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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.280/2003 /viz 
 
Sentenza del 19 dicembre 2003 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Nyffeler, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
attore, 
patrocinato dall'avv. Simone Albisetti, 
 
contro 
 
X.________ SA, 
convenuta, 
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi, 
Oggetto 
mandato, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
27 agosto 2003 dalla II Camera civile del Tribunale 
d'appello del Canton Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
La presente vertenza trae origine dalle perdite subite da A.________ a seguito di varie operazioni speculative eseguite sul conto a lui intestato presso X.________ S.A. di Lugano dal consulente bancario B.________. Controverse sono in particolare due operazioni a termine sul US$ e tre opzioni sullo YEN risalenti all'agosto/settembre 1998. 
Asserendo che tali operazioni sarebbero avvenute a sua totale insaputa, il 14 luglio 1999 A.________ ha convenuto l'istituto bancario dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, onde ottenere il pagamento di Lit. 576'831'392, ovverosia EUR 297'908.55, pari al pregiudizio da lui patito. Con sentenza del 13 agosto 2002 il Segretario assessore della succitata Pretura ha respinto la petizione. Posto che le parti avevano concluso un mandato di gestione patrimoniale caratterizzato dal sistema operativo del "faccia lei", il giudice - sulla base del materiale probatorio agli atti - ha infatti accertato che l'attore era una persona cognita nel campo degli investimenti, che - contrariamente a quanto da lui asserito - egli era stato puntualmente reso edotto del rischio delle operazioni in questione e che pertanto doveva essere a conoscenza dell'esito negativo di ogni singola operazione. In queste circostanze il giudice ha escluso che le operazioni in questione potessero costituire una violazione contrattuale. 
B. 
Adita dal soccombente, il 27 agosto 2003 la II Camera civile del Tribunale d'appello ha confermato il giudizio di primo grado. 
Pur ammettendo il benfondato della censura sollevata dall'attore circa l'inesistenza di un vero e proprio contratto di gestione patrimoniale, la massima istanza ticinese ha condiviso, nel risultato, la decisione del Segretario assessore. In particolare ha rilevato come l'attore, gravato dall'onere della prova (art. 8 CC), non sia stato in grado di dimostrare le circostanze atte a fondare la sua pretesa creditoria. 
C. 
Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 26 settembre 2003, con un ricorso per riforma volto ad ottenere la modifica della pronunzia impugnata nel senso dell'accoglimento del suo appello e, di conseguenza, della petizione. 
Nella risposta del 5 dicembre 2003 X.________ S.A. ha proposto di dichiarare il gravame irricevibile o, in subordine, di respingerlo integralmente. 
 
Diritto: 
1. 
Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). Nel quadro di tale rimedio non possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 OG) o la violazione del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
Chiamato a statuire quale istanza di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (ad esempio l'art. 8 CC), che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o che si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG, ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 127 III 248 consid. 2c). Tutte queste critiche relative ai fatti devono comunque essere debitamente specificate e indicare gli atti cui si riferiscono (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG); in caso contrario, gli argomenti sono considerati nuovi e quindi inammissibili (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citato). 
2. 
Alla luce di quanto appena esposto, le osservazioni formulate dalla convenuta in merito alla ricevibilità del gravame sono pertinenti. 
Come esposto più dettagliatamente nei successivi considerandi l'allegato ricorsuale si esaurisce infatti in un'inammissibile critica dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, ciò che lo rende integralmente inammissibile. 
L'attore afferma invero di voler censurare l'"interpretazione dell'autorità giudicante". Il tenore delle sue allegazioni induce però a ritenere ch'egli confonde irrimediabilmente l'interpretazione giuridica di un fatto, ovverosia la sua qualificazione giuridica (sussunzione), e l'accertamento dei fatti scaturente dalla valutazione del materiale probatorio agli atti. 
3. 
Come già menzionato nella prima parte del presente giudizio, dedicata all'esposizione della fattispecie, la decisione del Tribunale d'appello del Canton Ticino è stata determinata dal fatto che l'attore, gravato dall'onere della prova (art. 8 CC), non è stato in grado di dimostrare le circostanze atte a fondare la sua pretesa creditoria. 
La ripartizione dell'onere probatorio non è contestata. A ragione. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. In concreto incombeva pertanto all'attore provare l'esistenza dei presupposti per poter accogliere la sua domanda di risarcimento. 
4. 
Pur negando l'esistenza di un vero e proprio contratto di gestione patrimoniale, la Corte cantonale ha ammesso l'esistenza di ordini puntuali da parte dell'attore - a loro volta disciplinati dalle regole sul mandato - nella particolare forma del "faccia lei", sistema operativo in base al quale l'attore, dopo aver concordato a grandi linee la strategia d'investimento con il consulente, lasciava la scelta delle singole operazioni al consulente stesso, il quale poteva pertanto agire liberamente nel rispetto di quella strategia, pur non disponendo preventivamente della firma del cliente, comunque garantita. 
L'attore contesta questa decisione. A suo modo di vedere i fatti agli atti dimostrerebbero semmai che la relazione venuta in essere tra l'attore e la convenuta non poteva contemplare alcuna forma di mandato atto ad autorizzare operazioni a termine e su divise. Egli non indica, per contro, quale sarebbe, allora, la natura giuridica delle sue relazioni con la banca né tantomeno menziona il fondamento giuridico delle sue pretese. 
Sia come sia, le sue argomentazioni non possono trovare alcun riscontro siccome basate su fatti sostanzialmente diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
4.1 L'attore sostiene innanzitutto di aver sempre auspicato per il proprio conto - destinato a coprire i suoi bisogni al momento del pensionamento - una gestione di tipo conservativo. Le operazioni all'origine delle perdite di cui postula il risarcimento, di tipo speculativo, sarebbero state eseguite dal consulente bancario a sua insaputa, senza il suo necessario preventivo consenso né tantomeno una sua successiva ratifica. 
4.1.1 Orbene, i fatti accertati nella sentenza impugnata, sulla quale il Tribunale federale deve basare il suo giudizio (art. 55 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 2 OG) - non avendo l'attore evocato nessuna delle circostanze eccezionali menzionate al considerando n.1 - sono ben differenti. 
I giudici cantonali hanno infatti accertato che, dopo avere per lungo tempo privilegiato una gestione conservativa, l'attore ha incaricato il consulente di occuparsi di operazioni su divise. Questa circostanza è stata confortata sia dalle dichiarazioni dei testi B.________ e C.________ - la cui attendibilità è stata confermata - che dalla decisione di sottoscrivere la convenzione per operazioni con strumenti derivati a termine e la richiesta volta all'ottenimento di un credito lombardo. Che l'attore fosse costantemente informato in merito alle operazioni eseguite è stato a sua volta provato, oltre che dai già citati testi, anche dal fatto che a partire dal settembre 1996 tutta la documentazione veniva trasmessa alla procuratrice dell'attore, conformemente a quanto da lui richiesto. Infine l'attore risulta aver sottoscritto "per accordo" l'estratto conto contenente le operazioni a termine datato 5 marzo 1998 e ha parimenti controfirmato gli estratti 28 maggio e 3 agosto 1998. 
4.1.2 Nella misura in cui, dinanzi al Tribunale federale, l'attore contesta le modalità in cui si è svolto l'interrogatorio di B.________, egli formula un'argomentazione irricevibile, trattandosi di una questione regolata dal diritto processuale cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
Le critiche contro la valutazione delle dichiarazioni rese da questo teste non possono invece essere tenute in considerazione siccome rivolte contro l'apprezzamento delle prove (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
4.2 Nel gravame l'attore dichiara inoltre di aver scoperto le note operazioni solamente il 13 ottobre 1998, durante una sua visita in banca, in occasione della quale, fra l'altro, il consulente gli mostrò - così come il 22 ottobre successivo - un estratto "Real Time Banking" falso, che attestava un patrimonio ben superiore a quello reale. 
Anche queste affermazioni si scontrano - perlomeno parzialmente - con gli accertamenti eseguiti in sede cantonale e non possono pertanto essere prese in considerazione (art. 55 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 2 OG). I giudici ticinesi sono infatti giunti alla conclusione che, a partire dal settembre 1998, i fatti determinanti si sono svolti come asseverato dalla convenuta negli allegati preliminari - con dapprima l'errore commesso dal consulente e accettato dall'attore, che gli aveva causato una perdita di fr. 100'000.-- e il successivo invito da parte dell'attore ad insistere per recuperare le perdite. È per contro vero che il consulente ha consegnato due estratti bancari con saldi errati. Si tratta tuttavia di una circostanza che il Segretario assessore ha reputato irrilevante ai fini del giudizio sulla pretesa avanzata in petizione. La contestazione formulata a questo proposito in sede di appello è stata respinta per ragioni di ordine procedurale, ciò che esclude la possibilità di rivedere questa decisione nel quadro del presente rimedio (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
4.3 Come l'attore, anche i giudici del Tribunale d'appello hanno negato l'esistenza di un vero e proprio contratto di gestione patrimoniale. L'attore sembra voler dedurre da questa circostanza l'assenza di una qualsiasi autorizzazione a favore della banca per procedere all'esecuzione di operazioni altamente speculative sui suoi beni. 
A torto. Dall'istruttoria è infatti emersa l'esistenza di ordini puntuali da parte sua - disciplinati dalle regole sul mandato - nella particolare forma del "faccia lei", descritta in ingresso al presente considerando. Gli argomenti che l'attore propone contro questo accertamento - fondati perlopiù sulle perizie agli atti - non possono essere presi in considerazione (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
 
Né può venir, eventualmente, interpretata quale censura di svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) l'affermazione secondo la quale al Tribunale d'appello sarebbe sfuggito che la convenuta negli allegati di causa aveva ammesso l'assenza di un'autorizzazione per l'esecuzione delle note operazioni. Nel giudizio impugnato si legge infatti che le dichiarazioni della convenuta a questo proposito non sono state ignorate o mal lette, bensì interpretate nel senso sopra esposto. 
4.4 In conclusione, tutti gli argomenti addotti dall'attore per contestare l'esistenza di una relazione sottoposta alle regole del mandato si avverano irricevibili. Essi avrebbero semmai potuto e dovuto fare l'oggetto di un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.). 
Giovi comunque, abbondanzialmente, osservare che - sulla base dei fatti accertati nella pronunzia impugnata - le conclusioni dei giudici ticinesi appaiono conformi al diritto federale. 
5. 
L'attore non ha miglior fortuna nell'ultima parte del suo ricorso, laddove ribadisce la tesi secondo la quale la convenuta avrebbe violato gli obblighi di organizzazione adeguata, rendiconto e diligenza. 
Il Tribunale d'appello ha infatti ritenuto infondati questi rimproveri per mancanza di prove. In particolare i giudici della massima istanza ticinese hanno stabilito che l'attore non ha provato che le perdite siano state causate dall'incompetenza del funzionario. Nemmeno l'organizzazione della succursale può - sempre secondo i giudici ticinesi - essere all'origine delle perdite, non essendo stato provato che gli uffici e i funzionari preposti ai controlli abbiano violato disposizioni interne in merito all'esecuzione di ordini o alla procedura adottata per l'ottenimento del credito lombardo. Il fatto ch'essi non si siano accorti che gli ordini del consulente non recavano la firma del cliente è irrilevante, in quanto dall'istruttoria è emerso che gli ordini da lui eseguiti erano coperti dal consenso del cliente sulla base del sistema operativo del "faccia lei". Inoltre la convenzione per operazioni con strumenti derivati a termine liberava la banca da ogni responsabilità e obbligo di controllo. L'attore non ha infine nemmeno provato che il danno sia stato causato dal fatto che la sua relazione non sarebbe stata controllata dai funzionari della convenuta con la necessaria continuità. 
Nell'allegato ricorsuale l'attore si limita a riproporre - "riassumendoli schematicamente "- gli argomenti già fatti valere con l'appello, senza spiegare per quale ragione le conclusioni della Corte cantonale violerebbero il diritto federale. Così facendo egli disattende i requisiti di motivazione posti dall'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, giusta il quale l'allegato ricorsuale deve indicare quali sono le norme violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono state rispettate. In altre parole, l'attore era tenuto a prendere posizione chiaramente sulle motivazioni della decisione impugnata, così da far emergere le ragioni che lo inducono a ritenere che la stessa contravviene a regole del diritto federale. Questa circostanza non è realizzata poiché il gravame contiene unicamente disquisizioni astratte, prive di connessione con i motivi alla base della decisione impugnata (cfr. DTF 116 II 745 consid. 3 con rinvii). 
Anche su questo punto, dunque, il gravame si appalesa irricevibile. 
6. 
Da tutto quanto esposto discende l'integrale inammissibilità del ricorso per riforma. 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 7'500.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà alla convenuta fr. 8'500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 19 dicembre 2003 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: