Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
       {T 0/2} 
       5C.210/2005 /biz 
 
 
Sentenza del 21 aprile 2006  
 
II Corte civile  
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Hohl, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
attore e ricorrente, 
 
contro 
 
assicurazione B.________, 
convenuta e opponente, 
patrocinata dall'avv. Francesco Laghi. 
 
Oggetto 
contratto di assicurazione, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
24 giugno 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ acquistò in leasing tramite la società C.________, in data 12 luglio 1999, un'automobile Audi A6. Per l'assicurazione di questo veicolo - casco totale compreso, trattandosi di veicolo acquisito in leasing -, si rivolse alla assicurazione D.________, presso la quale un altro suo veicolo era assicurato; quest'ultima rifiutò tuttavia telefonicamente la copertura, considerando la Audi A6 un veicolo a rischio, specialmente di furto. A.________ concluse allora una nuova copertura assicurativa per entrambi i suoi veicoli con la assicurazione B.________ nel corso del mese di agosto 1999. 
 
Coinvolto in un incidente in Croazia il 2 agosto 2000, A.________ informò del danno l'assicurazione. Quest'ultima gli comunicò il valore d'indennizzo, precisando che lo avrebbe versato direttamente alla società di leasing, riservandosi tuttavia di prendere definitivamente posizione in merito al proprio intervento una volta completato l'incarto. In seguito, l'assicurazione B.________, invocando una reticenza dell'assicurato per aver sottaciuto il rifiuto dell'assicurazione D.________ di assicurargli l'Audi A6, comunicò ad A.________ di svincolarsi dal contratto con effetto al 17 agosto 1999. 
 
B.   
Adito da A.________ con petizione 12 febbraio 2002, il Pretore di Lugano ha ritenuto che l'attore non avesse commesso alcuna reticenza ed ha condannato l'assicurazione B.________ al versamento dell'importo di fr. 23'500.-- oltre interessi, dopo aver segnatamente ammesso la legittimazione attiva dell'attore, contestata dall'assicurazione B.________, nonché respinto l'eccezione di prescrizione pure sollevata dall'assicurazione.  
 
C.   
Su appello proposto dall'assicurazione B.________, il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la petizione dell'attore per carenza di legittimazione attiva e, abbondanzialmente, per intervenuta prescrizione, esimendosi dall'esaminare la questione della pretesa reticenza dell'attore. 
 
D.   
Contro la pronuncia dell'ultima istanza cantonale, l'attore ha interposto presso il Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico ed un ricorso per riforma. Con il primo, contesta come arbitrario e lesivo del principio della parità di trattamento l'accertamento di fatto ritenuto dal Tribunale d'appello, secondo il quale egli avrebbe ceduto ai sensi dell'art. 164 CO le proprie pretese nei confronti dell'assicurazione B.________ alla società di leasing C.________. Con il ricorso per riforma, egli qualifica invece il comportamento dell'assicurazione B.________ come lesivo del principio della buona fede, contesta la sussunzione che il Tribunale d'appello ha dato ai fatti di causa, in particolare la qualifica della particolare garanzia prevista nei contratti di leasing quale cessione di credito ai sensi dell'art. 164 CO e postula infine una modifica della giurisprudenza relativa al momento in cui inizia a decorrere la prescrizione ex art. 46 LCA.  
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso per riforma. 
 
 
Diritto:  
 
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 III 667 consid. 1 pag. 668; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).  
 
Le conclusioni formulate dall'attore concernono manifestamente diritti civili di natura pecuniaria con un valore di causa senz'altro superiore al limite posto dall'art. 46 OG. Presentato tempestivamente da persona chiaramente toccata dalla decisione impugnata e già parte avanti alle autorità giudiziarie cantonali, il ricorso è pure ricevibile nell'ottica dell'art. 54 cpv. 1 OG
 
1.2. Di regola, il Tribunale federale soprassiede alla sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione di un ricorso di diritto pubblico (art. 57 cpv. 5 OG). Essendo quest'ultimo stato dichiarato inammissibile da questa Corte con decisione di data odierna, nulla osta ormai alla trattazione del presente ricorso per riforma.  
 
2.   
Con ricorso per riforma può essere fatta valere una violazione del diritto federale, ad esclusione dei diritti costituzionali (art. 43 cpv. 1 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii). Il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, oppure tali accertamenti siano dovuti ad una svista manifesta rispettivamente necessitino di completazione, in particolare perché la Corte cantonale, applicando erroneamente il diritto, ha omesso di chiarire una fattispecie legale, sebbene le parti le abbiano sottoposto, nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, le necessarie allegazioni di fatto ed offerte di prova (art. 63 e 64 OG; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140; 127 III 248 consid. 2c pag. 252). Mera critica all'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale non è, per contro, ammissibile (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 130 III 136, loc. cit.; 127 III 73 consid. 6a pag. 81). 
 
3.  
 
3.1. In primo luogo, l'attore obietta di non aver ceduto le proprie pretese risarcitorie alla società prestatrice del leasing: agli atti non vi sarebbe un contratto di cessione né indizi in tal senso neppure risulta che la società di leasing abbia notificato una tale cessione alla convenuta o abbia avanzato una qualsiasi pretesa nei suoi confronti, per cui una corretta lettura della volontà delle parti porterebbe a concludere che un eventuale accordo fra l'attore e la società di leasing potrebbe semmai configurarsi come una procura d'incasso o, più genericamente, che nel particolare contesto del contratto di leasing, la cosiddetta "cessione di credito" non sia una cessione ai sensi dell'art. 164 CO.  
 
3.2. La presenza, rispettivamente l'assenza di indizi a favore dell'esistenza di un contratto di cessione fra l'attore e la società di leasing, attiene manifestamente all'accertamento dei fatti. Pertanto, non è criticabile nel quadro del presente ricorso per riforma (  supra, consid. 2). Peraltro, come indicato nell'odierna parallela sentenza, con il suo ricorso di diritto pubblico l'attore non ha proposto alcuna censura contro l'accertamento del Tribunale d'appello, secondo cui l'avvenuta cessione delle pretese risarcitorie alla società di leasing era chiaramente indicata nel testo della polizza assicurativa medesima, unico documento agli atti nel quale tale cessione sarebbe espressamente menzionata.  
 
3.3. Va poi detto che la tesi argomentativa dell'attore, secondo la quale "al di là della terminologia utilizzata dalle parti, peraltro non conosciuta perché non agli atti, è importante la volontà delle parti" non appare chiara. Se con essa l'attore avesse inteso affermare che la Corte cantonale avrebbe constatato in modo errato la reale volontà delle parti, la censura concernerebbe l'accertamento dei fatti e non sarebbe quindi proponibile in sede di ricorso per riforma (DTF 129 III 664, consid. 3.1 pag. 667). Se egli voleva invece prevalersi di una violazione l'art. 18 cpv. 1 CO, perché al posto di aver dato la precedenza alla reale volontà delle parti i giudici cantonali avrebbero proceduto ad un'interpretazione oggettiva, una siffatta critica sarebbe effettivamente da proporre in un ricorso per riforma (DTF 131 III 606 consid. 4.1 pag. 611, con rinvii). Tuttavia, poiché gravato dall'onere della prova, l'attore avrebbe pure dovuto indicare dove e quando, nella procedura cantonale, avrebbe allegato fatti e fornito prove che avrebbero imposto ai giudici cantonali di accertare la volontà soggettiva delle parti nel senso da lui desiderato. In questa sede, sarebbe poi ammissibile una discussione di un'interpretazione fondata sul principio dell'affidamento (DTF 131 III 606 consid. 4.1 pag. 611; 130 III 417, consid. 3.2 pag. 424 s.). Ovvio che, in assenza del contratto di leasing, ogni tentativo di sua interpretazione è pura speculazione. E comunque, a prescindere dal fatto che l'attore nemmeno si esprime in tal senso, parrebbe assai arduo confutare che l'unica interpretazione possibile di un'eventuale clausola di cessione di credito secondo il principio dell'affidamento porti inevitabilmente all'applicazione degli artt. 164 ss. CO. Giova infine aggiungere, con riferimento alla pretesa procura d'incasso, che il diritto svizzero non permette di cedere il diritto di procedere giudizialmente in modo indipendente dal credito (DTF 130 III 417 consid. 3.4 pag. 427 con rinvio; cfr. anche DTF 119 II 452 consid. 1b) : per questo motivo, la cessione menzionata dalla sentenza cantonale può unicamente essere considerata una cessione del credito e non può in alcun caso essere ritenuta una semplice cessione del diritto di procedere giudizialmente (sotto forma di una procura d'incasso), che lascerebbe immutata la titolarità del credito.  
 
4.  
 
4.1. Secondariamente, l'attore obietta che la convenuta, sollevando l'eccezione di carenza di legittimazione attiva non al fine di evitare di dover pagare due volte, bensì per sottrarsi ai propri obblighi contrattuali, commetterebbe un flagrante abuso di diritto.  
 
4.2. Notoriamente, il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC). Un abuso di diritto è dato in particolare quando un istituto giuridico è utilizzato per perseguire dei fini che l'istituto medesimo non intende tutelare (DTF 131 I 166 consid. 6.1 pag. 177, con rinvii).  
 
4.3. Nel caso di specie, lo scopo della cessione è quello di tutelare la società di leasing contro il rischio che l'oggetto finanziato suo tramite - dunque il controvalore - venga a mancare, ma che ad incassare un eventuale risarcimento sia il prenditore del leasing. Si tratta di uno scopo senz'altro lecito, e non vi si ravvede alcun'ombra di abuso di diritto. Ciò premesso, ed ammesso di conseguenza, come ritenuto dal Tribunale d'appello, che la società di leasing sia effettivamente subentrata nei diritti dell'attore, il  debitor cessus si è limitato ad eccepire che l'attore non è (più) suo eventuale creditore; visto che in tal modo, la convenuta non si è definitivamente liberata dall'obbligo di prestare, ma lo si è unicamente nei confronti dell'attore, l'accusa di abuso di diritto che quest'ultimo solleva nei suoi confronti appare manifestamente peregrina.  
 
4.4. La censura di abuso di diritto si rivela dunque infondata.  
 
5.   
Così stando le cose non occorre esaminare, perché completamente ininfluente ai fini del presente giudizio, l'argomentazione attinente all'inizio del termine di prescrizione delle pretese assicurative connesse con la circolazione stradale, tema peraltro unicamente oggetto di una motivazione abbondanziale della decisione impugnata. Né vi è, infine, ragione di chinarsi sull'eccezione di reticenza giusta l'art. 6 LCA. Trattasi infatti di un'argomentazione che non ha utilizzato il Tribunale d'appello. 
 
6.   
Il ricorso, in conclusione, si appalesa per larghi tratti inammissibile, e per il resto, infondato. Esso va dunque evaso corrispondentemente, con conseguenza di tassa e spese a carico dell'attore soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Non vengono, per contro, riconosciute ripetibili alla convenuta, che non essendo stata chiamata ad esprimersi avanti al Tribunale federale, non è incorsa in spese indispensabili (art. 159 cpv. 1 OG).  
 
 
Il Tribunale federale pronuncia:  
 
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico dell'attore. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 aprile 2006 
 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: 
 
Il cancelliere: