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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_515/2009 
 
Sentenza del 21 maggio 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, Presidente, 
Raselli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Minusio, 6648 Minusio, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dal Dipartimento del territorio, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, viale S. Franscini 17, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
revisione del piano regolatore di Minusio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 ottobre 2009 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Fatti: 
 
A. 
Nella seduta del 13 marzo 2006 il Consiglio comunale di Minusio ha adottato la revisione del piano regolatore. Con ricorso del 6 luglio 2006, impostato il 10 luglio successivo, A.________, proprietario di diversi fondi siti a Minusio, tra i quali figura la particella xxx sulla quale sorge una villa, è insorto dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, chiedendo di annullare il sentiero previsto lungo il suo fondo, nonché i vincoli di protezione della villa. 
 
B. 
Con risoluzione del 9 luglio 2008, l'Esecutivo cantonale, apportate alcune modifiche d'ufficio al piano regolatore, ha dichiarato irricevibile, poiché tardivo, il gravame. Adito dal proprietario, con giudizio del 14 ottobre 2009, il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso su determinati punti inerenti alle modifiche apportate d'ufficio dal Consiglio di Stato, dichiarandolo irricevibile riguardo alla richiesta di stralcio del citato sentiero. 
 
C. 
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di riformarla nel senso che la Corte cantonale, ritenuta la ricevibilità del gravame, lo esamini nel merito. 
 
Non sono state chieste osservazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito del diritto pianificatorio, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione del ricorrente, il cui ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile, è pacifica. 
 
1.2 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale vaglia la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale unicamente se tale censura è stata sollevata e motivata (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione impugnata li leda (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). 
 
2. 
2.1 In questa sede, il ricorrente contesta soltanto il mancato stralcio del citato sentiero. Su questo preciso aspetto, la Corte cantonale ha rilevato che il Consiglio di Stato aveva dichiarato irricevibili, siccome tardive, le relative critiche. Essa ha per contro esaminato nel merito le contestate modifiche d'ufficio. Riguardo al sentiero, ha ritenuto infondato l'assunto ricorsuale secondo cui il Consiglio di Stato non avrebbe approvato un determinato comparto, per cui le relative censure potrebbero essere sollevate direttamente dinanzi ad essa. Ha infatti accertato che il vincolo istituente il tracciato del sentiero litigioso costituisce la premessa indispensabile per completarne il percorso, volto a collegare pedonalmente il lago alla collina. Ha quindi considerato che il sentiero ha un'origine e una giustificazione proprie, che nulla hanno a vedere con la pianificazione del citato comparto. Ha pertanto dichiarato irricevibile il ricorso, fondandosi sull'art. 38 cpv. 4 lett. c della legge cantonale di applicazione della LPT del 23 maggio 1990 (LALPT) secondo cui è legittimato a ricorrere al Tribunale amministrativo ogni persona che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato. 
2.2 
Il ricorrente ammette d'aver impostato tardivamente il gravame presentato al Governo cantonale, a causa di un non meglio precisato "disguido" da parte sua, ma di potersi avvalere nondimeno dell'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Al riguardo sostiene che nel piano regolatore il Comune aveva proposto un piano particolareggiato per il suo fondo, al suo dire inteso alla realizzazione di un insediamento residenziale. Egli vi si era opposto, poiché il tracciato del sentiero poteva pregiudicare la concretizzazione dettagliata del piano. Con la decisione governativa, al suo dire imprevedibile, il sentiero si troverebbe arbitrariamente disgiunto dal futuro pianificatorio di detto comparto. 
Con questi accenni egli non dimostra tuttavia che, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte cantonale, il tracciato del sentiero sarebbe stato deciso soltanto in seguito a una modifica governativa d'ufficio del piano regolatore, né che si sarebbe in presenza di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e che questi sarebbero stati constatati in maniera arbitraria (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 e 1.4.3). La Corte cantonale ha quindi rettamente stabilito che le critiche di merito, sollevate tardivamente dinanzi al Consiglio di Stato, non potevano essere proposte per la prima volta davanti ad essa. 
 
2.3 Il ricorrente aggiunge che l'Esecutivo cantonale avrebbe rinviato gli atti al Comune per una nuova proposta di pianificazione del comparto. Su questo punto la pianificazione non sarebbe pertanto definitivamente decisa, sebbene, al suo dire, con la decisione governativa l'esclusione definitiva del suo fondo dalla zona edificabile diventerebbe quasi inevitabile. 
Con quest'argomentazione, che disattende peraltro i requisisti di motivazione dell'art. 42 LTF, egli parrebbe addurre che si sarebbe in presenza di una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, direttamente impugnabile soltanto qualora la stessa comporti un pregiudizio irreparabile: condizione che dev'essere di principio dimostrata dal ricorrente (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine). Ora, di massima, l'asserita decisione di rinvio non porrebbe fine alla procedura (cfr. art. 90 LTF), lasciando aperto il quesito della destinazione pianificatoria definitiva del fondo del ricorrente: un eventuale ricorso in tale ambito sarebbe quindi inammissibile (DTF 133 V 477 consid. 4.2 e 4.3; sentenze 1C_460/2009 del 22 gennaio 2010 consid. 2.3; 1C_94/2010 dell'8 marzo 2010). 
 
2.4 Il ricorrente adduce una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e del principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.) poiché, anche nell'ipotesi secondo cui il sentiero non avrebbe subito cambiamenti in seguito a modifiche d'ufficio, la decisione governativa avrebbe comportato in sostanza l'inedificabilità del suo fondo. Poiché il sentiero pregiudicherebbe la sfera privata del parco e della villa, egli avrebbe dovuto essere sentito circa l'asserita nuova situazione. Ora, questi argomenti non sono stati vagliati a causa della tardività, non contestata, del gravame del ricorrente, per cui non si è in presenza delle asserite lesioni dei suoi diritti. Le censure di merito, non esaminate a livello cantonale, non possono essere vagliate in questa sede. Questi pregiudizi sono riconducibili, semmai, all'impugnazione tardiva della decisione governativa, per cui la criticata sentenza neppure è arbitraria nel suo risultato (DTF 134 II 124 consid. 4.1). 
 
2.5 Infine, il ricorrente fa valere un diniego di giustizia, poiché il Tribunale amministrativo non ha esaminato la questione di sapere se, dopo le asserite modifiche d'ufficio, sussista ancora un interesse pubblico preponderante alla realizzazione del sentiero. L'assunto non regge, ricordato che il suo tracciato non è stato oggetto, come ritenuto in maniera vincolante dalla Corte cantonale, di siffatte modifiche. 
 
3. 
3.1 Il ricorso, in quanto ammissibile, deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
3.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di esperire un sopralluogo. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Minusio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 21 maggio 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri