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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_214/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 novembre 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Comune di X.________,  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,  
rappresentato dal Dipartimento del territorio, Divisione sviluppo territoriale e mobilità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
piano regolatore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 marzo 2014 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ è proprietario del fondo xxx di X.________, di una superficie complessiva di 5'753 m2, sulla quale sorge una casa (177 m2 ) con un ampio giardino (1'887 m2 ) e piscina: una parte del fondo, sul quale scorre anche un torrente, è composto da un fitto bosco (3'157 m2 ). Nel piano regolatore del 1975 e nelle susseguenti varianti il fondo era attribuito al territorio fuori delle zone edificabili (piano delle zone giugno 1982), rispettivamente alla zona senza destinazione specifica (piano del paesaggio giugno 1982). 
 
B.   
Nel 2010 il Consiglio comunale ha adottato la revisione del piano regolatore, attribuendo la parte non boschiva del fondo alla zona edificabile (ZE 1). Il 21 dicembre 2011 il Consiglio di Stato ha approvato il piano, negando tuttavia, a causa del sovradimensionamento, gli ampliamenti della zona edificabile, tra i quali quello relativo al fondo xxx. Il Tribunale cantonale amministrativo, adito dal proprietario, dopo aver esperito un sopralluogo, ne ha respinto il ricorso. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di attribuire il suo fondo alla zona edificabile ZE 1. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2).  
 
1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito pianificatorio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d e 100 cpv. 1 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1. pag. 411). La legittimazione del ricorrente è pacifica.  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309, 229 consid. 2.2 pag. 232). Per di più, quando il ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali (divieto dell'arbitrio e tutela della buona fede), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure sollevate soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176; 134 IV 36 consid. 1.4.1).  
 
1.4. Nelle conclusioni l'insorgente postula soltanto di accogliere il ricorso e di attribuire il suo fondo alla zona edificabile ZE 1. Egli non chiede tuttavia di annullare la decisione della Corte cantonale, unico giudizio che può costituire l'oggetto del rimedio esperito (cfr. DTF 136 II 539 consid. 1.2, 470 consid. 1.3). Ora, secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti, siccome le conclusioni che circoscrivono la materia del contendere, di per sé dovrebbero essere formulate in modo tale da poter erigersi a dispositivo della sentenza (cfr. DTF 133 II 370 consid. 2.2; Laurent Merz, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2aed., 2011, n. 15 ad art. 42). In concreto dalla motivazione del ricorso si può nondimeno evincere che il ricorrente chiede, implicitamente, anche l'annullamento del criticato giudizio (cfr. DTF 137 II 311 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente, adducendo, peraltro in maniera generica, che si sarebbe in presenza di un caso particolare e specifico che non rientrerebbe nella casistica usuale dei sovradimensionamenti delle zone edificabili, si limita in sostanza a sostenere che il calcolo della contenibilità del piano regolatore effettuato dal Consiglio di Stato prima e dalla Corte cantonale poi non sarebbe corretto. Al suo dire, lo sfruttamento edilizio sarebbe più contenuto rispetto alle ipotesi delle istanze cantonali, visto che per i prossimi 10-15 anni non sarebbero immaginabili utilizzazioni sostanzialmente maggiori delle costruzioni esistenti, motivo per cui non si sarebbe in presenza del criticato sovradimensionamento.  
 
 
2.2. Il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che secondo il Governo cantonale il piano è sovradimensionato poiché di fronte a una popolazione che nel 2009 era di 1'314 unità, permette di ospitarne 3'553, mentre l'aumento massimo registrato nei dieci anni precedenti era al massimo di 50 abitanti all'anno.  
 
 Il ricorrente, interpretando in maniera parziale i calcoli relativi alla contenibilità, insiste sul fatto che sarebbe prevedibile soltanto un aumento di 58 abitanti all'anno. Ora, la Corte cantonale ha ritenuto che anche qualora si volesse ritenere il calcolo della contenibilità operato dal ricorrente, da lui riproposto dinanzi al Tribunale federale, il piano regolatore presenterebbe in ogni modo riserve edificabili eccedenti il fabbisogno dei prossimi 15 anni (su questo tema vedi DTF 136 II 204 consid. 6.2.1 e 6.2.2 e rinvii). Se correttamente dimensionato, il piano regolatore dovrebbe quindi permettere l'insediamento di circa 800 nuovi abitanti. L'istanza precedente ha ritenuto che, rapportando i 1'314 abitanti del 2009 ai 2'622 previsti secondo i calcoli del ricorrente, risulterebbe comunque una riserva di 1'308 unità, che eccede chiaramente il fabbisogno necessario. Questa conclusione non è per nulla insostenibile o in contraddizione palese con la situazione effettiva e quindi arbitraria, neppure nel suo risultato (DTF 138 I 232 consid. 6.2 pag. 239; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5) : anzi, essa è corretta e conforme alla costante giurisprudenza relativa al sovradimensionamento delle zone edificabili sulla quale si fonda il contestato giudizio e con la quale il ricorrente non si confronta. 
 
2.3. Certo, a titolo complementare e sempre in maniera generica, egli rileva due pretese specificità del suo Comune, riconducibili alla natura di zona peri-urbana del Luganese e segnatamente dalla presenza ai suoi confini della sede della Radiotelevisione della Svizzera italiana, che intenderebbe trasferire parte della sua attività "Radio" da Besso a Comano e dalla vendita di un fondo appartenente a una banca comportante la costruzione di nuovi appartamenti, che provocherebbero sia l'arrivo di ulteriori dipendenti sia la possibile domanda di nuove residenze nel Comune di X.________. In maniera contraddittoria per di più rileva che il grado d'attuazione del piano regolatore, a causa del numero molto basso di persone per economia domestica, nemmeno corrisponderebbe all'ipotesi ritenuta dalle autorità cantonali. Ne deduce che lo sfruttamento edilizio sarebbe più contenuto, per cui ampliamenti sostanzialmente maggiori delle costruzioni esistenti non sarebbero immaginabili. Con questa argomentazione egli disattende tuttavia che, in siffatta ipotesi, si sarebbe in presenza di un sovradimensionamento della zona edificabile ancora più importante, che manifestamente non può essere ulteriormente aumentato mediante l'inserimento del suo fondo nella zona richiesta: in effetti, le zone edificabili sovradimensionate sono di massima illegali (DTF 136 II 204 consid. 7 e 7.1 pag. 211 seg. con riferimenti).  
 
2.4. A titolo abbondanziale la Corte cantonale, ricordato il postulato dell'utilizzo appropriato e parsimonioso del suolo (art. 75 cpv. 1 Cost.), ha ritenuto insostenibile la pretesa del ricorrente di applicare, vista l'asserita particolare situazione edificatoria del Comune, un grado di attuazione del piano regolatore oscillante tra il 50 % e il 70 % poiché ciò comporterebbe uno spreco nell'utilizzo della zona edificabile. Anche questa conclusione, conforme alla prassi, è corretta.  
 
2.5. L'istanza precedente, esaminata compiutamente l'ubicazione e la situazione edificatoria del fondo litigioso e considerate le risultanze derivanti dal sopralluogo esperito, ha stabilito che, contrariamente all'assunto ricorsuale, non si è neppure in presenza di un terreno edificato in larga misura. Ha ritenuto, a ragione, che in applicazione della giurisprudenza inerente all'art. 15 LPT la zona edificabile comunale, già abbondantemente sovradimensionata, non può essere maggiormente ampliata, nemmeno con l'inserimento di fondi di modeste dimensioni. In tale ambito, giova rilevare che il nuovo testo dell'art. 15 cpv. 2 LPT, in vigore dal 1° maggio 2014 e pertanto non applicabile al caso di specie, prescrive espressamente che le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte.  
 
Sempre riferendosi alla giurisprudenza, con la quale il ricorrente non si confronta del tutto, i giudici cantonali hanno reputato che neppure l'urbanizzazione della particella del ricorrente è decisiva per conferirgli un diritto all'attribuzione del fondo alla zona edificabile. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità del ricorso, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4). Le generiche critiche ricorsuali al riguardo disattendono chiaramente le citate esigenze di motivazione (art. 42 LTF). 
 
2.6. Infine, neppure regge l'accenno ricorsuale a una lesione del principio della buona fede poiché il Municipio gli avrebbe "promesso" d'includere dapprima unicamente il suo fondo e in seguito anche due altri nella zona edificabile. La Corte cantonale ha infatti accertato che dagli atti non risulta alcuna promessa e ancor meno una qualsiasi decisione vincolante delle autorità comunali e cantonali. Il ricorrente, accennando semplicemente a una lettera della Sezione dello sviluppo territoriale, chiaramente non dimostra l'arbitrarietà di questo accertamento dei fatti, che è pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). Del resto, egli neppure tenta di dimostrare che in concreto sarebbero adempiute le condizioni poste dalla giurisprudenza per ammettere una violazione dell'invocato principio (al riguardo vedi DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636; cfr. anche DTF 132 II 218 consid. 6.1 pag. 228 seg.).  
 
3. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere quindi respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Comune di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. 
 
 
Losanna, 19 novembre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri