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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
I 298/06 {T 7} 
 
Sentenza del 20 marzo 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella e Buerki Moreni, giudice supplente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
M.________, opponente, 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 febbraio 2006. 
 
Fatti: 
A. 
Per giudizio del 23 febbraio 2006, spedito, con invio raccomandato, il giorno stesso, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, in parziale accoglimento del gravame presentato da M.________ con il patrocinio dell'avv. Matteo Baggi, ha annullato la decisione su opposizione 3 giugno 2005 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) assegnante all'interessato un quarto di rendita d'invalidità per il periodo 1° settembre 2004 - 31 gennaio 2005 e ha rinviato gli atti all'amministrazione per nuova valutazione e decisione. 
B. 
Con atto datato 27 marzo 2006, consegnato alla posta il giorno seguente, l'UAI ha impugnato il giudizio cantonale con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale). 
 
Chiamata a pronunciarsi sulla tempestività del gravame, essendo da alcuni accertamenti disposti da questa Corte emerso essere il giudizio cantonale stato ritirato dalla Messaggeria dello Stato il 24 febbraio 2006, l'amministrazione ha osservato che il giudizio in questione sarebbe stato ritirato dall'addetto al ritiro della posta presso l'Istituto delle assicurazioni sociali il venerdì 24 febbraio 2006 e che solo il lunedì successivo, 27 febbraio, sarebbe poi stato distribuito e recapitato all'UAI. Rilevando di non avere avuto modo di dubitare della data di entrata del documento presso l'UAI, quest'ultimo ritiene tempestivo il proprio gravame. 
 
Diritto: 
1. 
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
2.1 Giusta l'art. 106 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 132 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve essere depositato presso questo Tribunale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione dell'istanza giurisdizionale di primo grado. Questo termine non può essere prorogato (art. 33 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG). Fermo restando che nel computo il giorno iniziale non è compreso (art. 32 cpv. 1 OG), il termine di 30 giorni si reputa osservato quando il ricorso di diritto amministrativo è stato consegnato all'autorità competente, alla Posta svizzera oppure ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera l'ultimo giorno del termine al più tardi (art. 32 cpv. 3 OG). 
2.2 Sulla base degli accertamenti compiuti da questa Corte è da ritenere che dal giorno 24 febbraio 2006 la pronuncia impugnata è entrata nella sfera d'influenza dell'UAI (cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, note 1.2 e 1.3.1 all'art. 32, pag. 199 seg.). Nulla muta a tale considerazione il fatto che l'invio sarebbe stato distribuito all'Ufficio ricorrente solo il successivo lunedì 27 febbraio. Questo Tribunale ha infatti già avuto modo di stabilire che ritardi nella trasmissione di atti giuridici riconducibili a problemi organizzativi interni all'amministrazione non possono giustificare una decorrenza posticipata dei termini di ricorso (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 117/02 del 15 novembre 2002, consid. 2.3; inoltre sentenza inedita del Tribunale federale delle assicurazioni H 181/95 del 18 dicembre 1997, consid. 1c). 
2.3 In queste condizioni, il termine di trenta giorni ha iniziato a decorrere sabato 25 febbraio 2006 ed è venuto a scadere lunedì 27 marzo 2006, l'ultimo giorno del termine essendo una domenica (art. 32 cpv. 1 e 2 OG). Dal momento che il ricorso di diritto amministrativo è stato consegnato alla Posta svizzera soltanto il 28 marzo 2006 ed è pervenuto al Tribunale giudicante il giorno successivo, esso è tardivo. Non essendo inoltre, per quanto detto, le circostanze fatte valere dall'amministrazione di natura tale da eventualmente giustificare una restituzione del termine omesso (art. 35 in relazione con l'art. 135 OG), il ricorso è irricevibile. 
3. 
Poiché il giudizio impugnato concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006 [cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 535/05 del 7 dicembre 2006, consid. 2 e 7]). 
Per questi motivi, il Tribunale federale, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG, pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 20 marzo 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: