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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_609/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 febbraio 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Klett, Kolly, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ S.p.A, 
patrocinata dagli avv.ti John dell'Oro e Alberto Bernardinello, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Tuto Rossi, 
opponente. 
 
Oggetto 
arbitrato internazionale, 
 
ricorso contro il lodo finale emanato il 23 settembre 2014 dal Tribunale arbitrale ad hoc. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 27 settembre 2010 la A.________ SpA, società italiana, ha concluso quale sponsor un contratto di sponsorizzazione con la B.________, società spagnola amministratrice della squadra ciclistica C.________. Tale contratto prevedeva che per la durata di tre anni - e cioè fino al 31 dicembre 2013 - lo sponsor avrebbe versato rate per complessivi 6'000'000.-- di euro. Le parti hanno pure convenuto (art. XII) che " tutte le controversie che derivassero dal presente accordo o fossero comunque allo stesso ricollegabili saranno risolte in via definitiva da un collegio Arbitrale ad esclusione dei tribunali ordinari, secondo i regolamenti dell'UCI e la legislazione italiana ". 
 
 L'adempimento della menzionata convenzione è stato oggetto di due procedure arbitrali ad hoc: la prima, incoata dalla B.________, è terminata con un lodo finale emanato il 25 luglio 2011; la seconda, avviata dalla A.________ S.p.A, si è conclusa con il lodo finale del 23 settembre 2014. Con quest'ultima sentenza sono state respinte le domande di accertamento presentate dall'attrice, la quale è pure stata condannata a pagare alla B.________ 239'400.-- euro per ripetibili, mentre quest'ultima deve corrispondere alla prima complessivi fr. 25'000.-- a titolo di spese e onorari del Tribunale arbitrale. Il giorno in cui è stato pronunciato, il lodo è stato inviato alle parti sia per posta elettronica che per lettera raccomandata. Nell'e-mail la Presidente del Tribunale arbitrale ha scritto " Vi prego di trovare in allegato copia anticipata della lettera odierna del Tribunale arbitrale con allegato (Lodo finale) ". Nella lettera inclusa nell'invio postale raccomandato, ella aveva specificato sopra l'indirizzo dei patrocinatori delle parti " Per raccomandata anticipata via email " e nel testo aveva indicato " Vi prego di trovare in allegato alla presente copia originale del Lodo finale ". 
 
B.   
La A.________ S.p.A è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 24 ottobre 2014 con cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale l'annullamento del lodo e in via subordinata l'accoglimento della sua petizione rispettivamente il rinvio della causa al Tribunale arbitrale per nuova decisione nel senso dei considerandi. 
Con risposta 18 novembre 2014 la B.________ propone innanzi tutto di dichiarare il ricorso, che considera pure infondato nel merito, irricevibile perché tardivo. 
 
 Con osservazioni del 18 novembre 2014 il Tribunale arbitrale ha comunicato di ritenere il ricorso infondato. 
 
 Le parti hanno proceduto a un secondo scambio di allegati. 
 
 La Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso con decreto del 22 gennaio 2015. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La lite pertiene alla giurisdizione arbitrale internazionale, avendo le due parti in causa domicilio all'estero al momento della stipulazione del patto di arbitrato. Sede dell'arbitrato è Lugano e non risulta che le parti avessero concluso una convenzione di esclusione nel senso dell'art. 176 cpv. 2 LDIP
 
2.   
Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF). L'art. 48 cpv. 1 LTF prevede poi che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale, oppure all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 
 
2.1. La ricorrente afferma che il ricorso del 24 ottobre 2014 è stato consegnato in tempo utile alla posta svizzera, perché ha ricevuto l'invio raccomandato contenente il lodo unicamente il 24 settembre 2014. Essa afferma che "l'anticipazione per posta elettronica del tardo pomeriggio del 23" settembre è irrilevante.  
 
2.2. L'opponente sostiene invece che il ricorso è tardivo, poiché reputa determinante per calcolare l'inizio del termine di ricorso il giorno in cui le parti hanno ricevuto, seppure unicamente su supporto elettronico, l'integralità del lodo.  
 
2.3. Nella fattispecie è pacifico che la Presidente del Tribunale arbitrale ha inviato, nel pomeriggio del 23 settembre 2014, ai patrocinatori delle parti un messaggio di posta elettronica a cui era allegata una copia del lodo e che la presente impugnativa è unicamente tempestiva se la ricezione dell'invio raccomandato, avvenuta il 24 settembre 2014, ha dato inizio al computo del termine di ricorso.  
 
2.3.1. Ora, il modo in cui dev'essere comunicato un lodo dipende dalla convenzione o dal regolamento scelto dalle parti (sentenza 4A_582/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.1.2, non pubblicato nella DTF 136 III 200). La ricorrente omette di esprimersi sulla questione, ma la clausola arbitrale contiene un rinvio ai regolamenti dell'UCI (Union Cycliste Internationale) e l'opponente ritiene applicabili le Cycling regulations dell'UCI. Quest'ultime non confermano la tesi ricorsuale. Esse prevedono infatti che l'originale del lodo sia firmato dal presidente del collegio arbitrale (punto 12.3.028) e depositato presso il segretariato dell'UCI, mentre alle parti viene inviata una copia della decisione (punto 12.3.030). In altre parole, da tale regolamento non emerge l'obbligo di notificare alle parti un esemplare originale della sentenza arbitrale munita della firma degli arbitri, né la ricorrente afferma il contrario. Ne segue che la presente fattispecie si distingue da quelle poste a fondamento della giurisprudenza citata nel ricorso, che concerne la notifica di lodi emanati dal Tribunale Arbitrale dello Sport (sentenze 4A_392/2010 del 12 gennaio 2011 consid. 2.3.2; 4A_604/2010 dell'11 aprile 2011 consid. 1.3) o in base all'art. 55 del Regolamento d'arbitrato accelerato dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (sentenza 4A_582/2009 del 13 aprile 2010 cit.). In tali sentenze la trasmissione di una copia della decisione non era stata ritenuta idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 100 cpv. 1 LTF, perché il regolamento applicabile richiedeva la notifica di un documento originale.  
 
2.3.2. Occorre del resto rilevare che, come indicato dall'opponente, la comunicazione mediante posta elettronica è stata utilizzata molte volte nel corso della procedura arbitrale sia dal Collegio arbitrale (v. ad esempio punti 9, 35, 62 del lodo da cui risulta che la richiesta rivolta all'attrice di integrare la porzione d'anticipo spese provvisorio non versato dalla convenuta, la fissazione di un termine all'attrice per determinarsi su uno scritto della convenuta e la modifica dell'Ordinanza n. 2 sono avvenute via e-mail) sia dalle parti (v. ad esempio punti 35 e 78 del lodo da cui emerge che le richieste attoree concernenti il caso in cui la convenuta non avesse pagato l'anticipo degli onorari e la domanda congiunta delle parti di posticipare delle scadenze procedurali sono state inoltrate mediante posta elettronica).  
 
2.3.3. Nella replica la ricorrente afferma pure che indicando di aver allegato all'e-mail " copia anticipata " di una lettera e il lodo arbitrale, il collegio giudicante aveva segnalato che l'originale sarebbe stato notificato per posta. Sennonché essa non spiega, né è ravvisabile alla luce del tenore del citato regolamento, per quale motivo la notifica della decisione arbitrale non fosse già avvenuta mediante la trasmissione di una copia (elettronica) del lodo. Né è di soccorso alla ricorrente l'affermazione secondo cui, essendo la comunicazione per posta elettronica intervenuta " senza alcun preavviso " nel tardo pomeriggio, non si sarebbe potuto pretendere che i suoi legali " fossero a quel preciso momento in condizione di prendere conoscenza del messaggio ": rilevante per la determinazione della tempestività di un ricorso è infatti la data di notifica della decisione impugnata e non il momento in cui questa è stata letta dal destinatario.  
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela tardivo e quindi inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 15'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale arbitrale ad hoc. 
 
 
Losanna, 20 febbraio 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti