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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1181/2013,  
 
2C_1182/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 dicembre 2013  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.  
 
Oggetto 
2C_1181/2013  
Imposta cantonale 2006, 
 
2C_1182/2013  
Imposta federale diretta 2006, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 ottobre 2013 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione su reclamo del 30 gennaio 2013 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Città ha confermato la tassazione IFD e IC 2006 emessa il 9 novembre 2011 nei confronti di A.________ e della consorte, nella quale aveva, tra l'altro, aggiunto ai proventi dichiarati dai contribuenti altri redditi per complessivi fr. 600'000.--. A parere del fisco, dal calcolo delle entrate e delle uscite della coppia emergeva infatti un ammanco finanziario di quasi pari importo, legato all'acquisto di un immobile in Ticino. 
 
B.   
Il 30 ottobre 2013 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha a sua volta respinto il gravame presentato da A.________ contro la predetta decisione su reclamo e avallato l'opinione dell'autorità fiscale secondo la quale il contribuente non aveva comprovato l'asserito debito professato nei confronti del padre, residente all'estero; in particolare non era stata prodotta la prova che l'avente diritto del conto bancario, di cui era titolare una società estera e da cui era partito l'ordine di versamento, fosse effettivamente il padre. 
 
C.   
Il 12 dicembre 2013 A.________, rappresentato da uno studio fiduciario, ha presentato un "reclamo/ricorso" contro la sentenza cantonale, con cui chiede tra l'altro che il debito venga riconosciuto come tale e non esposto come reddito da altra fonte. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).  
 
1.2. Il ricorso, trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_965/2013 del 24 ottobre 2013, consid. 2 e rinvii), è stato registrato sotto i riferimenti 2C_1181/2013 e 2C_1182/2013 per distinguere le imposte cantonali e l'imposta federale diretta. Siccome lo stato di fatto e i quesiti giuridici sono identici, si giustifica tuttavia di congiungere gli incarti e di emanare un unico giudizio (sentenze 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente ha sottoposto a questa Corte una dichiarazione da cui risulterebbe in modo inequivocabile che l'avente diritto economico del conto bancario estero sarebbe il proprio padre.  
 
2.2. Per consolidata prassi, dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1 pag. 266; 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.). Nella fattispecie il ricorrente non spiega perché i presupposti previsti da tale norma sarebbero in concreto dati, non illustra cioè perché la produzione della dichiarazione in questione si è giustificata solo a seguito dell'emanazione della pronuncia impugnata: il documento allegato al proprio gravame è quindi irricevibile.  
 
3.  
 
3.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245.). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.).  
 
3.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti a spiegare perché il mezzo di prova esibito dinanzi a questa Corte non è stato sottoposto all'autorità precedente. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
4.   
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Le cause 2C_1181/2013 e 2C_1182/2013 sono congiunte. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo). 
 
 
Losanna, 20 dicembre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud