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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_671/2013 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 febbraio 2014  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, 
Ursprung, Frésard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione  
contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, 
ricorrente, 
 
contro  
 
D.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni 
(rendita d'invalidità, reddito d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 luglio 2013. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In data 24 marzo 2010, D.________ fino alla fine di novembre 2008 attivo in qualità di operaio di fabbrica, all'epoca dei fatti al beneficio di indennità di disoccupazione, e in quanto tale assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale riportava una frattura acetabolare posteriore con lussazione dell'anca sinistra, una frattura multiframmentaria dell'astragalo destro, una frattura con avulsione di piccoli frammenti ossei a livello del margine postero-inferiore dell'osso cuboide destro e una frattura non dislocata di tipo Weber A del malleolo laterale destro. Il caso è stato assunto dall'INSAI, il quale, rimproverando all'assicurato di avere causato l'infortunio per negligenza grave, ha tra l'altro corrisposto ridotte indennità giornaliere. 
 
Alla chiusura del caso, l'assicuratore infortuni, mediante decisione del 13 aprile 2012, sostanzialmente confermata il 6 luglio seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, ha rifiutato l'erogazione di un'indennità per menomazione dell'integrità come pure di una rendita d'invalidità per mancanza di postumi infortunistici suscettibili di pregiudicare in maniera apprezzabile la capacità di guadagno. 
 
B.   
L'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha parzialmente accolto il gravame nel senso che, annullata la decisione su opposizione nella misura in cui negava all'insorgente il diritto a una rendita d'invalidità, ha condannato l'INSAI a versare all'interessato una rendita per un grado d'incapacità al guadagno del 10% dal 1° aprile 2012 (giudizio dell'11 luglio 2013). 
 
C.   
L'INSAI ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale al quale, protestate spese e ripetibili di sede cantonale e federale, chiede di annullare il giudizio cantonale e di confermare la propria decisione su opposizione. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
D.________ (implicitamente) propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se però, come in concreto, il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.   
Oggetto del contendere è il diritto dell'assicurato a una rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni del 10% dal 1° aprile 2012 che gli ha riconosciuto il Tribunale cantonale delle assicurazioni. 
 
3.   
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF), la nozione stessa d'invalidità (art. 8 LPGA) come pure il metodo generale di confronto dei redditi (da valido e da invalido) per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che per la definizione del reddito da invalido la giurisprudenza ha in sostanza stabilito fare stato in primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 77) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (RAMI 1999 n. U 343 pag. 412, U 40/98). 
 
Giova inoltre rammentare che se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media svizzera (tale limite essendo stato fissato al 5%: DTF 135 V 297) nello specifico settore economico (RtiD II-2009 II pag. 194, 9C_83/2008) senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone (ma soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%: DTF 135 V 297), che può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322). 
 
4.  
 
4.1. Per il calcolo dell'invalidità, fissata - per arrotondamento (DTF 130 V 121) - al 10%, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo avere accertato una piena capacità lavorativa dell'interessato in attività leggere e/o sedentarie, si è fondato sul reddito da valido considerato dall'assicuratore infortuni, e rimasto incontestato (fr. 53'486.- annui), al quale ha contrapposto un reddito base da invalido di fr. 62'270.36 (stabilito in applicazione della tabella TA1 dell'ISS), sul quale ha poi praticato una deduzione del 13.83% (18.83% ./. 5%) per tenere conto della differenza tra il reddito senza invalidità che l'assicurato avrebbe realizzato nel 2012 e quello mediamente conseguibile a livello nazionale nello specifico settore economico (gap salariale; v. sopra, consid. 3 in fine) e del 10% per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V 75).  
 
4.2. Nel suo gravame, l'Istituto ricorrente si limita a contestare unicamente gli importi percentuali considerati dal Tribunale cantonale delle assicurazioni in merito al rincaro nell'ambito del calcolo del gap salariale. In particolare, l'insorgente rileva come l'autorità giudiziaria cantonale avrebbe utilizzato i dati desumibili dalla tabella statistica relativa all'evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2012, che prevede una variazione percentuale rispetto all'anno precedente dell'1% per il 2011 e dello 0.8% per il 2012. Correttamente il primo giudice avrebbe però dovuto applicare la tabella specifica del settore di riferimento, ossia la tabella T1.1.10 concernente l'indice dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012, che prevede in ambito di attività manifatturiere (ramo C), uomini, un indice pari al 100 per il 2010 e al 101.5 per il 2012. Dal momento che per il calcolo del gap salariale si devono considerare i dati specifici del settore di riferimento, a mente dell'Istituto ricorrente, che si richiama al riguardo alla sentenza del Tribunale federale 9C_748/2009 del 16 aprile 2010 consid. 4.5 (cfr. RtiD II-2010 pag. 194), anche per il rincaro andrebbero utilizzati i dati specifici di settore, di cui alla tabella T1.1.10, e non già quelli più generali applicati dalla Corte cantonale.  
 
4.3. Il ragionamento ricorsuale dev'essere condiviso. La tesi dell'INSAI è infatti conforme a quanto stabilito nella sentenza cui esso si richiama, in cui il Tribunale federale ha in particolare rilevato che qualora per l'accertamento del reddito ipotetico da invalido venga fatto riferimento a un settore economico preciso, appare (più) coerente adattare il relativo salario statistico alla durata settimanale usuale in detto settore se i dati sono disponibili. Analogo discorso deve valere, secondo il Tribunale federale, per l'indicizzazione dei salari. Anche a tale riguardo occorre fondarsi sui dati statistici disponibili per i settori specifici o quantomeno per analoghi generi di attività.  
 
Di conseguenza, il salario medio svizzero debitamente adeguato al rincaro da utilizzare per il calcolo riguardante il gap salariale ammonta in concreto a fr. 65'697.64 (5'174 [ISS 2010, tabella TA1, categoria professionale 22, livello di qualifica 4] : 40 x 41.7 x 12 : 100 x 101.5), e non a fr. 65'896.99, come invece ritenuto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. La deduzione del 13.59% (65'697.64 ./. 53'486 [salario da valido] : 65'697.64 x 100 ./. 5%) sul reddito base da invalido operata nel ricorso dell'INSAI va pertanto confermata. In simili condizioni non vi sono validi motivi che giustifichino di scostarsi dalla valutazione del tasso d'invalidità da parte dell'istituto assicuratore. Il calcolo dell'invalidità effettuato nel ricorso di quest'ultimo appare sostanzialmente corretto. Il che porta a ritenere un grado d'invalidità, arrotondato per difetto, del 9%, insufficiente per rivendicare una rendita dell'assicurazione infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF). Per completezza, giova infine ancora osservare che la differenza di 150 franchi tra il reddito base da invalido ritenuto dall'insorgente (fr. 62'420.02) e quello considerato dal primo giudice (fr. 62'270.36) è - contrariamente alla deduzione per gap salariale - priva di rilievo ai fini del giudizio. Sia nell'uno che nell'altro caso, il tasso d'invalidità risulta essere in effetti inferiore alla soglia determinante del 9.5%. 
 
5.   
Ne segue che il ricorso dev'essere accolto e il giudizio impugnato annullato con contestuale ripristino della decisione amministrativa in lite. Le spese giudiziarie andrebbero caricate all'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF). Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia però eccezionalmente a prelevare tali spese (art. 66 seconda frase LTF). Nessun diritto a ripetibili può inoltre essere riconosciuto all'assicuratore ricorrente (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto e il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 luglio 2013 è annullato. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 20 febbraio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Schäuble