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[AZA 3] 
 
4P.303/1999 
 
          I  C O R T E  C I V I L E 
          *************************** 
 
21 marzo 2000  
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presi- 
dente, Corboz e Klett. 
Cancelliera: Gianinazzi. 
 
________ 
 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 7 dicembre 1999 
presentato da  Tiziano Ponti, Cureglia, patrocinato  
dall'avv. Dario Item, Lugano, contro la sentenza emanata il 
29 ottobre 1999 dalla  II Camera civile del Tribunale d'ap -  
pello del Cantone Ticino nella causa che lo oppone al  Tou -  
ring Club Svizzero, Vernier, patrocinato dall'avv. Carlo  
Vitalini, Lugano, in materia di contratto di locazione (ap- 
prezzamento delle prove); 
 
Ritenuto in fatto :  
 
A.-  
Il 1° gennaio 1995 Tiziano Ponti e il Touring  
Club Svizzero (TCS) hanno concluso un contratto avente per 
oggetto l'occupazione di un negozio (self service) intera- 
mente equipaggiato, con deposito e terrazza, sul terreno 
del Campeggio TCS "La Piodella" a Muzzano, e di una mescita 
di bevande alcoliche, anch'essa completamente equipaggiata. 
Tale accordo, la cui durata è stata inizialmente fissata in 
un anno, prevedeva indicativamente anche le condizioni per 
l'affitto 1996; all'art. 4, sotto il titolo "Rescissione e 
rinnovo" si poteva inoltre leggere: 
 
          "Almeno sei mesi prima della scadenza del 
          contratto d'affitto le parti devono avver- 
          tirsi per iscritto sulle loro intenzioni. 
          Un rinnovo tacito non è previsto e il pre- 
          sente contratto è concluso per una durata 
          determinata." 
 
       Le parti hanno formalizzato un'analoga pattuizione, 
il 28 dicembre 1995, per l'anno 1996; esse hanno fra l'al- 
tro modificato parzialmente l'art. 4 nel senso che le trat- 
tative fra le parti su un eventuale rinnovo del contratto 
avrebbero dovuto avvenire "almeno tre mesi prima della sca- 
denza". Il 28 novembre 1996 hanno stipulato un identico ne- 
gozio per tutto l'anno seguente. 
 
B.-  
In data 24 settembre 1997, usando un modulo  
ufficiale, il TCS ha notificato a Tiziano Ponti la disdetta 
del contratto con effetto a decorrere dal 31 dicembre se- 
guente. Dato che la stessa cosa era già accaduta nel 1995, 
Tiziano Ponti ha reagito come nel passato, richiedendo l' 
invio del nuovo contratto. Sennonché, questa volta, il TCS 
ha ribadito il carattere definitivo della disdetta, negando 
di aver mai alluso a una proroga automatica del contratto e 
rinviando al verbale di una discussione svoltasi il 2 di- 
cembre 1996 durante la quale, a proposito del contratto 
1997, si era stabilito ch'esso sarebbe stato concluso sulle 
stesse basi degli anni precedenti "sans renouvellement au- 
tomatique. Cette prolongation sera le dernier test pour un 
contrat de longue durée en cas de convenance et d'efficaci- 
té prouvées". Interrogato sui motivi della disdetta, il TCS 
si è riferito alla durata determinata del contratto, sca- 
dente il 31 dicembre 1997. 
 
       Adito da Tiziano Ponti con un'istanza volta alla 
dichiarazione di intempestività della disdetta nonché alla 
protrazione di sei anni del contratto, il 23 dicembre 1997 
l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bre- 
ganzona ha concesso una protrazione unica e definitiva sino 
al 31 dicembre 1998. 
 
       Il 23 gennaio seguente entrambe le parti si sono 
rivolte al Pretore del Distretto di Lugano: Tiziano Ponti 
chiedendo la protrazione del contratto per quattro anni e 
il TCS domandando l'annullamento della decisione dell'Uffi- 
cio di conciliazione. Il giudice ha qualificato il contrat- 
to in rassegna come una locazione a tempo indeterminato, 
rinnovabile di anno in anno. Con un'unica sentenza del 21 
maggio 1999 egli ha quindi respinto l'istanza del TCS, men- 
tre ha evaso quella di Tiziano Ponti dichiarando inefficace 
la disdetta del 24 settembre 1997, siccome in contrasto con 
il termine di preavviso di sei mesi previsto dalla legge 
nella locazione di locali commerciali e, in ogni caso, non 
fondata su motivi gravi, suscettibili di giustificare la 
deroga al predetto termine. 
 
C.-  
La II Camera civile del Tribunale d'appello  
del Cantone Ticino ha parzialmente accolto, il 29 ottobre 
1999, l'appello interposto dal TCS contro questa pronunzia, 
concludendo per una protrazione di due anni del contratto, 
a far data dal 1° gennaio 1998. 
 
D.-  
Contro questa decisione Tiziano Ponti è insor-  
to innanzi al Tribunale federale, il 7 dicembre 1999, tanto 
con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per ri- 
forma. Prevalendosi della violazione degli art.i 4 e 58 
vCost., nonché dell'art. 6 cpv. 1 CEDU, con il ricorso di 
diritto pubblico egli postula - previa concessione dell'ef- 
fetto sospensivo al gravame - l'annullamento della pronun- 
zia cantonale. Il 25 febbraio 2000 la controparte ha propo- 
sto l'integrale reiezione del gravame, mentre l'autorità 
cantonale non ha presentato alcuna osservazione. 
 
Considerando in diritto :  
 
1.-  
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di di-  
ritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima 
del parallelo ricorso per riforma. Nel caso in esame non 
v'è motivo di discostarsi da tale regola. 
 
       Orbene, considerato che l'introduzione del ricorso 
per riforma sospende l'esecuzione della decisione impugnata 
nei limiti delle conclusioni presentate (art. 54 cpv. 2 OG
e che in concreto il ricorrente, nel quadro di tale rimedio 
giuridico, domanda l'annullamento della pronunzia cantonale 
e la dichiarazione di nullità della disdetta, la sua ri- 
chiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo 
al ricorso di diritto pubblico diviene priva d'oggetto. 
 
2.-  
Alla Corte cantonale viene in sostanza rimpro-  
verato di aver statuito sulla protrazione della locazione 
nonostante il mancato esame di tale questione da parte 
dell'autorità inferiore, limitatasi a dichiarare la disdet- 
ta inefficace. A mente del ricorrente i giudici ticinesi, 
una volta convintisi della validità della suddetta disdet- 
ta, avrebbero infatti dovuto rinviare la causa alla prima 
istanza per nuovo giudizio sulla domanda di protrazione. 
Omettendo di procedere in tal senso, essi avrebbero non so- 
lo applicato arbitrariamente il diritto processuale canto- 
nale, bensì anche violato il diritto di essere sentito non- 
ché la garanzia al doppio grado di giurisdizione, così come 
quella ad un giudice imparziale (art. 4 e 58 vCost., art. 6 
cpv. 1 CEDU). 
 
3.-  
a) Orbene, l'art. 6 CEDU garantisce, per le  
controversie a carattere civile, l'accesso ai tribunali, 
mentre l'art. 58 vCost. sancisce il diritto ad un giudice 
costituzionale. Contrariamente a quanto pare ritenere il 
ricorrente, però, nessuna di queste norme impone che una 
vertenza sia esaminata in tutti i casi da più istanze giu- 
diziarie (DTF 117 Ia 378 consid. 4b e 382, cfr. anche 126 
II 71 consid. 3 non pubblicato). L'art. 6 CEDU si limita 
piuttosto a garantire l'accesso agli eventuali tribunali 
superiori - abbiano essi un potere di cognizione libero o 
limitato - conformemente alle relative norme sulla compe- 
tenza e a condizione che i presupposti legali siano adem- 
piuti (  Villiger, Handbuch der EMRK, 2aed., Zurigo 1999,  
pag. 273;  Peukert, Verfahrensgarantien und Zivilprozess,  
in: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationa- 
les Privatrecht, 1999, pag. 608). 
 
       Con riferimento alla fattispecie in rassegna ciò 
significa che, ai fini del giudizio sull'asserita violazio- 
ne delle norme convenzionali e costituzionali, occorre sta- 
bilire se la Corte cantonale ha applicato in maniera arbi- 
traria i disposti sulla competenza previsti dal diritto 
processuale cantonale. 
       b) La procedura per le controversie in materia di 
locazione di locali d'abitazione e commerciali è regolata 
dagli art. 404-415 CPC/TI. Giusta l'art. 404 cpv. 1 CPC/TI 
il ricorso contro la decisione dell'autorità di concilia- 
zione va proposto, con istanza scritta, al pretore del luo- 
go di situazione della cosa locata. A dipendenza del valore 
di causa la decisione del pretore può poi essere impugnata 
con un ricorso per cassazione oppure, come in concreto, con 
un appello (art. 307 segg. CPC/TI). 
 
       Il ricorrente non sostiene che l'azione da lui in- 
tentata in materia di locazione sia stata trattata in ma- 
niera sbagliata, in contrasto con la procedura prevista 
dalla legge o da autorità incompetenti. Dalla motivazione 
impugnata non emerge alcun motivo a sostegno dell'asserita 
interpretazione arbitraria delle già citate norme proces- 
suali - né, comunque, di altre - da parte della Corte can- 
tonale. Inoltre, il ricorrente non sostanzia conformemente 
alle esigenze di legge (art. 90 cpv. 1 lett. b OG) nemmeno 
la tesi secondo la quale i giudici del Tribunale d'appello 
avrebbero violato il diritto processuale cantonale pronun- 
ciandosi sul merito della vertenza, segnatamente sulla pro- 
trazione della locazione. 
 
       c) A questo proposito giovi rilevare come, nella 
misura in cui - riferendosi fra l'altro impropriamente alla 
DTF 99 Ia 322 consid. 4a - il ricorrente rimprovera alla 
Corte cantonale di essere venuta meno alla garanzia del 
doppio grado di giurisdizione per aver statuito sul merito 
della controversia, egli confonde il giudizio sul litigio 
con quello su singole domande o argomentazioni. 
 
       Dinanzi all'autorità di primo grado egli aveva 
chiesto la protrazione del rapporto di locazione per quat- 
tro anni. Dichiarata inefficace la disdetta del locatore, 
il Pretore non ha - evidentemente - avuto bisogno di esami- 
nare e decidere la domanda di protrazione, dato che in que- 
ste circostanze il contratto di locazione continuava ad 
esplicare i suoi effetti. Contrariamente a quanto pare ri- 
tenere il ricorrente - che però non sostanzia la sua tesi - 
dall'art. 4 vCost. non si può dedurre un principio secondo 
il quale ogni istanza adita è obbligata a chinarsi non solo 
sul merito del litigio, bensì su ogni singola domanda ri- 
spettivamente ogni singola argomentazione addotta dalle 
parti. I giudici non sono tenuti a trattare le questioni 
che, stando alla loro valutazione della fattispecie, risul- 
tano irrilevanti ai fini del giudizio. Se poi l'autorità di 
primo grado tralascia l'esame di un punto a causa di una 
valutazione giuridica erronea del caso, il suo errore può 
essere corretto proprio mediante l'impugnazione della deci- 
sione dinanzi all'autorità superiore d'appello, la quale, 
riesaminata liberamente la vertenza nei fatti e nel dirit- 
to, emana un nuovo giudizio. 
 
       In concreto, la causa avviata dal ricorrente è sta- 
ta giudicata da due istanze giudiziarie nel quadro di un 
procedimento conforme alle norme di legge, ciò che esclude 
una violazione della garanzia del doppio grado di giurisdi- 
zione. 
 
       Nulla muta, infine, il riferimento alla tesi di 
Anastasi (Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di 
procedura civile ticinese, 1981, pag. 51 e in particolare 
nota a piè di pagina n. 6); né questa citazione né, d'altro 
canto, l'argomentazione ricorsuale permettono infatti di 
capire per quale ragione la Camera civile del Tribunale 
d'appello avrebbe violato l'art. 4 vCost. statuendo sulla 
protrazione della locazione. 
 
4.-  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso  
di diritto pubblico deve pertanto venire disatteso. 
       Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono 
la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi 
 
i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e  
 
p r o n u n c i a :  
 
       1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso 
di diritto pubblico è respinto. 
 
       2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a 
carico del ricorrente, il quale rifonderà al resistente fr. 
2000.-- per spese ripetibili della sede federale. 
 
       3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e 
alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone 
Ticino. 
 
 
Losanna, 21 marzo 2000 
VIZ 
 
                    
In nome della I Corte civile  
                    
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:  
Il Presidente, 
 
La Cancelliera,