Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.22/2004 /bom 
 
Sentenza del 21 aprile 2004 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Kiss, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________ S.A., 
convenuta e ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Andrea Bersani, 
 
contro 
 
B.________, 
attore e opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 20 dicembre 2002 B.________ ha convenuto dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona la A.________ S.A., per la quale aveva lavorato dal 23 aprile 1992 al 31 agosto 2002, onde ottenere il pagamento di fr. 12'850.12. Tale importo equivaleva alla differenza tra i salari versatigli dal 1998 al 2002 - corrispondenti alla retribuzione della classe salariale B secondo il Contratto Nazionale Mantello per l'edilizia principale in Svizzera (di seguito CNM) - e quelli previsti per i lavoratori della classe Q, alla quale egli avrebbe a suo modo di vedere dovuto essere assegnato, dato che nel 1994 aveva conseguito il certificato federale di capacità quale muratore. 
 
Asserendo di non essere mai stata informata dell'ottenimento del citato certificato e che, in ogni caso, il lavoratore aveva sempre svolto solo l'attività di manovale e macchinista e non di muratore - presupposto per poter essere inserito nella classe Q - la convenuta si è opposta alle richieste di B.________. Essa ne ha pure rilevato la tardività, siccome avanzate solo dopo la fine del rapporto di lavoro. 
 
Con sentenza del 31 marzo 2003 il Pretore ha respinto l'azione. 
B. 
Adita dal soccombente, il 15 dicembre 2003 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato la pronunzia di primo grado accogliendo integralmente le pretese attoree. Premesso il carattere temerario della tesi secondo cui la convenuta non sarebbe stata a conoscenza del conseguimento del certificato di capacità da parte del lavoratore, la Corte cantonale gli ha infatti riconosciuto, a far tempo dal 1998, la retribuzione prevista dalla classe Q del CNM, nonostante il fatto ch'egli avesse, effettivamente, eseguito mansioni di manovale, macchinista e aiuto muratore. 
C. 
Postulando l'annullamento e la modifica della predetta decisione nel senso di una conferma delle conclusioni pretorili, il 13 gennaio 2004 la A.________ S.A. è insorta dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma. 
 
Nella risposta del 17 marzo 2004, B.________ ha proposto l'integrale reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (quale ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve tali eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citato). 
 
Nulla muta il richiamo all'art. 43 cpv. 4 OG, giusta il quale l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto (art. 43 cpv. 4 OG). Questo capoverso - contrariamente a quanto sembra credere la convenuta - non concede alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale; l'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione giuridica (sussunzione). In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge nulla a quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (DTF 129 III 618 consid. 3). 
2. Da questi principi discende l'inammissibilità di buona parte degli argomenti sollevati nel ricorso per riforma. 
2.1 Tale è il caso laddove la convenuta dichiara che il rapporto di lavoro sarebbe terminato il 30 settembre 2002 e non il 31 agosto 2002, come indicato nella sentenza impugnata. Questa circostanza troverebbe - a suo dire - una chiara conferma nella lettera del 6 dicembre 2002, prodotta agli atti e mai contestata. 
 
Ora, non si può non evidenziare come questa precisione di fatto sia stata formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale. Non risulta, infatti, che dinanzi alle due istanze cantonali la convenuta abbia mai contestato la durata del rapporto di lavoro, né essa sostiene il contrario. Questo basterebbe, di principio, a renderla irricevibile (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
Qualora si volesse invece ravvedere in quest'allegazione una censura di svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG, vale la pena di rilevare che la lettera citata nel gravame non è così precisa come dà ad intendere la convenuta. A prescindere dal fatto che in essa l'inizio del rapporto di lavoro viene situato - in modo manifestamente erroneo - nel 1982, per quanto concerne la fine dello stesso si legge solo che il lavoratore ha svolto la sua attività "fino allo scorso settembre", ciò che non esclude d'acchito la possibilità ch'egli abbia lavorato sino al 31 agosto 2002, come da lui sostenuto. Sia come sia, la convenuta - in contrasto con le esigenze di motivazione poste alla censura di svista manifesta (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II pag. 66) - non indica quali sarebbero gli effetti di tale svista sull'esito del giudizio impugnato. 
2.2 A ben guardare, questo argomento va forse messo in relazione con quello sollevato in coda al gravame, dove la convenuta contesta la decisione cantonale in punto al diritto dell'attore di ricevere anche la quota parte di tredicesima, ammesso dai giudici ticinesi. Essa dichiara di aver dimostrato l'avvenuto versamento del relativo importo all'udienza svoltasi il 20 gennaio 2003 e chiede al Tribunale federale di rettificare l'accertamento in senso contrario contenuto nella sentenza impugnata - siccome frutto di una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) - sulla scorta del certificato di salario relativo al mese di settembre 2002, prodotto "nuovamente" con il ricorso. 
 
Si tratta di un argomento non solo irricevibile ma anche temerario. La convenuta si guarda bene dall'indicare il passaggio del verbale d'udienza da cui risulterebbe l'avvenuto versamento della tredicesima: dalla lettura di tale documento non risulta infatti che in tale occasione essa si sia espressa sulla questione. Ma non solo. Essa postula la rettifica della decisione sulla quota parte di tredicesima sulla base di un documento che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso indirizzato al Tribunale federale, non risulta essere mai stato prodotto prima - né dinanzi al Pretore né tantomeno dinanzi al Tribunale d'appello - e del quale non v'è la benché minima traccia negli atti cantonali. 
2.3 La convenuta non ha infine successo nemmeno quando contesta lo svolgimento di un regolare apprendistato da parte del lavoratore e ribadisce ch'egli non le avrebbe mai comunicato l'ottenimento dell'attestato di capacità. 
 
Anche in questo caso gli argomenti ricorsuali trovano solo parzialmente riscontro nel giudizio criticato. Sia come sia, ancora una volta non è dato di veder quale sia lo scopo di queste affermazioni. Indipendentemente dal tipo di formazione seguito dal lavoratore, rilevante ai fini del giudizio è infatti la circostanza - incontestata - che nel 1994 egli ha conseguito l'attestato di capacità federale quale muratore. 
3. 
Il ricorso si avvera dunque ammissibile solamente con riferimento alla questione di sapere se all'attore possa venir riconosciuto il diritto alla remunerazione secondo la classe Q nonostante il fatto - accertato anche nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto asserito nel gravame - ch'egli non ha svolto l'attività di muratore, bensì quella di manovale, macchinista o aiuto muratore. 
3.1 La Corte cantonale ha risolto affermativamente tale questione. L'art. 42 cpv. 1 CNM 2000, il cui contenuto è stato precisato all'art. 2 dell'appendice 15 al CNM 2000, stabilisce che vengono tra gli altri assegnati alla classe salariale Q i lavoratori diplomati quali muratori in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri, condizioni in concreto senz'altro adempiute. La disposizione contrattuale non esige per contro che il lavoratore diplomato venga effettivamente impiegato dal datore di lavoro nell'attività per la quale ha conseguito il certificato rispettivamente ha lavorato in cantiere. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore - hanno infine precisato i giudici del Tribunale d'appello - questa problematica non è disciplinata dall'art. 6 cpv. 4 CNM 2000, norma secondo cui, con la frequenza di un corso di aggiornamento professionale il lavoratore non matura un diritto ad un'occupazione nel rispettivo comparto professionale: nel caso di specie non si tratta infatti della semplice frequenza di un corso di aggiornamento professionale, ma dell'ottenimento di un vero e proprio attestato federale di capacità; la disposizione si esprime inoltre solo sul diritto a una diversa occupazione, senza pronunciarsi in alcun modo sulla sua retribuzione. 
3.2 La convenuta critica recisamente quest'interpretazione. A suo modo di vedere è chiaro che la norma in oggetto presuppone un'attività quale muratore durante almeno tre anni sui cantieri svizzeri. Il solo ottenimento dell'attestato di capacità, di per sé stesso, non è condizione sufficiente per pretendere l'inserimento nella classe salariale Q. 
Inoltre, l'art. 319 CO fonda il principio secondo cui il salario è dovuto per il lavoro effettivamente svolto e non semplicemente per la qualifica detenuta. In concreto, al lavoratore non sono mai state assegnate mansioni che andassero oltre la qualifica B. 
3.3 L'affermazione categorica dell'autorità cantonale secondo la quale l'art. 42 CNM non esige che il lavoratore diplomato venga effettivamente impiegato dal datore di lavoro nell'attività per la quale ha conseguito il certificato rispettivamente ha lavorato in cantiere, può suscitare qualche perplessità. Non è tuttavia necessario soffermarsi su tale questione giacché le circostanze specifiche della fattispecie in esame portano a concludere che la decisione di concedere all'attore il salario corrispondente alla classe Q a partire dal 1998 non viola il diritto federale. 
 
Giovi anzitutto rammentare come le disposizioni sul salario minimo garantito contenute in un contratto collettivo mirino a proteggere i lavoratori, tenuto conto della loro formazione, delle loro attitudini e della durata della loro attività professionale. In concreto, stando a quanto accertato nella sentenza impugnata, B.________ (1975) è stato assunto dalla convenuta nel 1992, quando era ancora un semplice apprendista, e fino al 1994 ha lavorato quale manovale, macchinista e aiuto muratore. Nel 1994 egli ha conseguito l'attestato di capacità federale quale muratore. La Corte cantonale ha quindi accertato come, anche dopo il 1994, egli abbia continuato ad eseguire compiti di manovale, macchinista e aiuto muratore. Non corrisponde dunque al vero l'affermazione della convenuta secondo cui l'attività da lui svolta non corrispondeva assolutamente a quella per la quale ha ottenuto il diploma né vi sono ragioni per ritenere che nel quadro delle mansioni sopra descritte egli non abbia potuto mettere a frutto quanto appreso nella sua formazione. A favore del lavoratore depone inoltre la decisione di non far risalire le sue pretese al 1995 - nonostante il fatto che l'art. 42 CNM dichiari esplicitamente che il periodo di apprendistato viene considerato come attività sul cantiere - bensì al 1998. Tale decisione induce a ritenere ch'egli stesso, consapevole della differenza fra lui e chi svolgeva unicamente l'attività di muratore, abbia reputato di aver raggiunto la maturità professionale suscettibile di giustificare il suo inserimento nella classe salariale Q solamente nel 1998. 
Alla luce di quanto appena esposto, l'accoglimento della sua richiesta non appare in contrasto con il diritto federale. 
4. 
Nulla muta il fatto che l'attore abbia avanzato tale pretesa solo dopo la fine del rapporto di lavoro. Contrariamente a quanto auspicato dalla convenuta, simile comportamento non configura un abuso di diritto. 
 
Giusta l'art. 341 cpv. 1 CO, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può validamente rinunciare a crediti risultanti da disposizioni imperative quali, appunto, quelle riguardanti un salario minimo contenute nel contratto collettivo di categoria. Secondo consolidata giurisprudenza, sarebbe contrario allo spirito della legge privare il lavoratore della protezione accordatagli dall'art. 341 cpv. 1 CO per mezzo dell'art. 2 cpv. 2 CC. L'abuso di diritto viene pertanto ammesso solo in circostanze eccezionali (DTF 129 III 618 consid. 5.2). 
 
In concreto, il lavoratore è verosimilmente venuto a conoscenza del suo diritto solo dopo la fine del rapporto di lavoro, grazie ai rappresentanti sindacali. Sia come sia, il fatto di aver formulato le proprie pretese in dicembre, tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro, non può essere considerato abusivo, tanto più che - in ogni caso - le pretese derivanti dal contratto di lavoro si prescrivono col decorso di cinque anni (art. 128 cifra 3 CO). 
5. 
Da tutto quanto esposto discende la reiezione del gravame nella misura in cui è ammissibile. La sentenza impugnata merita di essere confermata. 
 
Trattandosi di una controversia in materia di contratto di lavoro, con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.--, non si preleva tassa di giustizia (art. 343 cpv. 2 e 3 CO). Alla controparte, che non si è avvalsa dell'intervento di un legale, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della convenuta, all'attore e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 21 aprile 2004 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: