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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_645/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 febbraio 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Klett, Kolly, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ S.p.A, 
patrocinata dall'avv. Fabrizio Mion, 
istante, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Tuto Rossi, 
controparte. 
 
Oggetto 
arbitrato internazionale, 
 
istanza di revisione del lodo finale emanato il 25 luglio 2011 dal Tribunale arbitrale ad hoc. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 27 settembre 2010 la A.________ SpA, società italiana, ha concluso quale sponsor un contratto di sponsorizzazione con la B.________, società spagnola amministratrice della squadra ciclistica C.________. Le parti hanno pure convenuto (art. XII) che " tutte le controversie che derivassero dal presente accordo o fossero comunque allo stesso ricollegabili saranno risolte in via definitiva da un collegio Arbitrale ad esclusione dei tribunali ordinari, secondo i regolamenti dell'UCI e la legislazione italiana ". 
 
Con lodo finale del 25 luglio 2011 il Tribunale arbitrale ad hoc, adito dalla B.________, ha respinto la domanda di accertamento e dichiarazione della risoluzione del contratto di sponsorizzazione, ha dichiarato che le obbligazioni contrattuali di pagamento della A.________ S.p.A sono ancora disciplinate da tale accordo e ha condannato questa al pagamento all'attrice di una serie di importi di denaro a determinate scadenze per il periodo che intercorre dal 30 novembre 2010 al 30 giugno 2013. 
 
 La A.________ S.p.A ha introdotto una prima domanda di revisione di tale lodo il 14 dicembre 2011, la quale è stata respinta dal Tribunale federale con sentenza 21 agosto 2012. 
 
B.   
Con istanza di revisione del 10 novembre 2014, basata sull'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la A.________ S.p.A chiede nuovamente, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, l'annullamento del lodo e il rinvio del procedimento al collegio arbitrale per nuova decisione. L'istante pone a fondamento della sua domanda la decisione dell'Union Cycliste Internationale (UCI), ripresa il 12 luglio 2014 dalla stampa, di comminare una sanzione (due anni di squalifica e cancellazione di risultati sportivi negli anni 2009-2010 e 2012) per doping a D.________, capitano e " uomo immagine " della menzionata squadra ciclistica. Dopo essersi dilungata sul contratto di sponsorizzazione e sull'importanza che essa dava al rispetto delle norme etiche, afferma che non avrebbe sponsorizzato la B.________ se avesse saputo che annoverava tra i propri ciclisti un atleta che aveva ripetutamente violato i regolamenti UCI in materia di doping. Ritiene quindi di essere incorsa in un errore essenziale che le permetterebbe di chiedere l'annullamento del contratto. Essa afferma pure che avrebbe potuto domandare di porre immediatamente fine al contratto per inadempienza, qualora la B.________ fosse stata a conoscenza, al momento della stipula del contratto, dei fatti riguardanti il doping del corridore. 
 
 Con risposta 4 dicembre 2014 la B.________ considera l'istanza di revisione tardiva e infondata nel merito, mentre con scritto del medesimo giorno il Tribunale arbitrale ritiene dubbio che " fatti nuovi possano essere provati unicamente con articoli di giornale o notizie comunicate o presentate su siti internet ". 
 
 Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti. 
 
 La Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo all'istanza con decreto del 22 gennaio 2015. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La lite pertiene alla giurisdizione arbitrale internazionale, avendo le due parti in causa domicilio all'estero al momento della stipulazione del patto di arbitrato. Sede dell'arbitrato è Lugano e non risulta che le parti avessero concluso una convenzione di esclusione nel senso dell'art. 176 cpv. 2 LDIP. Secondo la giurisprudenza, che ha colmato una lacuna legislativa, esse possono quindi prevalersi del rimedio di diritto straordinario della revisione la cui decisione spetta al Tribunale federale (DTF 134 III 286 consid. 2, con rinvii). Motivi di revisione sono in particolare quelli enunciati dall'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF (DTF 134 III 286 consid. 2.1). 
 
2.   
Giusta l'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF una domanda di revisione fondata sull'art. 123 cpv. 2 LTF dev'essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. 
 
 L'istante afferma di essere venuta a conoscenza della menzionata sanzione il 12 luglio 2014, tramite gli articoli apparsi sulla stampa. Per questo motivo ritiene di aver depositato in tempo utile, tenuto conto anche delle ferie giudiziarie, l'istanza del 10 novembre 2014. La controparte sostiene invece che quest'ultima è tardiva, perché, come risulta da un e-mail allegato alla duplica, la squalifica del corridore appariva già sulla lista delle sanzioni dell'UCI pubblicata il 30 giugno 2014 su internet. Nella fattispecie, visto che per i motivi di cui si dirà, la do-manda di revisione è volta all'insuccesso la questione della sua tempestività non merita maggiore disamina e può restare indecisa. 
 
3.   
 
3.1. Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, norma invocata in concreto, la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. Come emerge dalla lettera di questa norma - che ha ripreso l'art. 137 lett. b OG (DTF 134 III 286 consid. 2.1) - il fatto invocato dev'essere rilevante e cioè essere suscettibile di cambiare la fattispecie che è stata posta alla base della decisione attaccata e quindi condurre con un apprezzamento giuridico corretto a una soluzione differente da quella adottata nella sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4A_763/2011 del 30 aprile 2012 consid. 3.1; DTF 127 V 353 consid. 5b; 108 V 170 consid. 1).  
 
3.2. In concreto il fatto rilevante di cui si prevale l'istante è la sanzione inflitta per anomalie riscontrate nel passaporto biologico di un corridore della controparte, che ha portato alla squalifica di quest'ultimo per due anni e all'annullamento dei suoi piazzamenti nel Giro di Francia del 2009, 2010 e 2012.  
 
3.2.1. Da questo fatto l'istante deduce innanzi tutto di essersi trovata in un errore essenziale, come peraltro la controparte, al momento in cui ha firmato il contratto di sponsorizzazione, poiché ignorava che il predetto ciclista fosse dopato. Essa afferma che questo errore essenziale le permetteva di annullare il contratto, circostanza che non ha potuto sottoporre al Tribunale arbitrale. Sennonché, in base al diritto italiano, che regge i rapporti fra le parti, la semplice esistenza di un errore essenziale non basta per far decadere il contratto: per ottenere tale effetto la parte deve prevalersene espressamente, proponendo segnatamente un'azione di annullamento (art. 1442 Codice civile italiano). Ora, l'eventuale annullamento del contratto in seguito all'agire dell'istante costituisce un fatto posteriore al lodo, che non può quindi giustificarne la revisione.  
 
3.2.2. L'istante aggiunge pure che qualora invece la controparte fosse stata a conoscenza dei fatti attinenti al doping del menzionato corridore al momento della stipulazione del contratto di sponsorizzazione o del " patto modificativo " del 20 gennaio 2011, essa avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Il fatto scoperto dall'istante (sanzione inflitta per anomalie riscontrate nel passaporto biologico) non è tuttavia suscettibile di cambiare la fattispecie che è stata posta a fondamento del lodo. Infatti, esso non permette di dedurre la conoscenza della controparte del comportamento del corridore in questione. Inoltre, l'istante non spiega né è ravvisabile come dal solo fatto posto a fondamento della domanda di revisione sia possibile concludere che vi sia stata una violazione degli obblighi contrattuali della controparte. Giova a tal proposito osservare che dagli estratti del contratto citati nel ricorso emerge che al punto 6.1 è stata espressamente esclusa " un'obbligazione di risultato" per quanto attiene la gestione della squadra ciclistica, ma che la controparte si assumeva un'" obbligazione di vigilanza " (punti 6.2 e 6.3), e al punto 6.4 le parti avevano esplicitamente convenuto la procedura da adottare nel caso in cui un corridore fosse risultato dopato, adottando la seguente clausola: " il GRUPPO SPORTIVO, su domanda scritta dello SPONSOR, si impegna a risolvere immediatamente il contratto con qualsiasi corridore e/o persona dello staff del GRUPPO SPORTIVO e della SQUADRA, che con qualsiasi azione o comportamento pregiudichi l'immagine dello SPONSOR, in particolare, per causa di doping ".  
 
4.   
Da quanto precede discende che la domanda di revisione va respinta. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
L'istanza di revisione è respinta. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico dell'istante, la quale rifonderà alla controparte fr. 12'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale arbitrale ad hoc. 
 
 
Losanna, 20 febbraio 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti