Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
 
5C.6/2001 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
20 febbraio 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Bianchi e Nordmann. 
Cancelliere: Piatti. 
 
_____________ 
Visto il ricorso per riforma del 2 gennaio 2001 presentato da A.________, convenuta, patrocinata dall'avv. Marco Broggini, Locarno, contro la sentenza emanata il 9 novembre 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente a B.________, attore, patrocinato dall'avv. Luigi Mattei, Bellinzona, in materia di servitù; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- A.________ e B.________ sono proprietari di due fondi contermini situati sulle alture del Comune di Gordola, in pendenza. Il fondo a monte (particella n. XXX), che confina con la strada, è gravato di un diritto di passo pedonale e posteggio a favore del fondo sottostante (mappale n. YYY), di proprietà B.________. Tra i proprietari e i loro predecessori in diritto già sono sorte controversie in relazione a questi diritti. Il 21 agosto 1996 B.________ ha convenuto A.________ davanti al Pretore di Locarno Campagna, affinché fosse accertato il suo diritto di posteggio di dimensioni normali secondo le norme edite dall'Unione svizzera dei professionisti della strada (in seguito norme VSS) e le norme di piano regolatore. All'accoglimento della petizione si è parzialmente opposta la convenuta, la quale ha chiesto di riconoscere un diritto di posteggio come quello attualmente segnato sul terreno e di condannare l' attore in via riconvenzionale a eliminare un pilastro posto sul di lei fondo e a risarcirle una somma di fr. 600.--. 
Con sentenza 25 settembre 1998 il Pretore ha accolto la petizione ed ha stabilito che il diritto di posteggio si estende a tutta la superficie della soletta esistente ed è limitato a un solo posto auto parallelo alla strada comunale. 
Ha per contro respinto la domanda riconvenzionale. 
 
B.- Con sentenza 9 novembre 2000 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalla convenuta, ha confermato la decisione di primo grado. Inizialmente era previsto di costruire due posteggi paralleli alla strada: si è poi optato per l'edificazione di un garage con un posteggio soprastante, che è poi stato utilizzato per più vetture poste in modo perpendicolare alla strada e previo allargamento della soletta ed invasione di suolo pubblico. Secondo le risultanze agli atti, la servitù di posteggio grava la superficie colorata in rosso sulla planimetria allegata all'istanza di iscrizione della servitù: 
si tratta di una superficie dai lati irregolari della lunghezza di m 7,50 verso la strada e di m 6,50 verso valle, con una profondità media di m 3,90 e un'area complessiva di m2 27,30. Ciò corrisponde alla soletta costruita contemporaneamente alle case. Successivamente la convenuta ha modificato quella soletta, prolungandola di ca. m 0,70 ed eliminando le opere di protezione, consentendo così il posteggio in perpendicolare di due e anche tre veicoli, che vengono a sporgere sia verso valle sia verso l'area pubblica. 
Tali posteggi sono contrari alle norme VSS e costituiscono fonte di pericolo per la sicurezza stradale. Così stando le cose, e tenuto presente che il diritto di posteggio si estende a tutta la superficie originaria della soletta, la servitù dev'essere accertata di conseguenza e la convenuta non può occupare quella superficie con proprie vetture. Né può essere rimproverato all'attore un abuso di diritto, perché i predecessori avevano sempre esercitato il diritto di posteggio perpendicolarmente alla strada: come emerge dalle numerose procedure giudiziarie, tale uso del piazzale non è mai avvenuto pacificamente, come peraltro ammesso anche dalla convenuta stessa. 
 
C.- Il 2 gennaio 2001 A.________ è insorta con un ricorso per riforma avverso il giudizio cantonale, chiedendo al Tribunale federale di annullarlo e di riformarlo nel senso che è accertata l'esistenza di un diritto di posteggio, le cui dimensioni corrispondono a quelle attualmente segnate sul terreno per il parcheggio n. 3. In via subordinata ha chiesto di rinviare gli atti all'autorità cantonale per nuovi accertamenti e nuovo giudizio. Lamenta che il Tribunale di appello, dopo aver dato per scontato che l' iscrizione a registro fondiario non permette di determinare l'estensione della servitù, ha ammesso che la superficie gravata è quella risultante dalla planimetria annessa all' istanza di iscrizione. Esso ha invece dimenticato che scopo era quello di garantire un solo posteggio, che la servitù è stata per anni esercitata mediante il posteggio perpendicolare alla strada e che l'area attuale della soletta, ampliata successivamente dalla convenuta, permette il posteggio di almeno due vetture. Voler imporre il posteggio parallelo alla strada, significa privare il fondo di un parcheggio per il secondo appartamento della casa, in contrasto con quanto prevede il piano regolatore di Gordola. Qualora il Tribunale federale ritenesse incompleti gli accertamenti di sentenza, la convenuta postula il rinvio all' autorità cantonale per provvedervi. Con risposta 7 febbraio 2001 B.________ si oppone all'accoglimento del gravame. In quanto necessario, le motivazioni saranno riprese nelle considerazioni che seguono. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Interposto in tempo utile contro una decisione finale della suprema istanza cantonale in una contestazione civile, il ricorso per riforma è per principio ricevibile, atteso altresì che il valore litigioso previsto dall'art. 46 OG è dato secondo gli accertamenti di sentenza. 
 
 
2.- a) La convenuta sostiene che la Corte cantonale ha violato l'art. 738 CC, poiché ha omesso di segnatamente considerare lo scopo della servitù, il fatto che i veicoli sono sempre stati parcheggiati perpendicolarmente alla strada comunale e l'ampliamento dell'area originale effettuato dalla convenuta. 
 
b) I giudici cantonali hanno accertato che il diritto di posteggio in contestazione grava l'intera superficie indicata in rosso e con la lett. B sul piano di mutazione n. 752, allegato all'istanza di iscrizione della servitù, superficie che corrisponde a quella dell'originaria soletta, senza le modifiche successivamente apportate dalla convenuta; area che permetteva il posteggio di una sola vettura in maniera parallela all'asse stradale. Essi hanno inoltre accertato che l'uso della nuova soletta modificata nel 1976 e 1987 dalla proprietaria del fondo gravato mediante il posteggio di più vetture in modo perpendicolare alla pubblica via non è mai avvenuto pacificamente, come peraltro ammesso dalla stessa convenuta. 
 
c) Giusta l'art. 63 cpv. 2 OG gli accertamenti di fatto del giudizio impugnato, fatti salvi i casi qui non invocati di svista manifesta e di violazione di norme federali in materia di prove, vincolano il Tribunale federale nella giurisdizione per riforma e non possono quindi essere rimessi in discussione dalle parti (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). L'art. 738 cpv. 1 CC prevede che l'estensione di una servitù è determinata dall'iscrizione a registro fondiario, sempre ch'essa definisca chiaramente diritti e obblighi che ne derivano. L'iscrizione, dunque, nei limiti in cui è chiara, è decisiva per la determinazione dell'estensione del diritto e prevale su ogni altro tipo di interpretazione (DTF 123 III 461 consid. 2a; 115 II 434 consid. 2b; Liver, Commento zurighese, n. 20, ad art. 738 CC). Il cpv. 2 dell' art. 738 CC permette, qualora la servitù necessiti di un' interpretazione ed entro i limiti dell'iscrizione, di determinarne l'estensione fondandosi sul titolo di acquisto o sul modo in cui essa fu esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede (Steinauer, Les droits réels, vol. 
II, 2a ed., n. 2292, pag. 331). 
 
In concreto, l'iscrizione della servitù (passo e posteggio) non è sufficientemente precisa per la determinazione della sua estensione e i giudici cantonali hanno fatto capo ai documenti giustificativi, segnatamente a un rilievo planimetrico che indica la superficie gravata da onere di posteggio mediante una colorazione in rosso e un'ulteriore indicazione con la lett. B. Sulla base di queste risultanze e sul fatto che il diritto di posteggio così concesso è l'unico possibile avuto riguardo ai limiti di proprietà del fondo gravato e alla sicurezza stradale, i giudici cantonali hanno confermato l'estensione del diritto di posteggio sulla superficie originaria della soletta, che corrisponde a quella indicata in rosso sul documento giustificativo. 
La conclusione dei giudici cantonali è financo ovvia e non può certo essere scalfita dalle motivazioni della convenuta, che dopo aver eseguito alcune modifiche alla soletta (leggero ingrandimento e eliminazione delle opere di delimitazione e protezione, in modo di ottenere la possibilità di lasciar sporgere i veicoli oltre i limiti della soletta) vorrebbe riconoscere all'avente diritto una servitù di posteggio perpendicolare alla strada, possibile peraltro unicamente mediante l'occupazione di una superficie di area pubblica per la profondità di circa m 0,90 e con la messa in pericolo della sicurezza stradale. Né miglior esito può avere la motivazione secondo cui il posteggio in maniera perpendicolare alla strada è stato esercitato per svariato tempo: secondo gli accertamenti di sentenza e per stessa ammissione delle parti, un tale uso non è mai stato pacifico, ma piuttosto costellato da numerose vertenze giudiziarie. Per il che, un siffatto modo d'esercizio non può essere di ausilio ai fini della determinazione della servitù ai sensi dell'art. 738 cpv. 2 CC
 
3.- Da quanto precede discende che la sentenza impugnata s'avvera manifestamente corretta e il ricorso altrettanto manifestamente infondato e ai limiti della temerarietà. Ne segue che esso, in quanto ricevibile, dev' essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). All'attore, che è stato invitato a presentare una risposta, va inoltre riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà all'attore fr. 
2000.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 20 febbraio 2001 VIZ 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, Il Cancelliere,