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[AZA 0] 
 
5P.149/2000 
 
II CORTE CIVILE 
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19 giugno 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Bianchi e Raselli. 
Cancelliere: Piatti. 
 
_____________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 27 aprile 2000 presentato da A.________, Ligornetto, patrocinato dall'avv. 
Aldo Foglia, Lugano, contro la sentenza emanata il 21 marzo 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente al Comune di Ligornetto, patrocinato dall'avv. Daniele Meier, Chiasso, in materia di responsabilità dell'ente pubblico; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il 2 ottobre 1998 A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Mendrisio Nord il Comune di Ligornetto con una petizione fondata sulla legge ticinese sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp ticinese) e tendente all'ottenimento di un risarcimento di almeno fr. 23'430.--, oltre interessi. 
L'attore sostiene che con i lavori di pulizia effettuati tra settembre e novembre 1996 da operai incaricati dal Comune di Ligornetto sono stati danneggiati gli argini di un torrente che scorre lungo un suo fondo. Con risposta del 23 dicembre 1998 il Comune ha preliminarmente eccepito la perenzione dell'azione in virtù dell'art. 25 cpv. 2 LResp ticinese, poiché essa non era stata incoata entro sei mesi dal momento in cui l'autorità comunale si era pronunciata sulle pretese notificatele dall'attore. Il 23 dicembre 1999 il Pretore ha respinto la predetta eccezione. 
 
B.- Con sentenza 21 marzo 2000 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalla parte soccombente, ha respinto la petizione per intervenuta perenzione. I giudici cantonali, vista la notifica dell'attore del 27 maggio 1997 e la risposta dell'ente pubblico dell'11 giugno 1997, hanno reputato che il termine di sei mesi per proporre validamente l'azione giudiziaria scadeva attorno alla metà del mese di dicembre 1997. Essi hanno pure negato il sussistere di un abuso di diritto da parte del convenuto. 
 
C.- Il 27 aprile 2000 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con cui postula l'annullamento della decisione cantonale. Il ricorrente fa valere un'applicazione arbitraria del diritto cantonale sulla responsabilità, un accertamento arbitrario dei fatti con riferimento all'intervenuta conoscenza del danno e un abuso di diritto della controparte nel prevalersi dell'eccezione della perenzione. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- I presupposti dell'azione di responsabilità incoata dall'attore nei confronti del convenuto sono retti dalla legge ticinese sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp ticinese), ossia dal diritto pubblico cantonale. La vertenza non può pertanto essere deferita al Tribunale federale con un ricorso per riforma, rimedio unicamente aperto nell'eventualità di violazioni del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG) e ciò nell'ambito di cause civili (art. 44-46 OG). Il ricorso di diritto pubblico appare pertanto ricevibile, con riferimento al principio della sussidiarietà assoluta ancorato nell' art. 84 cpv. 2 OG. Il rimedio si rivela pure ammissibile dal profilo dell'art. 86 OG, non essendo aperta alcuna via di diritto cantonale idonea ad eliminare il pregiudizio giuridico allegato dal ricorrente (cfr. DTF 120 Ia 61 consid. 1a e rinvii). 
 
 
2.- La Corte cantonale ha dapprima ricordato che chi intende ottenere un risarcimento dall'ente pubblico deve, prima di promuovere l'azione giudiziaria, notificare la propria pretesa, brevemente motivata (art. 19 cpv. 1 LResp ticinese), entro un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno, pena la perenzione dell'azione (art. 25 cpv. 1 LResp ticinese). L'ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 LResp ticinese). L'azione giudiziaria del danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla risposta dell'autorità (art. 25 cpv. 2 LResp ticinese). I giudici cantonali hanno poi rilevato che anche nell'ipotesi che le parti abbiano utilizzato tutto il tempo a loro disposizione per effettuare gli atti previsti dalle summenzionate norme, l'azione inoltrata il 2 ottobre 1998 sarebbe perenta. Infatti, l'attore ha avuto conoscenza del danno, al più tardi, alla fine di novembre 1996, quando sono stati ultimati i lavori di pulizia del riale e la notifica all' autorità comunale avrebbe pertanto dovuto essere presentata entro la fine di novembre 1997. Il Comune avrebbe potuto attendere con la propria risposta fino ai primi giorni di marzo 1998 e l'azione avrebbe dovuto essere presentata, al più tardi, nella prima quindicina di settembre 1998. Tuttavia, il compimento in anticipo degli atti imposti sia al cittadino che all'ente pubblico può far sì che la perenzione intervenga prima di tale data, come è il caso nella concreta fattispecie. Infatti la notifica al Comune è intervenuta il 27 maggio 1997 e questi ha risposto l'11 giugno, motivo per cui il termine di sei mesi per inoltrare l'azione scadeva attorno alla metà di dicembre 1997. Trattandosi di un termine di perenzione - che non può essere sospeso né prorogato - sono ininfluenti lo scambio di corrispondenza o le trattative intercorsi dopo la risposta dell'autorità. 
 
a) Il ricorrente lamenta in primo luogo un'applicazione arbitraria del diritto cantonale, poiché con la somma dei singoli termini effettuata nella decisione impugnata la Corte cantonale giunge alla conclusione che le pretese del danneggiato devono essere fatte valere entro il termine di un anno e nove mesi dalla scoperta del danno. Se il legislatore cantonale avesse voluto una tale rigidità dei termini, esso avrebbe esplicitamente fissato il termine di un anno e nove mesi nella legge. Inoltre, la legge fa decorrere il termine per inoltrare l'azione dalla risposta dell'ente pubblico, o in assenza di una risposta, dalla scadenza del termine trimestrale a disposizione dell'autorità. 
Il ricorrente sostiene che solo una risposta negativa - che viene pure presunta quando l'ente pubblico non risponde entro tre mesi - può far partire il termine semestrale di perenzione per l'inoltro dell'azione. Nella concreta fattispecie la risposta dell'11 giugno 1997 non poteva essere considerata negativa, tale scritto essendo stato seguito da un nutrito scambio di corrispondenza, in cui il Municipio sembrava piuttosto aperto alla discussione. Il ricorrente ritiene pertanto, come già in precedenza il Pretore, che unicamente con la lettera del 29 aprile 1998 egli disponeva di una risposta definitiva, che gli permetteva di valutare se adire o meno l'autorità giudiziaria entro il termine di sei mesi di cui all'art. 25 cpv. 2 LResp ticinese. 
Ne segue che i giudici cantonali hanno pure interpretato in modo arbitrario la nozione di "risposta" ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LResp
 
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte cantonale non ha interpretato gli art. 19 e 25 LResp ticinese nel senso che queste norme prevedono sistematicamente un termine di perenzione complessivo di un anno e nove mesi dalla conoscenza del danno. Essa ha invece in concreto ritenuto che il termine di un anno di cui dispone il leso per notificare le sue pretese comincia a decorrere dal giorno in cui ha avuto conoscenza del danno; a partire da tale notifica - che può avvenire prima della scadenza del termine annuale dalla conoscenza del danno - l'ente pubblico dispone di tre mesi per pronunciarsi (art. 19 cpv. 2 LResp ticinese). Nella fattispecie in esame i giudici cantonali hanno rilevato che la risposta data l'11 giugno 1997 - e quindi prima della scadenza del termine di tre mesi - alla notifica del 27 maggio 1997 ha fatto iniziare il termine di sei mesi per promuovere l'azione giudiziaria e ciò indipendentemente dal fatto che in seguito vi sono stati ancora trattative e scambi di lettere. Una siffatta interpretazione e applicazione dei predetti disposti di legge non si rivela insostenibile. Infatti dal Messaggio del 14 ottobre 1986 concernente LResp ticinese emerge che, nel suo insieme, la procedura non deve essere ritardata più dei tre mesi concessi dalla legge - per principi di economia di giudizio (cfr. DTF 108 Ib 417 con riferimento all'art. 20 cpv. 3 LResp federale) - all'ente pubblico per pronunciarsi, motivo per cui il silenzio di quest'ultimo vale quale risposta negativa (cfr. Messaggio, n. 2.19). Dal citato Messaggio (n. 2.23) risulta pure in modo esplicito che il termine di sei mesi per promuovere l'azione non può essere interrotto. 
 
b) Il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale un accertamento arbitrario dei fatti per aver reputato che la conoscenza del danno rimonta al più tardi alla fine del mese di novembre 1996, quando in realtà la scoperta del danno dev'essere fatta risalire al 22 maggio 1997. Di conseguenza, il termine ultimo per presentare l'azione giudiziaria - calcolato in base a quella che il ricorrente definisce formula astrattistica della Corte cantonale di un anno + tre mesi + sei mesi - veniva a scadere all'inizio del 1999, motivo per cui la petizione risulta tempestiva. 
 
In concreto poco importa sapere quando il ricorrente ha avuto conoscenza del danno. Infatti, come esposto nell'atto ricorsuale, la legge non prevede che l'azione dev'essere proposta nel termine di un anno e nove mesi dalla conoscenza del danno, ma che essa dev'essere inoltrata entro sei mesi dalla risposta dell'autorità. Orbene, come sopra indicato, ciò non è in concreto avvenuto, e meglio come hanno rilevato, senza arbitrio, i giudici cantonali. 
3.- a) Infine il ricorrente ritiene che vi sia stata una violazione del principio della buona fede codificato nell'art. 9 Cost. Dopo la lettera dell'11 giugno 1997, il Comune aveva accettato di rimettere in discussione questa sua decisione, in particolare indicando in uno scritto del 29 aprile 1998 di essere in attesa di una presa di posizione della propria assicurazione che attestasse eventuali negligenze e quantificasse eventuali danni. Sollevando l'eccezione della perenzione, dopo aver fatto nascere nel ricorrente la convinzione che fosse possibile trovare una soluzione bonale, il Comune ha manifestamente violato la fiducia posta nella trattativa con l'ente pubblico. 
 
b) I giudici cantonali hanno ricordato che la possibilità di applicare le regole dell'abuso di diritto all' eccezione di perenzione è controversa, ma che in ogni caso nella fattispecie non è possibile imputare un abuso di diritto all'ente pubblico. Nel periodo fra la risposta dell' 11 giugno 1997 e la metà di dicembre 1997, il ricorrente ha reiterato le proprie pretese con uno scritto del 30 giugno e inviato il 29 agosto il preventivo di riparazione allestito da una ditta terza, mentre il Comune, dopo aver comunicato di rimanere in attesa del preventivo, ha riproposto con lettera del 9 settembre la sua decisione di intervenire solo in maniera limitata rispetto alle pretese fatte valere. A quel momento l'attore disponeva ancora di oltre tre mesi per proporre tempestivamente l'azione giudiziaria e dal tenore della corrispondenza redatta dal Comune non emerge alcun elemento da cui risulti che quest'ultimo abbia tentato di dissaudere il ricorrente dall'inoltrare la petizione. 
Non vi sono neppure indizi che l'ente pubblico abbia indotto - oggettivamente - il ricorrente a non compiere i passi necessari per la salvaguardia del termine di perenzione. 
 
c) Come indicato nella sentenza impugnata, l'applicazione delle regole sull'abuso di diritto a un termine di perenzione è controversa (DTF 108 II 233 consid. 5c e rinvio). Il Tribunale federale ha tuttavia riconosciuto che l'invocare il termine di perenzione dell'art. 41 cpv. 2 LEspr può essere contrario alla buona fede, quando l'espropriato è stato dissuaso dall'espropriante a far valere tempestivamente le proprie pretese, segnatamente quando in base alle trattative in corso egli poteva legittimamente presumere l'entrata in materia dell'espropriante sulle sue domande (DTF 106 Ib 231 consid. 2b in fine; 111 Ib 280 consid. 3a in fine; 113 Ib 3 consid. 3; 116 Ib 386 consid. 4e in fine). Anche qualora si volesse applicare questa giurisprudenza alla fattispecie in esame, non risulta che il Comune abbia agito in modo tale da oggettivamente dissuadere il ricorrente a proporre la propria azione. Infatti nella lettera dell'11 giugno 1997, che ha fatto iniziare il decorso del termine di sei mesi, il Comune ha chiaramente preso posizione sulle pretese del ricorrente, specificando che l'argine, per una lunghezza di circa 10 m, sarebbe stato sistemato con la posa di lastre di cemento e che sarebbe stata chiesta al ricorrente una partecipazione pari al 60% dei costi di manodopera. Il 10 luglio seguente, dopo aver ricevuto una lettera con cui il ricorrente reiterava le proprie richieste, il Municipio gli ha comunicato di rimanere in attesa di un preventivo allestito da una ditta di sua fiducia, preventivo che è stato trasmesso dal ricorrente il 29 agosto. Con scritto 9 settembre 1997 il Comune ha ribadito la propria decisione dell'11 giugno di assumersi unicamente il 40% dei costi. A quel momento il ricorrente disponeva ancora di tre mesi del termine semestrale per incoare l'azione, senza che risulti un qualsiasi comportamento del Comune atto a dissauderlo dall'adire la via giudiziaria. 
Lo scambio di corrispondenza avvenuto dopo la metà di dicembre 1997 e in particolare la lettera del 29 aprile 1998 non sono quindi rilevanti ai fini del giudizio, poiché a quel momento era già intervenuta la perenzione. 
 
 
4.- Da quanto precede segue che il ricorso si rivela manifestamente infondato e dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a produrre una risposta. 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 19 giugno 2000 VIZ 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, Il Cancelliere