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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1P.294/2005 /biz 
 
Sentenza del 20 ottobre 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Eusebio e Ramelli, giudice supplente, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
Comune di Caslano, 
ricorrente, 
rappresentato dal Municipio e patrocinato dagli 
avv. dott. Fulvio Pelli e avv. Francesco Laghi, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Gran Consiglio del Cantone Ticino, 
6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
piano direttore cantonale, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il 21 marzo 2005 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Nell'ambito della procedura di aggiornamento del piano direttore cantonale, volta a recepire i risultati dello studio pianificatorio sull'attraversamento viario di Magliaso e Caslano, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha adottato alcune schede di coordinamento relative al piano dei trasporti del Luganese. Tra queste vi erano la scheda-oggetto n. 12.23.1.15.b di categoria dato acquisito concernente la prima fase della ristrutturazione viaria della strada cantonale principale nella tratta Vallone di Agno - Ponte Tresa, nonché la scheda-oggetto n. 12.23.1.15.c di categoria risultato intermedio relativa alla seconda fase dell'opera. Le schede sono state pubblicate dal 13 maggio al 12 giugno 2002 presso le cancellerie dei Comuni interessati. L'avviso della pubblicazione precisava che contro la prima scheda-oggetto era dato il ricorso al Gran Consiglio, mentre la seconda, pubblicata a titolo informativo, non era impugnabile. 
Il Comune di Caslano è insorto con un ricorso dell'11 luglio 2002 contro il provvedimento pianificatorio. Asseriva che la popolazione non era stata sentita come imponevano le legislazioni federale e cantonale e, nel merito, che la scheda di categoria dato acquisito e quella di categoria risultato intermedio riguardavano il medesimo tratto stradale ma erano tra di loro contraddittorie; aggiungeva che le opere ivi previste erano inadeguate e lo penalizzavano in modo eccessivo. 
 
B. 
Il Gran Consiglio ha respinto il ricorso nella seduta del 21 marzo 2005, invitando il Consiglio di Stato "a procedere ai sensi dei considerandi del punto 2.2.4" del rapporto n. 5392 R, datato 10 marzo 2005, della sua Commissione speciale per la pianificazione del territorio. Questo rapporto dava atto della contraddizione esistente tra le schede di dato acquisito n. 12.23.1.15.b e di risultato intermedio n. 12.23.1.15.c quanto al tracciato della strada di collegamento principale fra la Magliasina e Ponte Tresa. In considerazione dell'impegno che il Comune di Caslano avrebbe dovuto affrontare per realizzare gli allacciamenti di servizio, che sarebbero stati diversi a seconda della soluzione scelta, esso chiedeva al Consiglio di Stato di dare priorità al chiarimento delle intenzioni di fondo, scegliendo definitivamente il percorso stradale per il tratto in questione. 
 
C. 
II Comune di Caslano insorge davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico del 6 maggio 2005 fondato sulla violazione dell'autonomia comunale e degli art. 9, 29, 30 e 35 Cost. Chiede l'annullamento della decisione del Gran Consiglio e, in via principale, l'accoglimento del ricorso proposto in sede cantonale contro la scheda di piano direttore e il rinvio della causa al Consiglio di Stato affinché riprenda lo studio per la ristrutturazione viaria contestata, tenendo conto dei considerandi del rapporto della Commissione speciale. In via subordinata il ricorrente postula la semplice trasmissione dell'incarto al Gran Consiglio per una nuova decisione. 
 
D. 
II Consiglio di Stato, dichiarando di agire per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, ha presentato una risposta del 18 luglio 2005 proponendo di respingere il ricorso nella misura della sua ricevibilità. 
Il ricorrente ha ribadito la propria posizione con le osservazioni del 6 settembre 2005. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 La decisione con la quale il Gran Consiglio statuisce sui ricorsi contro il piano direttore è definitiva (art. 18 cpv. 5 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990, LALPT) e non è impugnabile con il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 34 cpv. 1 e 3 LPT). Nulla osta pertanto all'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 e 84 cpv. 2 OG. 
 
1.2 II ricorrente fonda il gravame principalmente sulla violazione della propria autonomia. La scheda di piano direttore, adottata dal Governo e confermata dal Parlamento con la decisione impugnata, è vincolante per il Comune di Caslano (art. 9 cpv. 1 LPT e 22 cpv. 1 LALPT), il quale è pertanto toccato nella sua veste di detentore del potere pubblico ed è legittimato a proporre il gravame secondo l'art. 88 OG (DTF 119 Ia 285 consid. 3b; sentenza 1P.55/2003 del 15 aprile 2003, consid. 2.2, in: RDAT II-2003, n. 41, pag. 151 seg.). 
 
1.3 Anche quando statuisce su ricorsi di diritto pubblico fondati sull'autonomia comunale il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto ma, per il cosiddetto principio dell'allegazione, esamina soltanto le censure proposte e motivate in modo chiaro e preciso, conformemente ai dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ia 73 consid. 2a, 80 consid. 1b, 315 consid. 1b). Il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata violi l'autonomia del ricorrente o sia altrimenti lesiva delle norme invocate (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). 
 
1.4 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 132 I 68 consid. 1.5, 129 I 173 consid. 1.5). Nella misura in cui il ricorrente chiede più dell'annullamento della decisione impugnata, segnatamente la riforma della stessa con il rinvio della causa al Governo per nuovi studi sulla ristrutturazione viaria, il gravame è inammissibile. 
 
1.5 II ricorrente ritiene "assurdo" e lesivo dell'art. 30 Cost. il fatto che il Consiglio di Stato abbia presentato una risposta agendo per sé stesso e quale rappresentante dell'autorità giudicante. A suo dire, la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, del 17 dicembre 2002 (LGC) regolerebbe la questione della rappresentanza solo dal punto di vista politico-istituzionale e non da quello giudiziario, per il quale si applicherebbe esclusivamente la legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm). 
In realtà, contrariamente a quest'assunto, gli art. 112 e 113 LGC, invero non esplicitamente richiamati dal ricorrente, definiscono i rapporti dei due organi dello Stato proprio nell'ambito ricorsuale, mentre gli art. 75 segg. LPamm non regolano espressamente la questione. L'art. 113 LGC, che porta il titolo marginale "Rappresentanza", stabilisce infatti che di regola, fatte salve decisioni diverse, "il Consiglio di Stato rappresenta il Gran Consiglio per ogni atto procedurale e provvede segnatamente alla redazione degli allegati scritti". Questa situazione può effettivamente suscitare perplessità se il Consiglio di Stato è nel contempo parte nel procedimento, come nel caso qui in esame. L'organo esecutivo ha però assunto questo doppio ruolo solo davanti al Tribunale federale, dopo l'emanazione della decisione impugnata con il ricorso di diritto pubblico, sulla quale la criticata circostanza non ha perciò influito. L'unica conseguenza che se ne deve trarre è che l'allegato di risposta va letto tenendo conto del fatto che esprime anche il parere dell'autorità resistente, la quale solitamente si propone di difendere il proprio operato. 
 
1.6 Visti i quesiti in discussione e in considerazione dell'accoglimento del gravame sulla base dei considerandi che seguono, il presente giudizio può essere pronunciato senza che sia necessario dare seguito alla richiesta del ricorrente di richiamare l'incarto cantonale completo. 
 
2. 
L'art. 50 cpv. 1 Cost. garantisce l'autonomia comunale nella misura prevista dal diritto cantonale. Il Comune beneficia pertanto di autonomia tutelabile in quelle materie che la legislazione cantonale non disciplina in modo esaustivo, ma lascia in tutto o in parte al relativo ordinamento comunale, conferendogli una notevole libertà di decisione (DTF 131 I 333 consid. 4.4.1, 129 I 313 consid. 5.2 e rinvii). 
 
2.1 II Comune ricorrente afferma di essere autonomo per l'art. 16 cpv. 2 Cost./TI e, in materia di allestimento del piano regolatore comunale, in forza degli art. 24 segg. LALPT. A ragione. I Comuni ticinesi fruiscono in effetti di autonomia tutelabile, tra l'altro, in vasti settori nel campo edilizio e della pianificazione del territorio, pur dovendosi attenere al piano direttore cantonale (DTF 103 Ia 468 consid. 2; sentenza 1P.675/2004 del 12 luglio 2005, consid. 2.2 e rinvii, in: RtiD II-2005, n. 16, pag. 100 segg.). Questo piano può invero restringere il campo di manovra del Comune, il quale, ove ciò accada, ha però la facoltà d'insorgere con ricorso di diritto pubblico per violazione della propria autonomia (DTF 119 Ia 285 consid. 4c; sentenza 1P.675/2004 citata, consid. 2.3). 
 
2.2 Prevalendosi della sua autonomia, il Comune può tra l'altro far valere la violazione del diritto cantonale o comunale autonomo ed esigere che le autorità cantonali di ricorso o di vigilanza osservino da un lato i limiti formali posti dalla legge al loro intervento e, dall'altro lato, applichino in modo corretto il diritto materiale determinante. Il Comune può invocare anche la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) e del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), non però a titolo indipendente ma soltanto in stretta connessione con quella della sua autonomia (DTF 129 I 313 consid. 4.1 e rinvii). Quando il ricorso con cui si invoca la violazione dell'autonomia comunale è fondato su norme di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina liberamente la decisione impugnata, mentre restringe la sua cognizione all'arbitrio con riferimento a norme di rango inferiore, all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti (DTF 131 I 91 consid. 1, 129 I 290 consid. 2.3, 128 I 3 consid. 2b). 
 
3. 
Il ricorrente rimprovera al Gran Consiglio di avere violato l'art. 29 Cost. per non avere dato seguito alla sua richiesta di eseguire un sopralluogo e di fare allestire una perizia. 
Il diritto di essere sentito comprende tra l'altro il diritto per le parti di offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e riguardino punti rilevanti per il giudizio (DTF 129 II 497 consid. 2.2, 126 I 15 consid. 2a/aa e rispettivi rinvii). Limitandosi a rilevare che le prove richieste sono di principio ammesse dall'art. 19 LPamm, il ricorrente non pretende né spiega per quale motivo la loro assunzione sarebbe stata importante, né adduce quali fatti avrebbero permesso di accertare. Il ricorrente non sostanzia maggiormente il proprio gravame nemmeno con le osservazioni del 6 settembre 2005, nelle quali si limita a contestare la tesi dell'apprezzamento anticipato formulata dal Consiglio di Stato con la risposta. Su questo punto il ricorso non adempie quindi i requisiti di motivazione previsti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG ed è pertanto inammissibile. 
 
4. 
II Comune ricorrente rileva che l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio non ha trasmesso ai deputati del Parlamento ticinese la sua presa di posizione del 16 marzo 2005 sul rapporto commissionale (nella quale sosteneva che, una volta accertata la contraddizione tra le due schede pubblicate, la sola alternativa possibile era di accogliere il ricorso e rinviare gli atti al Consiglio di Stato oppure di riformare la decisione impugnata). Poiché al Consigliere di Stato direttore del Dipartimento del territorio è invece stato concesso di esprimersi durante la seduta del Parlamento, sarebbero stati disattesi, al dire del ricorrente, il precetto della parità ed equità di trattamento in ambito procedurale (art. 29 cpv. 1 Cost.) nonché il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). 
 
4.1 II Consiglio di Stato dubita in primo luogo che il ricorrente abbia un interesse pratico ed attuale all'esame di questa censura, dal momento che la questione non influirebbe sull'esito della causa; obietta inoltre che non sono invocate disposizioni cantonali e che l'art. 29 Cost. non impone agli organi del Gran Consiglio di dare seguito a "richieste spontanee delle parti" ad istruttoria conclusa. 
Queste obiezioni non sono fondate. D'un canto la natura formale del diritto di essere sentiti comporta di massima, in caso di una sua violazione, l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 122 II 464 consid. 4a). D'altro canto la norma costituzionale costituisce una garanzia procedurale minima che prescinde dal diritto cantonale e che è esaminata con cognizione piena dal Tribunale federale (DTF 126 I 15 consid. 2a e rinvii). 
 
4.2 In secondo luogo l'esecutivo cantonale si chiede se il Gran Consiglio ticinese, quando esplica funzioni giurisdizionali, sia un tribunale indipendente e imparziale nel senso degli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. e se sia quindi tenuto a rispettare le esigenze del processo equo. 
L'interrogativo, per interessante che sia, esce dal quadro di questa causa, che, come detto in ingresso (cfr. consid. 1.3), è limitato all'esame delle censure ricorsuali sollevate. Il Comune di Caslano non lamenta violazioni specifiche dell'art. 6 CEDU e dell'art. 30 Cost., limitandosi a menzionare quest'ultima norma soltanto in entrata. Del resto, anche nelle osservazioni alla risposta governativa, pur raccogliendo l'interrogativo posto dal Consiglio di Stato, il ricorrente ribadisce che le garanzie procedurali invocate sono quelle istituite dall'art. 29 Cost., che pertengono al diritto di essere sentiti in senso lato e come tali vanno rispettate anche dalle autorità amministrative - il cpv. 1 della norma lo dice espressamente - non solo dai tribunali (DTF 130 I 388 consid. 4 pag. 393 e rinvio; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 2a ed., Berna 2006, vol. II, pag. 605, n. 1319). 
 
4.3 L'art. 29 cpv. 2 Cost. assicura alla parte la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che la tocca nella sua situazione giuridica e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sul risultato, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 129 V 73 consid. 4.1, 127 III 576 consid. 2c, 126 I 15 consid. 2a/aa e rinvii). Il diritto di essere sentiti riguarda innanzitutto le questioni di fatto. Le parti hanno eventualmente il diritto di esprimersi sulle questioni di diritto qualora l'autorità giudicante intenda fondarsi su norme che non potevano ragionevolmente essere prese in considerazione o disponga di un potere di apprezzamento particolarmente ampio oppure qualora la situazione giuridica sia cambiata. L'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce in linea di massima il diritto di pronunciarsi su di un progetto di decisione che fa seguito a una procedura d'istruzione (DTF 129 II 497 consid. 2.2 e rinvii). 
Al proposito, per la sussunzione giuridica della fattispecie, occorre riassumere preliminarmente le varie fasi della procedura svoltasi davanti al Gran Consiglio. 
4.3.1 L'11 luglio 2002 il Comune di Caslano ha presentato il ricorso contro la scheda del piano direttore. Risulta poi dagli atti che il 10 luglio 2003, dopo avere preso conoscenza del messaggio n. 5392 del Consiglio di Stato, i rappresentanti del Comune sono stati sentiti oralmente da un gruppo della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, incaricata di istruire la pratica. II 16 gennaio 2004 il ricorrente ha inoltre fatto uso della facoltà concessagli di presentare osservazioni ancora sul messaggio citato, sull'esito dell'audizione orale e su una successiva presa di posizione del Consiglio di Stato. 
Terminata l'istruzione, il 10 marzo 2005 la Commissione speciale ha reso il rapporto n. 5392 R, che conteneva alcune considerazioni di carattere generale sul piano dei trasporti del Luganese, sul piano viario del Basso Malcantone e sulla procedura di ricorso, proseguiva con l'esame dei singoli gravami e concludeva con i progetti delle decisioni che il Gran Consiglio avrebbe dovuto adottare, tra le quali vi era la proposta di respingere il gravame del ricorrente. Questi, il 16 marzo 2005, ha inviato alla Segreteria del Gran Consiglio una breve presa di posizione riferita al rapporto citato, chiedendo ch'essa fosse distribuita a tutti i deputati in vista della discussione plenaria. Nella seduta del 21 marzo 2005, il Gran Consiglio ha aderito alle proposte della sua Commissione speciale, respingendo il ricorso del Comune di Caslano. Durante la discussione hanno preso la parola il relatore commissionale e il Consigliere di Stato direttore del Dipartimento del territorio. Con una lettera del 12 aprile 2005 il Segretario generale del Gran Consiglio ha informato il ricorrente che l'Ufficio presidenziale del Parlamento non aveva distribuito la presa di posizione del 16 marzo 2005 ai deputati "a ragione dello stadio della procedura ricorsuale in cui ci si trovava". 
4.3.2 La cronologia degli atti della procedura mostra che fino al termine della fase d'istruzione il ricorrente ha avuto modo di esprimersi per scritto e oralmente, in ossequio alla garanzia costituzionale di essere sentiti. Al Comune di Caslano non è invece stato concesso di pronunciarsi ancora sul rapporto n. 5392 R della Commissione speciale, giacché il contenuto del suo scritto 16 marzo 2005 non è pervenuto ai deputati. Infatti, il corollario ovvio della facoltà di una parte di esprimersi è che la sua presa di posizione sia effettivamente portata a conoscenza dell'autorità chiamata a decidere, se del caso dell'intero consesso. 
4.3.3 Tuttavia, nella sostanza il rapporto in questione costituiva il progetto di decisione che la Commissione speciale ha steso al termine dell'istruzione della causa; esso è stato sottoposto durante la seduta del 21 marzo 2005 al Gran Consiglio, il quale, perlomeno per quanto attiene all'oggetto di questa procedura, lo ha approvato tale e quale e, con il rinvio esplicito del dispositivo, lo ha fatto divenire parte integrante della propria decisione (cfr. Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 382). In forza della giurisprudenza citata (cfr. DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 505), il ricorrente, che non invoca disposizioni particolari del diritto cantonale, non può dedurre direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. il diritto di pronunciarsi su di un atto simile, che non deve nemmeno essere comunicato alla parte ricorrente prima della decisione granconsigliare (cfr. Borghi/Corti, loc. cit.). 
4.3.4 II ricorrente invoca anche l'art. 29 cpv. 1 Cost., per il quale ognuno ha diritto alla parità di trattamento nei procedimenti amministrativi. Questa norma ha codificato un principio già riconosciuto dalla prassi (cfr. 126 V 244 consid. 4c). Essa persegue lo scopo di assicurare il contraddittorio, impedendo che una parte in un procedimento amministrativo, non necessariamente giudiziario, sia avvantaggiata rispetto all'altra. Nelle procedure di ricorso, anche l'autorità inferiore che ha emanato la decisione impugnata può essere assimilata, sotto il profilo procedurale, a una parte, per esempio quando partecipa allo scambio degli scritti. La violazione di questo precetto di uguaglianza può quindi in particolare manifestarsi quando una parte non può prendere posizione sulle allegazioni dell'altra, importanti per il giudizio (cfr. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi, Berna 2000, pag. 107 segg.). 
Pur non avendo di principio il ricorrente il diritto di prendere posizione sul progetto di decisione preparato dalla Commissione speciale del Gran Consiglio, ci si può effettivamente chiedere se le modalità con le quali è stata condotta nel caso specifico l'ultima fase del processo decisionale non ledano comunque l'art. 29 Cost., poiché solo al rappresentante dell'autorità inferiore, parte nella procedura di ricorso, è stata data la possibilità di esprimersi sul rapporto della Commissione speciale, mentre al ricorrente, sebbene lo avesse chiesto espressamente, tale opportunità è stata negata. Il Consiglio di Stato pare esserne consapevole, laddove osserva che "la circostanza può senz'altro configurare, almeno di fatto, una disparità di trattamento". 
La questione è invero complessa, perché il Consigliere di Stato interessato ha partecipato alla seduta del Parlamento come rappresentante dell'autorità resistente nella procedura di ricorso, ma anche nella veste di membro del Governo, che assiste alle deliberazioni e ha per legge la facoltà d'intervenire (art. 137 LGC). Tutto sommato essa può rimanere indecisa, dal momento che iI ricorso va comunque accolto nel merito. 
 
5. 
II tema di merito centrale, già proposto in sede cantonale, ruota attorno alla contraddizione tra la scheda-oggetto di dato acquisito n. 12.23.1.15.b e la scheda-oggetto di risultato intermedio n. 12.23.1.15.c. 
 
5.1 La scheda-oggetto di dato acquisito n. 12.23.1.15.b prevede la realizzazione di una circonvallazione in galleria a Magliaso e l'adattamento della strada di collegamento principale nella tratta Magliasina-Colombera in territorio di Caslano. Precisa che gli allacciamenti alla rete viaria principale verranno assicurati unicamente dalle strade di urbanizzazione comunali, le quali andranno pianificate facendo riferimento allo studio del marzo 2001 relativo all'attraversamento viario di Magliaso e di Caslano nell'ambito del piano dei trasporti del Luganese. Queste strade di servizio comunali dovranno essere funzionali al momento della messa in opera degli interventi sulla strada di collegamento principale. 
La scheda-oggetto di risultato intermedio n. 12.23.1.15.c prevede, in una seconda fase, la realizzazione di una circonvallazione in galleria anche in territorio di Caslano, segnatamente nel tratto Magliasina-Colombera, che si raccorderà a quella di Magliaso. L'opportunità di questi interventi andrà verificata alla luce dei risultati che daranno i provvedimenti della prima fase, in particolare quelli descritti nella scheda di dato acquisito n. 12.23.1.15.b. 
 
5.2 II Comune di Caslano sostiene, in breve, che il contenuto delle due schede è contraddittorio, come ha d'altronde rilevato anche la Commissione speciale per la pianificazione del territorio. Da un lato è data definitivamente per acquisita la soluzione a cielo aperto lungo la strada di collegamento principale, che lo obbliga a predisporre una rete viaria di servizio per gli allacciamenti locali, mentre dall'altro è prevista un'ulteriore circonvallazione in galleria, che annulla la soluzione di dato acquisito, rendendo inutili gli allacciamenti ch'essa comporta, ed esige opere comunali diverse. Ciò impedisce al Comune di eseguire la pianificazione locale sulla base della LALPT, violando conseguentemente la sua autonomia. 
II Consiglio di Stato, nella risposta al ricorso, nega la contraddizione, asserendo in sostanza che le due schede si riferiscono a fasi successive del medesimo intervento. 
 
5.3 Nel rapporto della Commissione speciale, al capitolo 2.2.4 intitolato "Contraddizione fra le schede 12.23.1.15.b e 12.23.1.15.c" si legge quanto segue: 
"Quindi non si può fare a meno di constatare che la parte concernente il Comune di Caslano descritta nella scheda di categoria dato acquisito 12.23.1.15.b e nella scheda di categoria risultato intermedio 12.23.1.15.c è contraddittoria. Infatti la prima scheda considera come dato acquisito la sistemazione della strada di collegamento principale e in particolare la necessità di assicurare gli allacciamenti alla rete viaria principale mediante le strade di urbanizzazione comunali. D'altro canto nella scheda 12.23.1.15.c, prevedendo una galleria dalla Magliasina alla Colombera, le finalità delle misure fiancheggiatrici per la conduzione del traffico locale (che in questa scheda non sono menzionate) presumibilmente saranno diverse. A seconda dei tempi di realizzazione della galleria fra la Magliasina e la Colombera, le misure previste dalla scheda 12.23.1.15.b potrebbero avere carattere piuttosto provvisorio. L'impostazione data dal Consiglio di Stato, cioè quella di considerare la galleria come un intervento successivo e non alternativo a quello di adattamento della strada principale, non può essere condivisa perché non tiene conto a sufficienza dell'impegno per il Comune di Caslano nel realizzare strade di servizio. L'intenzione di fondo deve essere stabilita in modo vincolante già oggi, semmai potrà essere presa in considerazione una realizzazione a tappe. Conoscendo l'idea di base, il Comune di Caslano sarà in grado di predisporre le misure collaterali sul suo territorio che verosimilmente saranno diverse a seconda delle scelte fatte." 
6. La Commissione speciale ha quindi stabilito che le opere previste sul territorio di Caslano nelle due schede sono contraddittorie e che il Comune, chiamato a realizzare le strade di servizio, deve prima conoscere l'impostazione vincolante di base, perché gli interventi onerosi ch'esso sarà chiamato a realizzare saranno diversi a seconda della soluzione adottata. Non solo, i commissari hanno respinto espressamente l'obiezione del Consiglio di Stato, proposta anche davanti al Tribunale federale, secondo la quale la galleria sarebbe un intervento successivo, e non alternativo, all'adattamento della strada principale esistente. In altre parole, su questi aspetti il rapporto della Commissione speciale ha riconosciuto in modo incontrovertibile la fondatezza delle contestazioni del Comune di Caslano. 
 
Poiché, come s'è visto, tale rapporto costituisce parte integrante della decisione del Gran Consiglio, è quindi l'atto impugnato medesimo, nella sua motivazione, a dare in sostanza ragione al ricorrente sulla questione controversa. Il Tribunale federale non può che prenderne atto, senza dovere esaminare oltre la validità dei motivi della decisione granconsigliare e la fondatezza delle argomentazioni governative. Nondimeno, con il dispositivo n. 1 il Gran Consiglio ha formalmente respinto il ricorso del Comune di Caslano e ha invitato il Consiglio di Stato "a procedere ai sensi dei considerandi del punto 2.2.4". Nella parte finale di tale considerando la Commissione speciale ha in effetti ritenuto che la contraddizione delle due schede pubblicate non imponesse l'accoglimento del ricorso del Comune di Caslano; ribadita la necessità di "scegliere definitivamente il percorso della strada principale fra la Magliasina e Ponte Tresa", prima di proseguire la pianificazione, essa ha considerato sufficiente invitare il Consiglio di Stato a "dare priorità a questa scelta". 
A ragione il ricorrente afferma pertanto che, nelle circostanze citate, il suo ricorso poteva soltanto essere accolto e conclude che il dispositivo della decisione del Gran Consiglio è arbitrario siccome in contrasto stridente con la motivazione. 
 
6.1 Secondo la giurisprudenza, nella nozione di arbitrio rientra infatti anche la contraddittorietà della decisione cantonale impugnata (cfr., in generale sulla nozione di arbitrio, DTF 132 III 209 consid. 2.1, 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1 e rinvii). La contraddizione può manifestarsi internamente nei motivi (DTF 109 Ia 19 consid. 5f pag. 29, 106 Ia 337 consid. 2 pag. 339, 103 Ia 26 consid. 1) oppure tra i motivi e il dispositivo (DTF 103 Ia 182 consid. 2c/bb, pag. 190). Nel caso in esame è quest'ultima ipotesi a realizzarsi. La contraddizione è in effetti manifesta poiché il Gran Consiglio, pur ritenendo che l'organo esecutivo doveva dare la priorità alla scelta definitiva del percorso della strada principale sul territorio di Caslano, stabilendo in modo vincolante il tracciato prima di procedere con altri passi pianificatori, ha contemporaneamente respinto il ricorso proposto contro la scheda di dato acquisito, che comportava già una scelta. Simile contraddizione è costitutiva d'arbitrio e conduce all'annullamento della decisione impugnata. 
 
7. 
Per i motivi che precedono il ricorso deve quindi essere accolto, nella misura della sua ammissibilità. Lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento della tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG), ma dovrà versare al ricorrente, che non dispone di un servizio giuridico proprio e si è avvalso del patrocinio di avvocati, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG; DTF 125 I 182 consid. 7). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. 
 
2. 
Non si preleva una tassa di giustizia. 
 
3. 
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4. 
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 20 ottobre 2006 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: