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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2D_2/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 gennaio 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposte cantonali et comunali 2013, condono, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 dicembre 2016 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
A. 
Con sentenza del 13 dicembre 2016 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso esperito da A.________ contro la decisione su reclamo emessa il 14 marzo 2016 dall'Ufficio esazione e condoni che confermava la decisione del 18 dicembre 2015 con cui il citato ufficio aveva respinto la domanda di condono delle imposte cantonali e comunali 2013 sottopostagli dall'interessato. 
Il 16 gennaio 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto civile (recte: ricorso in materia civile) contro la sentenza cantonale, chiedendo che venga annullata e che gli sia concesso il condono richiesto. Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo e domanda di essere dispensato dal dovere versare un anticipo per le spese processuali. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475). 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente ha presentato un ricorso in materia civile. Oggetto di giudizio è una sentenza che conferma il rifiuto di condonare le imposte cantonali e comunali 2013, cioè una causa di diritto pubblico, contro la quale, se non vi osta una delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF, è di principio data la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF). Ne discende che il gravame, trattato quale ricorso in materia civile, è inammissibile.  
 
2.2. Ai sensi dell'art. 83 lett. m LTF (vecchio tenore), il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi. Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore una nuova versione dell'art. 83 lett. m LTF del seguente contenuto: il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante. Conformemente all'art. 42 cpv. 2 seconda frase LTF (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016), qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Infine, giusta l'art. 132a LTF, la procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della legge è retta dal diritto anteriore (RU 2015 9).  
 
2.3. Il termine di "decisione" dell'art. 132a LTF può riferirsi sia alla decisione di rifiuto di condono della prima istanza sia a quella pronunciata dall'autorità che precede immediatamente il Tribunale federale, in concreto la Camera di diritto tributario. Nella presente fattispecie non occorre decidere la questione. In effetti, quand'anche l'art. 83 lett. m LTF nella sua attuale versione fosse applicabile in concreto (come peraltro affermato nell'indicazione dei rimedi di diritto della sentenza impugnata), il ricorso in materia di diritto pubblico, in ogni caso inammissibile in applicazione del diritto previgente, sarebbe ugualmente inammissibile in virtù della nuova disposizione, siccome il ricorrente non dimostra in che le condizioni di ricevibilità del gravame sarebbero date in concreto, disattendendo in tal modo l'art. 42 cpv. 2 seconda frase LTF. Anche trattata quale ricorso in materia di diritto pubblico, l'impugnativa è irricevibile.  
 
3.  
 
3.1. Da quanto testé esposto discende che solo la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale è aperta nella fattispecie. Con questo rimedio può essere fatto valere unicamente la violazione dei diritti costituzionali (art. 113 e 116 LTF). Per quanto concerne i principi costituzionali, gli stessi possono invece essere invocati in un ricorso sussidiario in materia costituzionale soltanto se sono fatti valere in relazione alla violazione di un diritto fondamentale (sentenza 2C_879/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 11 con rinvii giurisprudenziale e di dottrina).  
 
3.2. Nel caso specifico il ricorrente si duole di un'illecita applicazione della nuova legge federale del 24 giugno 2014 sul condono dell'imposta (RU 2015 9), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, alla sua istanza di condono presentata il 18 settembre 2015, ciò che disattenderebbe i principi del divieto della retroattività delle leggi e quello della sicurezza giuridica nonché il principio dell'uguaglianza di trattamento garantito dall'art. 8 Cost. Sennonché i primi due principi richiamati non sono dei diritti costituzionali, ma dei principi costituzionali (con riferimento al divieto della retroattività delle leggi, sentenza 2C_797/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.1 e rinvio giurisprudenziale e di dottrina), i quali come appena illustrato possono essere sollevati unicamente in relazione a diritti fondamentali. Ora il ricorrente si limita a menzionare la violazione della parità di trattamento, senza tuttavia che la sua censura ossequia le accresciute esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232; 138 I 232 consid. 3 pag. 237). Su questo punto il ricorso si rivela pertanto inammissibile.  
Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere, si può rilevare che da un'attenta lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte cantonale, dopo avere esposto la nuova situazione giuridica vigente dal 1° gennaio 2016 in seguito all'entrata in vigore della citata legge federale sul condono dell'imposta, ha in seguito chiaramente precisato che la fattispecie andava giudicata in applicazione del diritto anteriore (vedasi sentenza cantonale pag. 4 consid. 1.2 in fine), ciò che è stato fatto. Se fosse ammissibile, la censura andrebbe pertanto respinta poiché manifestamente infondata. 
 
3.3.   
Premesse queste considerazioni, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
4.   
L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nel fissare le spese giudiziarie che gli vengono addossate siccome soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si terrà tuttavia conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 gennaio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud