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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_290/2012 
 
Decreto del 21 giugno 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________S.p.A., 
2. B.________S.p.A., 
3. C.________S.p.A., 
patrocinate dall'avv. Rossano Pinna, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. D.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca, 
2. E.________, 
patrocinato dall'avv. Diego Della Casa, 
3. F.________, 
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi, 
opponenti, 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale; richiesta di ammissione 
al procedimento, 
 
ricorso contro l'ordinanza emanata il 3 aprile 2012 
dalla Corte penale del Tribunale penale federale. 
 
Considerando: 
che con ordinanza del 3 aprile 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale ha respinto un'istanza di ammissione a un procedimento penale formulata da A.________S.p.A., B.________S.p.A. e C.________S.p.A.; 
 
che le tre citate società impugnano quest'ordinanza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale; 
 
che, nel frattempo, la Corte dei reclami penali del Tribunale federale, anch'essa adita dalle ricorrenti, con decisione del 29 maggio 2012 ne ha respinto il reclamo; 
 
che con scritto del 20 giugno 2012 le ricorrenti comunicano al Tribunale federale di ritirare il ricorso, in seguito alla predetta decisione con la quale il Tribunale penale federale ha confermato la propria competenza a decidere sulla vertenza; 
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie; 
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente decreta: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico delle ricorrenti in solido. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte penale e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
Losanna, 21 giugno 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri