo infortunio occorso all'attore, bensì dal 1991, anno in cui era stata diagnosticata per la prima volta la rottura del legamento in questione. 
L'autorità cantonale non ha presentato osservazioni e non è stata chiesta una risposta alla convenuta. 
 
Diritto: 
1. 
La vertenza qui sottoposta a giudizio è indubbiamente di natura civile. Essa ha pure carattere pecuniario, ed il valore di causa supera il minimo di legge (art. 46 OG). La decisione impugnata è finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG, poiché il tribunale supremo del Cantone Ticino ha deciso nel merito le pretese litigiose (DTF 127 III 433 consid. 1b/aa pag. 435 con rinvii). L'attore, inoltre, è pacificamente legittimato ad inoltrare il rimedio di diritto, avendo il Tribunale di appello respinto la sua petizione. Infine, il termine di trenta giorni di cui all'art. 54 cpv. 1 OG è rispettato. Pertanto, le condizioni formali di ricevibilità sono soddisfatte. 
 
2. 
2.1 Il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha motivato l'accoglimento del rimedio di diritto proposto dalla convenuta, e dunque la reiezione della petizione inoltrata dal qui ricorrente, con la negazione dell'esistenza di una relazione causale fra l'infortunio subito da quest' ultimo in data 3 dicembre 1998 e le pretese da lui fatte valere in causa (indennità giornaliere e diarie dopo il 2 marzo 1999). 
2.2 Nella sua motivazione, il Tribunale di appello non ha detto in termini espliciti se il nesso causale di cui ha accertato l'assenza fosse quello naturale oppure quello adeguato. La questione è di eminente importanza: nella procedura di ricorso per riforma, infatti, il Tribunale federale è vincolato agli accertamenti di fatto operati dall'ultima istanza cantonale - a meno che quest'ultima sia incorsa in una svista manifesta, abbia operato in violazione di disposizioni federali in materia di prove (art. 63 cpv. 2 OG), oppure gli accertamenti di fatto da lei compiuti necessitino di completazione (art. 64 cpv. 1 OG). Salvo questi casi straordinari, è escluso un riesame dell'apprezzamento delle prove operato dall'ultima istanza cantonale (art. 55 cpv. 1 lit. c OG; DTF 127 III 257 consid. 5b in fine pag. 264; 127 III 248 consid. 2c pag. 252). 
2.3 Ora, per costante giurisprudenza l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento in questione ed i danni che si pretendono conseguenza dell'evento, è considerata questione di fatto (DTF 115 II 440 consid. 5b pag. 448 s., con rinvii) - dunque, sottratta al riesame da parte del Tribunale federale -, mentre che la questione a sapere se un nesso causale naturale sia anche adeguato è considerata questione di diritto, sulla quale pertanto il Tribunale federale è abilitato ad esprimersi nell'ambito di un ricorso per riforma (DTF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a pag. 524, con rinvii). 
3. 
3.1 Sono cause naturali di un determinato danno tutte quelle circostanze, senza le quali l'evento non si sarebbe prodotto, rispettivamente non si sarebbe prodotto nei tempi e nei modi in cui si è effettivamente verificato. Non è necessario che l'infortunio sia l'unica causa, o la causa diretta dei disturbi di salute di cui è discorso: può anche essere solo una concausa, a condizione che i disturbi di salute non siano concepibili senza tale concausa (DTF 119 V 335 consid. 1 pag. 337, con rinvii). 
È, invece, causa adeguata di un determinato evento qualsiasi avvenimento o fatto che, secondo il normale andamento delle cose e sulla scorta della generale esperienza della vita, sia di per sé atto a provocare un evento del genere di quello in discussione - detto altrimenti: l'evento in questione appare favorito da quel determinato avvenimento o fatto. Il concetto di causalità adeguata vuole limitare la responsabilità di colui che abbia posto una qualsiasi causa naturale per un determinato evento (DTF 123 III 110 consid. 3a pag. 112, con numerosi rinvii). 
3.2 Nel caso di specie, l'ultima istanza cantonale ha ritenuto che l'operazione di ricostruzione del legamento - e la conseguente inabilità lavorativa - non poteva essere la conseguenza dell'infortunio occorso il 3 dicembre 1998, per il semplice motivo che a quel momento il legamento in questione era già rotto da più di vent'anni. L'infortunio del 3 dicembre 1998, in altre parole, rappresentava un evento naturalmente inadatto ad originare i danni poi fatti valere in causa: poiché a quel momento, il legamento in questione era già rotto da tempo, e si può "ragionevolmente dedurre che esso non poteva essersi rotto una seconda volta a seguito dell'infortunio del 3 dicembre 1998". 
Anche se non in termini espliciti, dunque, il Tribunale di appello ha respinto la petizione per carenza del nesso di causalità naturale. Le due condizioni caratteristiche della definizione di causalità naturale proposta sopra (consid. 3.1) sono chiaramente soddisfatte: da un lato, l'operazione chirurgica di ricostruzione del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro dell'attore sarebbe stata necessaria anche senza l'infortunio del 3 dicembre 1998; d'altro canto, i danni in cui è incorso l'attore (e di cui egli chiede ora la rifusione) sono perfettamente concepibili anche senza l'infortunio del 3 dicembre 1998, essendo essi la conseguenza di un intervento chirurgico diagnosticato come necessario già nel 1991, e che l'infortunio più recente non ha in alcun modo reso più urgente. 
3.3 È dunque a torto che l'attore pretende che la Corte cantona le abbia "negato l'esistenza della relazione di causalità adeguata". Ne discende che il ricorso, in realtà finalizzato a rimettere in discussione gli accertamenti dell'ultima istanza cantonale su una questione di fatto, si appalesa irricevibile. 
4. 
Inoltre - sia detto per scrupolo di completezza -, le obiezioni sollevate dall'attore non solo riguardano il nesso di causalità naturale (e non quello di causalità adeguata), ma sono pure di per sé infondate. 
4.1 È infatti senz'altro errato affermare - come invece fa l'attore, e come a suo tempo aveva deciso il Pretore - che il nesso fra l'infortunio del 3 dicembre 1998 ed i danni fatti valere in causa sia dimostrato già solo dal fatto che, prima di detto infortunio, l'attore "non era inabile al lavoro per cause riconducibili alle lesioni al ginocchio sinistro, avendo anche il medesimo praticato due attività sportive, di cui una a livello competitivo". Argomentare in tal modo equivale a dire che, per il solo fatto che si è manifestato successivamente, un certo disturbo della salute debba essere considerato necessariamente quale conseguenza di un determinato infortunio - una teoria, quella riassunta con la formula latina: "post hoc, ergo propter hoc", che il Tribunale federale ha già avuto modo di smentire esplicitamente (DTF 119 V 335 consid. 2b/bb pag. 341 s.; sentenze U 264/97 del 18 agosto 1999, consid. 5b e U 441/99 del 29 agosto 2000, consid. 3). 
4.2 In realtà, l'assenza di qualsivoglia impedimento sull'arco del lungo periodo intercorso fra l'accertamento della rottura del legamento del ginocchio, nel 1991, e l'infortunio del dicembre 1998 è tutt'al più atta a dimostrare che per anni, il legamento rotto non aveva arrecato disturbo alcuno. Ogni e qualsiasi deduzione che vada oltre quanto appena detto è invece inammissibile: in particolare, lo si ribadisce, appare contrario ad ogni logica attribuire all'infortunio del dicembre 1998 la funzione di causa di una lesione comprovatamente preesistente. 
4.3 Né va scordato che lo specialista che aveva visitato l'attore a fine gennaio 1999 aveva - secondo i vincolanti accertamenti di fatto dell' ultima istanza cantonale - "escluso una qualsiasi inabilità al lavoro". Ma se egli era abile al lavoro prima dell'operazione chirurgica, quest' ultima non poteva logicamente essere necessaria per ovviare alle pretese conseguenze dell'evento occorso il 3 dicembre 1998, appunto nulle. 
5. 
Come correttamente rilevato dal Tribunale di appello, l'attore ha di fatto subito, il 3 dicembre 1998, una distorsione del ginocchio, ossia "una lesione della sua articolazione". Tale genere di lesione non può essere causa naturale - ed ancor meno causa adeguata - della rottura di un legamento che incontestatamente era già rotto almeno sette anni prima dell'infortunio in questione. Di riflesso, i costi connessi con l'intervento di plastica artroscopica del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro dell'attore non sono riconducibili all'infortunio in questione, bensì ad eventi precedenti. Da cui la corretta conclusione del Tribunale di appello del Cantone Ticino in punto all'intervenuta peren zione delle pretese attoree. 
Il ricorso, che consiste in realtà nel tentativo di rimettere in discussione gli accertamenti di fatto della Corte cantonale, deve essere pertanto dichiarato irricevibile, con conseguenza di tassa e spese giudiziarie a carico del ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Non si giustifica, invece, di attribuire ripetibili alla convenuta, che nella sede federale non è neppure stata invitata a presentare una risposta, e non è dunque incorsa in spesa alcuna (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile . 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 19 maggio 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: