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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_584/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 giugno 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________ e B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro  
 
Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio,  
6850 Mendrisio, 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,  
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
quantificazione dell'ipoteca legale 1997/1998 e 1999/2000, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 maggio 2014 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 9 maggio 2014 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso esperito da A.A.________ e B.A.________, debitori dell'imposta, nonché dalla loro figlia C.________, quale terza proprietaria del pegno, contro le decisioni su reclamo emesse il 28 gennaio 2014 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio che confermavano le decisioni pronunciate il 5 luglio 2013 in materia di conteggio per la quantificazione dell'ipoteca legale concernente l'imposta cantonale degli anni 1997/1998 e 1999/2000, garantita dal mappale xxx RFD di X.________. 
Richiamati i disposti disciplinanti l'ipoteca legale riconosciuta al Cantone e ai comuni per il pagamento delle imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile gravato (art. 252 segg. LT; RL/TI 10.2.1.1), la Corte cantonale ha ricordato in primo luogo che se, per prassi, il debitore dell'imposta non può più contestare, nell'ambito della procedura di accertamento dell'ipoteca legale, il credito d'imposta già definitivamente accertato nel corso della procedura di tassazione, ciò non era invece il caso del terzo proprietario del pegno. Nel caso specifico, i giudici cantonali hanno osservato che il calcolo del reddito garantito da ipoteca legale era corretto: l'immobile, iscritto tra gli attivi della D.________, ditta individuale della contribuente, faceva parte della sostanza commerciale dei debitori (i canoni di locazione figuravano tra i ricavi nel conto economico della società) e l'autorità fiscale aveva dedotto dalle pigioni incassate gli interessi passivi pagati alle banche creditrici e le spese di manutenzione e di assicurazione dello stabile. Per quanto concerne invece lo stipendio versato dalla D.________ al marito, la Camera di diritto tributario ha constatato che, oltre al fatto che nelle decisioni di tassazioni determinanti, ciò che era rimasto incontestato, tutti i proventi legati alle loro attività professionali erano stati trattati quale reddito da attività indipendente, comunque sia non era stata fornita la prova che detto stipendio fosse legato, come sostenuto dagli insorgenti, al conseguimento del reddito immobiliare così come non era stata fornita alcuna prova dei numerosi lavori di manutenzione eseguiti, tranne un laconico contratto concluso tra i coniugi e le dichiarazioni di un inquilino. Lo stesso poteva dirsi delle altre spese fatte valere dagli interessati. Infine è stata respinta la domanda di assistenza giudiziaria formulata dagli insorgenti, in quanto la procedura da loro promossa non presentava possibilità di esito favorevole. 
 
B.   
Il 14 giugno 2014 A.A.________ e B.A.________ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui ribadiscono che, a torto, al fine di determinare l'imposta sul reddito garantita dall'ipoteca legale non sono state considerate diverse spese da loro dettagliatamente indicate (salario versato dall'impresa individuale ad A.A.________; prestazioni da terzi; spese e commissioni bancarie e spese d'amministrazione). Affermano poi che la loro figlia non voleva ricorrere e che quindi non le si poteva addebitare spese e chiedono, infine, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria sia in questa sede che in quella cantonale. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).  
 
2.2. Nel caso specifico i ricorrenti nulla adducono (art. 42 LTF) riguardo alla tesi della Corte cantonale secondo cui in quanto debitori dell'imposta non possono più, nell'ambito della procedura di accertamento dell'ipoteca legale, contestare il credito d'imposta già definitivamente accertato nella procedura di tassazione: già per questo motivo il ricorso sfugge ad un esame di merito. Quand'anche si volesse da ciò prescindere va osservato che nel merito essi si limitano a riproporre le censure già formulate in sede cantonale (mancato riconoscimento dello stipendio e di diverse spese da loro fatte valere) senza però confrontarsi con l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale al riguardo (cfr. sentenza impugnata pag. 4) né sostanziare segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 LTF), segnatamente una disattenzione arbitraria (su questo aspetto cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) della normativa cantonale. In particolare nulla rispondono riguardo al fatto che non hanno rimesso in discussione la qualifica come redditi da attività indipendente di tutti i proventi legati alle loro attività professionali nelle tassazioni determinanti ai fini del giudizio (1997/98 e 1999/2000) né nulla adducono sul fatto che non sono riusciti a provare che lo stipendio in esame era legato al conseguimento del reddito immobiliare; lo stesso dicasi riguardo alle altre spese da loro fatte valere e che non sono state debitamente provate né documentate. Su questo punto, il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, è quindi inammissibile.  
 
2.3. In secondo luogo i ricorrenti sostengono che la loro figlia non voleva ricorrere a livello cantonale, motivo per cui non le si poteva mettere a carico delle spese. Sennonché oltre al fatto che i ricorrenti non sono legittimati ad agire a nome della figlia (cfr. art. 89 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_1158/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.2 e riferimenti), essi non fanno valere né spiegano (art. 42 LTF) in che, su questo aspetto, la sentenza contestata disattenderebbe il diritto cantonale determinante: la censura si rivela quindi inammissibile.  
 
3.   
L'istanza di assistenza giudiziaria presentata contestualmente al gravame dev'essere parimenti respinta in quanto il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie, con vincolo di solidarietà, ai ricorrenti soccombenti viene comunque considerata la loro situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
4.   
Comunicazione ai ricorrenti, all'Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 giugno 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud