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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_181/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 21 marzo 2014  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
Helsana Assicurazioni SA,  
via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona, 
ricorrente, 
 
contro  
 
E.________, Italia, patrocinato dalla Federazione Utenti Sanità Pubblica UCM, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 31 gennaio 2014. 
 
 
Visto:  
il ricorso 3 marzo 2014 (timbro postale) di Helsana Assicurazioni SA contro il giudizio 31 gennaio 2014 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha annullato la decisione su opposizione 21 novembre 2013 dell'assicuratore malattia e gli ha rinviato la causa per complemento istruttorio e nuovo provvedimento, 
 
 
considerando:  
che la decisione di rinvio della Corte cantonale configura una decisione incidentale (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.1 pag. 480) separatamente impugnabile, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b), 
che un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF soltanto se non può essere eliminato successivamente con una favorevole decisione finale sul merito (DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 con riferimenti), 
che un simile pregiudizio non è però né invocato (sull'obbligo di motivazione al riguardo cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine con riferimenti) né è altrimenti riconoscibile (cfr. DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484), 
che in effetti, dopo gli ordinati accertamenti complementari, Helsana dovrà statuire di nuovo sul diritto a prestazioni senza che l'impugnata decisione esplichi effetto pregiudiziale per il merito della vertenza (DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484), 
che di conseguenza la condizione di ricevibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è data, 
che similmente nemmeno è possibile entrare nel merito del ricorso in virtù dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF poiché neppure a tal proposito la ricorrente fa valere o sostiene alcunché, 
che in ogni caso le parti potranno impugnare la decisione finale conformemente all'art. 93 cpv. 3 LTF
che di conseguenza il ricorso contro la decisione incidentale è manifestamente inammissibile e può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 (lett. a e b) LTF, 
che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che le spese giudiziarie (ridotte) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 21 marzo 2014 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Meyer 
 
Il Cancelliere: Grisanti