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[AZA 0/2] 
 
7B.210/2001 
 
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI 
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19 settembre 2001 
 
Composizione della Camera: giudici federali Meyer, giudice 
presidente, Reeb e Raselli. 
Cancelliere: Piatti. 
 
___________ 
Visto il ricorso per ritardata giustizia del 12 settembre 2001 presentato dalla X.________ Ltd. in liquidazione patrocinata dall'avv. dott. Sergio Salvioni, Locarno, contro l'inazione dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza; 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1.- Il 12 settembre 2001 la X.________ Ltd. in liquidazione ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso per ritardata giustizia, con cui chiede che l'Ufficiale di esecuzione e fallimenti di Bellinzona sia diffidato a voler immediatamente effettuare il versamento al rappresentante della ricorrente dell'importo di fr. 12'850'545.--, oltre interessi, già da lei sequestrato. Con il proprio rimedio essa illustra dapprima l'iter del mancato pagamento della garanzia ordinata nei confronti di A.________ per il sequestro che pure quest'ultima aveva ottenuto sul predetto importo. La ricorrente indica segnatamente che dopo la scadenza del termine per fornire la predetta garanzia A.________ ha continuato a mettere in atto espedienti dilatatori e che ancora l'11 settembre 2001 il suo patrocinatore non è comparso ad un'udienza indetta nell' ambito di una procedura di restituzione del termine alfine di lasciare in sospeso tale procedura. Inoltre l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, nonostante la decadenza del sequestro chiesto da A.________, non procede alla ripartizione risp. al versamento della somma sequestrata. 
L'Ufficio avrebbe poi pure commesso un errore che permette di procrastinare ulteriormente il versamento, inviando ad A.________ un provvedimento impugnabile in cui le viene comunicato che gli argomenti sollevati sulla base di un' ordinanza di un Tribunale di Ontario sono inammissibili. 
Infine la ricorrente indica di aver inoltrato il 7 settembre 2001 un ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Con lettera 13 settembre 2001 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale federale il decreto 12 settembre 2001 con cui il Pretore di Bellinzona ha respinto la domanda, presentata da A.________, di restituzione del termine per versare la garanzia. 
 
2.- Giusta l'art. 19 cpv. 2 LEF è ammesso ognitempo contro l'autorità di vigilanza un ricorso per denegata o ritardata giustizia al Tribunale federale. Contro l'inattività di un Ufficio di esecuzione può invece essere interposto ognitempo un ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 3 LEF). 
 
In concreto il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile nella misura in cui la ricorrente si rivolge direttamente al Tribunale federale contro la - pretesa - inattività di un ufficio di esecuzione (cfr. anche il Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF 1991 III 1, pag. 27). Nella misura in cui invece essa si lamenta - nella motivazione del rimedio - dell'inazione dell'autorità di vigilanza, la censura si avvera manifestamente infondata. Il ricorso cantonale porta infatti la data di venerdì 7 settembre 2001, motivo per cui dolersi mercoledì 12 settembre 2001 di una ritardata giustizia ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LEF per il fatto di non essere ancora in possesso della decisione con cui tale rimedio viene evaso rasenta la temerarietà. Si può invero parlare di un ritardo ingiustificato quando l'autorità competente non statuisce in un termine ragionevole stabilito in base alla natura della vertenza e dall'insieme di tutte le circostanze determinanti (cfr. DTF 125 V 188 consid. 2a con riferimenti, 101 III 1 consid. 2;). Il termine che la ricorrente concede all'autorità di vigilanza non appare invece nemmeno sufficiente per la trasmissione degli atti dall'Ufficio di esecuzione. Inoltre da una semplice lettura della fattispecie descritta nel ricorso e riassunta al precedente considerando emerge che la vertenza non appare per nulla così elementare da poter essere decisa seduta stante dall'autorità cantonale. 
 
3.- Poiché l'infondatezza del rimedio è solare, il Tribunale federale ha rinunciato a richiamare, come invece chiesto dalla ricorrente, l'incarto presso l'autorità di vigilanza. Tale misura è d'altronde anche conforme agli interessi della stessa ricorrente, poiché permette all'autorità cantonale di trattare, senza interruzioni, il rimedio presso di lei inoltrato. 
 
Per questi motivi 
 
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 19 settembre 2001 VIZ 
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Giudice Presidente, Il Cancelliere,