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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_614/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 dicembre 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Istituto A.________,  
patrocinato dall'avv. Paolo Bernasconi, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.  
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Per quanto qui interessa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma l'11 marzo 2014 ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti di B.________ e altri per titolo di riciclaggio di denaro. L'autorità estera sospetta che l'indagato avrebbe movimentato su propri sottoconti di relazioni intestate all'Istituto A.________ denaro di provenienza illecita, al fine di ostacolarne l'identificazione. Suppone che da una determinata relazione intestata all'Istituto A.________, presso C.________SA di Zurigo, sarebbero affluiti valori patrimoniali frutto di attività illecite effettuate da D.________. Illustra che l'indagato avrebbe concordato una "donazione" della somma di EUR 350'000.--, da versare sul citato conto, che costituirebbe parte del ricavo del reato di appropriazione indebita, a danno di una determinata società, confluita, relativamente all'importo di EUR 360'000.-- poi bonificato il 28 aprile 2006 da un conto presso E.________SA, anche a favore di un beneficiario non meglio identificato, con presumibile accredito a favore del menzionato conto C.________SA. L'autorità estera chiede quindi di accertare il trasferimento di tale somma su quest'ultima relazione. 
 
B.   
Con decisione di chiusura del 28 luglio 2014, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP) ha ordinato la trasmissione all'Italia delle liste delle firme autorizzate e degli estratti del conto C.________ per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2007. L'Istituto A.________ ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF), che con giudizio del 2 dicembre 2014 ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la trasmissione delle liste delle firme relative alla relazione, ma respingendolo per il resto. 
 
C.   
Avverso questa sentenza l'Istituto A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, di rinviare al MP l'incarto affinché proceda in sua presenza alla cernita dei documenti, in via principale, di non trasmetterli all'Italia e, in via subordinata, di consegnare soltanto gli atti attinenti al mese precedente e quello successivo al 28 aprile 2006. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).  
 
1.3. Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Ora, il ricorrente, insistendo su un'asserita applicazione arbitraria dei principi stabiliti dalla giurisprudenza al caso di specie, non dimostra che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. Riguardo al mancato riconoscimento della sua immunità, il ricorrente non dimostra affatto che, sulla base di un esame accurato della questione e dopo essersi confrontato con la dottrina e la prassi, il TPF si sarebbe scostato dalla giurisprudenza costante. In sostanza, egli si limita infatti ad addurre che l'istanza precedente, riguardo alla pretesa immunità, non avrebbe tenuto conto della, peraltro non meglio specificata, struttura attuale dell'Istituto A.________, paragonandola a quella oggetto della sentenza DTF 113 Ib 157 consid. 3, " la cui struttura, il controllo della regolamentazione interna e via dicendo ", sarebbero completamente diversi.  
 
2.  
 
2.1. Riguardo alla mancata possibilità di partecipare alla cernita della documentazione litigiosa, avendo avuto conoscenza della decisione di chiusura del 28 luglio 2014 soltanto il 1° agosto successivo, censura sulla quale è incentrato il ricorso, il ricorrente sostiene, a torto, l'impossibilità di sanare questo vizio, come ritenuto dal TPF con riferimento alla prassi e alla dottrina. Giova nondimeno ribadire, sebbene tale vizio possa essere eccezionalmente sanato (sentenze 1C_301/2011 del 7 luglio 2011 consid. 2; 1C_512/2010 dell'11 novembre 2010 consid. 2.2), che il MP chiaramente deve concedere agli interessati la possibilità effettiva e concreta di partecipare alla cernita dei documenti e di esprimersi su un eventuale consenso all'esecuzione semplificata, impartendo loro un termine appropriato (art. 80c cpv. 1 AIMP). Occorre pertanto ricordare al MP di dover rispettare scrupolosamente e in maniera effettiva questo suo obbligo, che non può essere scardinato richiamando quello di celerità. Non occorre tuttavia pronunciarsi oltre sulla questione posta dal ricorrente, meramente teorica, di sapere se sussista un obbligo di notificare direttamente all'estero a un istituto finanziario, quale il ricorrente del quale è nota la sede, le decisioni che lo riguardano, ritenuto che in concreto la C.________SA gliele ha comunicate.  
 
2.2. Il ricorrente adduce un'asserita violazione del divieto di ricerca indiscriminata di prove, del precetto procedurrale della "fairness", del principio della doppia punibilità, di quello della proporzionalità e dell'utilità potenziale. Al riguardo, insiste sul fatto che nella fattispecie la contestata trasmissione sarebbe ormai divenuta superflua, visto che nel frattempo il destinatario della citata somma sarebbe stato individuato nell'ambito di informazioni assunte presso E.________SA di Lugano, insistendo sull'asserito carattere arbitrario della decisione impugnata. Ora, anche in questi ambiti, il TPF non si è scostato dall'invalsa prassi. Il ricorrente non critica del resto questa giurisprudenza, ma fa valere ch'essa, nel caso in esame, sarebbe stata applicata in maniera estremamente estensiva e rigorosa, contestando in sostanza nel caso di specie la valutazione delle prove da parte dell'istanza precedente, ciò che non fa assurgere alla causa la qualifica di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 LTF (sentenza 1C_52/2014 del 5 febbraio 2014 consid. 2).  
 
3.   
Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 19 dicembre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri