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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_771/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 ottobre 2015  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 luglio 2015 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza del 22 luglio 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico nell'ambito di un procedimento penale dipendente da una denuncia dell'interessato; 
che, avverso questo giudizio, A.________ ha presentato il 3 agosto 2015un ricorso, trasmesso dal Ministero pubblico per competenza al Tribunale federale; 
che il ricorrente č stato informato il 6 agosto 2015 dal Tribunale federale della possibilitŕ di completare la motivazione del gravame entro il termine di ricorso o eventualmente di ritirarlo; 
che con scritto del 7 settembre 2015 il ricorrente ha sostanzialmente confermato il suo gravame; 
che con decreto presidenziale dell'8 settembre 2015 il ricorrente č stato invitato a fornire, entro il 23 settembre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF); 
che l'ultimo giorno di detto termine, il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di non ritenere di dovere pagare l'anticipo prima che sia fatta giustizia; 
che, scaduto quindi infruttuoso il termine impartito, con ulteriore decreto presidenziale del 28 settembre 2015 al ricorrente č stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 9 ottobre successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito; 
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); 
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso č inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 ottobre 2015 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni