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[AZA 0] 
C 25/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Cassina, cancelliera 
 
Sentenza del 20 ottobre 2000 
 
nella causa 
C.________, ricorrente, 
 
contro 
Cassa disoccupazione FLMO, Via S. Gottardo 51, Massagno, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- La Cassa disoccupazione del Sindacato dell'industria, della costruzione e dei servizi (FLMO) di Lugano ha posto C.________ a più riprese al beneficio di indennità di disoccupazione tra il luglio 1995 e l'ottobre 1998. Venuto a conoscenza del fatto che l'interessata, unitamente al marito, dal 13 giugno 1996 era stata socia della M.________ e dal 9 dicembre 1997 lo era della I.________, società per le quali aveva pure esercitato diverse competenze lavorative, l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino (UCL), per provvedimento 25 novembre 1998, l'ha ritenuta non idonea al collocamento a far tempo dal 13 giugno 1996. 
L'amministrazione ha ritenuto che ella avesse un interesse nell'attività commerciale delle succitate società e che fosse stata e fosse impegnata a cercare alle stesse sbocchi economici. Impugnata, la decisione d'incollocabilità è poi stata confermata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con pronunzia del 4 gennaio 2000 e dal Tribunale federale delle assicurazioni mediante sentenza di data odierna. 
Con decisione 28 dicembre 1998 la Cassa disoccupazione FLMO ha quindi ordinato la restituzione di fr. 61 668. 55 corrispondenti alle indennità di disoccupazione indebitamente percepite dall'assicurata per il periodo dal 13 giugno 1996 al 31 ottobre 1998. 
 
B.- Contro quest'ultimo atto amministrativo l'interessata si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, statuendo per giudice unico con pronunzia 4 gennaio 2000, ne ha rigettato l'impugnativa. 
 
C.- C.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo, completato da un successivo scritto del 31 gennaio 2000, con il quale chiede in sostanza di essere ritenuta idonea al collocamento e di essere posta al beneficio delle indennità di disoccupazione sino alla scadenza del termine quadro. 
Mentre la Cassa propone la disattenzione del gravame, il Segretariato di Stato dell'economia ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema relativo al diritto della Cassa di esigere il rimborso delle prestazioni corrisposte all'assicurata nel periodo dal 13 giugno 1996 al 31 ottobre 1998 a seguito della decisione dell'UCL del 25 novembre 1998. Non possono invece più essere messi in discussione i motivi per cui l'UCL ha decretato inidoneità al collocamento dell'interessata a far tempo dal 13 giugno 1996, la relativa decisione 25 novembre 1998 essendo stata confermata dall'istanza giudiziaria cantonale e da quella federale ed essendo pertanto cresciuta in giudicato. 
 
2.- a) Nell'impugnata pronunzia il primo Tribunale ha già illustrato le norme disciplinanti il tema controverso, indicando segnatamente le condizioni per le quali la Cassa, giusta l'art. 95 LADI, è tenuta ad esigere la restituzione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto. Pure esattamente ha ricordato come tale restituzione sia possibile solo quando sono adempiuti i presupposti che consentono il riesame o la revisione della decisione formalmente cresciuta in giudicato con la quale la relativa prestazione era stata accordata, osservato come tale principio sia pure di regola applicabile anche nell'ipotesi in cui le prestazioni sono state concesse senza fare oggetto di un provvedimento formale (cfr. DTF 122 V 21 consid. 3a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 111 V 332 consid. 1, 110 V 178 consid. 2a, 107 V 181 consid. 2). 
 
 
A detta esposizione può quindi essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
b) Sono pure state indicate in modo convincente le ragioni che legittimano l'atto amministrativo con il quale la Cassa ha preteso il rimborso delle indennità di disoccupazione corrisposte all'interessata. 
In particolare, vista la decisione di incollocabilità a far tempo dal 13 giugno 1996 resa dall'UCL, accertato quindi il mancato soddisfacimento di uno dei presupposti - l'idoneità al collocamento - che cumulativamente devono essere adempiuti per l'erogazione delle indennità (art. 8 cpv. 1 lett. f e art. 15 cpv. 1 LADI; cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a), giustamente l'opponente ha ritenuto essere state le medesime versate a torto e ha proceduto di conseguenza a reclamarne la restituzione dall'insorgente. 
 
3.- Per le considerazioni che precedono, non rientrano nel tema del contendere e non sono quindi meritevoli di più ampio esame gli argomenti sollevati da C.________ con specifico riferimento al diritto alle prestazioni e, in particolare, all'idoneità ad essere collocata nel periodo controverso. 
Né in particolare l'assicurata può essere seguita laddove implicitamente sostiene la sua buona fede. Della medesima non ci si può in effetti prevalere in sede di procedura di restituzione, ma se del caso unicamente in un procedimento di condono dell'obbligo di rimborso giusta l'art. 95 cpv. 2 LADI, al riguardo del quale questo Tribunale non può tuttavia pronunciarsi in difetto di una precedente presa di posizione dell'amministrazione (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a). 
 
 
4.- Ne discende che a ragione le precedenti istanze, vista la decisione di incollocabilità dell'UCL e, di conseguenza, considerato le prestazioni essere state, nel periodo successivo al 13 giugno 1996, concesse manifestamente a torto, rispettivamente - dato l'importo erogato - rivestire la rettifica un'importanza notevole, hanno reputato doverne essere reclamato il rimborso (cfr. DTF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 271 consid. 2, 273 consid. 4 e 368 consid. 3 con riferimenti). 
Il gravame s'appalesa pertanto manifestamente infondato e va disatteso, mentre meritano conferma il giudizio impugnato e il provvedimento da esso tutelato. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata giusta l'art. 36a OG in relazione con l'art. 135 OG
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio cantonale del lavoro, Bellinzona, e al 
 
 
Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 20 ottobre 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
La Cancelliera :