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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_191/2014 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 21 marzo 2014  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
N._________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 gennaio 2014. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 6 marzo 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 29 gennaio 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
considerando:  
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non contiene una conclusione precisa - non dice in particolare che cosa l'insorgente voglia con l'annullamento della pronuncia cantonale -, ma soprattutto perché non spiega minimamente perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamenti inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che in effetti il ricorrente non si confronta in alcun modo con le dettagliate motivazioni della Corte cantonale che ha segnatamente spiegato come le decisioni amministrative del 13 dicembre 2006 abbiano validamente fissato in via definitiva i contributi dovuti (per gli anni 2001-2004) quale persona esercitante attività lucrativa indipendente e abbiano (implicitamente) annullato e sostituito quella precedente del 5 dicembre 2006 che l'aveva invece qualificato come lavoratore dipendente, 
che pertanto il presente gravame si rivela manifestamente inammissibile e può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie, 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 21 marzo 2014 
 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Meyer 
 
Il Cancelliere: Grisanti