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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
I 472/06 {T 7} 
 
Sentenza del 21 agosto 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella, Buerki Moreni, giudice supplente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
D._________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Fulvio Pezzati, Via Soldino 22, 6903 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 aprile 2006. 
 
Fatti: 
A. 
A.a Con decisione del 3 maggio 1994, passata in giudicato, l'allora competente Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha respinto, per carenza di invalidità pensionabile, una prima richiesta (del 30 marzo 1993) di prestazioni AI di D._________ la quale dal 17 giugno 1993, tramite il numero telefonico 156, svolgeva l'attività di consulente telefonica in qualità di sensitiva, veggente e cartomante. 
A.b In data 5 febbraio 2001 l'assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, che l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), ritenendo l'interessata inabile al lavoro al massimo al 30% nella precedente professione e in altre leggere, ha respinto con decisione del 29 agosto 2001. 
 
Con giudizio del 28 gennaio 2002 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha annullato il provvedimento e rinviato gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio. 
A.c Dopo averne verificato lo stato di salute sulla base di due perizie eseguite dal dottor B._________, reumatologo, e dal dottor M.________, psichiatra, e aver altresì approfondito la situazione economica con l'accertamento di un grado d'invalidità inferiore al 40%, l'amministrazione ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni con decisione formale del 6 agosto 2003. 
 
In seguito all'opposizione presentata dall'interessata e alla nuova documentazione medica trasmessa dall'avv. Fulvio Pezzati, che ne aveva nel frattempo assunto il patrocinio, l'UAI ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM) come pure accertamenti economici a cura della consulente in integrazione professionale. 
 
Alla luce delle nuove risultanze istruttorie, per provvedimento del 9 giugno 2005 l'UAI ha parzialmente accolto l'opposizione e assegnato all'assicurata un quarto di rendita di invalidità dal 1° maggio al 31 luglio 2003 nonché una mezza rendita dal 1° agosto 2003. Per il resto, l'amministrazione ha respinto la domanda dell'assicurata volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. 
B. 
D._________, patrocinata dall'avv. Pezzati, si è nuovamente aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni, chiedendo la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita per la sede giudiziaria e amministrativa, l'audizione personale delle parti, e, soprattutto, il riconoscimento di una rendita intera dal 1° febbraio 2000. 
 
Con giudizio dell'11 aprile 2006, la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame, accogliendo tuttavia la domanda di assistenza giudiziaria gratuita per la procedura giudiziaria. 
C. 
Sempre rappresentata dall'avv. Pezzati, D._________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede la riforma del giudizio impugnato e più precisamente l'assegnazione di una rendita intera dal febbraio 2000 e la concessione dell'assistenza giudiziaria per la "prima istanza". Domanda inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria pure per la sede federale. Delle motivazioni si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'UAI propone di respingerlo, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso. 
Diritto: 
 
1. 
1.1 La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura è disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
1.2 Dal momento che al 1° luglio 2006 il presente ricorso era già pendente dinanzi al Tribunale giudicante, il suo potere cognitivo è regolato dall'art. 132 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006 (cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI). 
2. 
In via preliminare la ricorrente censura una violazione dell'art. 6 CEDU per non essere stata sentita personalmente da parte del Tribunale cantonale. 
 
L'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (DTF 122 V 47 consid. 3a pag. 54 seg.). 
 
In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica (l'assicurata ha presentato una generica istanza di audizione personale delle parti e quindi formulato unicamente una richiesta di prova), non vi è stata da parte del Tribunale di prime cure alcuna violazione dell'art. 6 CEDU
3. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia. 
 
Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 329) - dichiarato applicabile la LPGA (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), egli, rammentati i limiti temporali del potere cognitivo del giudice nel caso di specie (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366), ha pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data e nel suo nuovo tenore, in vigore dal 1° gennaio 2004, con riferimento alla situazione realizzatasi successivamente] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI), illustrando il sistema di confronto dei redditi (art. 16 LPGA), il concetto di mercato del lavoro equilibrato (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; cfr. pure DTF 130 V 343 consid. 3.2 pag. 346) e il momento determinante per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (DTF 129 V 222; 128 V 174), nonché i compiti del medico, rispettivamente del consulente professionale, nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.). Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, è pure correttamente stato osservato che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia soggiungere che in caso di assegnazione retroattiva di una rendita scalare, come in concreto, la data di modifica del diritto dev'essere stabilita conformemente all'art. 88a OAI (v. pure DTF 109 V 125). 
4. 
4.1 Fondandosi sulle conclusioni peritali agli atti, alle quali ha attribuito pieno valore probatorio, il Tribunale di prime cure ha ritenuto che, a seguito del peggioramento dello stato di salute intervenuto dopo un incidente occorsole nel novembre 2002, l'incapacità lavorativa dell'assicurata nella pregressa attività, considerata ancora esigibile in un mercato del lavoro equilibrato, sarebbe passata da un grado del 30% al 50%. Tenuto conto dell'anno di carenza legale (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), determinato sulla base di una media retrospettiva e giunto a scadenza nel mese di aprile 2003, come pure degli effetti temporali della modifica del diritto (art. 88a cpv. 2 OAI), il giudice cantonale ha quindi confermato la valutazione dell'amministrazione. 
4.2 Per parte sua, anche alla luce delle osservazioni dei consulenti in integrazione professionale, che avrebbero espresso serie riserve su un suo possibile accesso a un lavoro adatto, come pure del suo bisogno di prestazioni complementari (quali l'uso di un deambulatore, di una vasca da bagno ergonomica e l'aiuto domiciliare più volte la settimana), la ricorrente contesta l'attendibilità della perizia del SAM che sottovaluterebbe le conseguenze di un danno alla salute totalmente invalidante. 
5. 
5.1 Tutto ben ponderato, questo Tribunale ritiene di potere condividere la tesi del primo giudice. Quest'ultimo ha ben illustrato l'iter procedurale, osservando in particolare come a seguito della pronuncia di rinvio del 28 gennaio 2002 l'amministrazione abbia disposto una doppia perizia a cura del dottor B._________ e del dottor M.________. Ora, mentre dal profilo psichiatrico nessuna inabilità lavorativa è stata riscontrata in quella occasione, la perizia reumatologica, datata 6 agosto 2002, ha evidenziato una limitazione dell'attività di telefonista (o di altra attività leggera e variata) del 30% per la necessità di intercalare delle brevi pause per sgranchirsi. Queste conclusioni, chiare, motivate e convincenti non danno adito a censura alcuna. 
5.2 Venuta a conoscenza, in sede di opposizione, di un infortunio della circolazione avvenuto nel mese di novembre 2002, l'amministrazione ha quindi scrupolosamente ordinato l'allestimento di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e neurologica) per determinare l'incidenza del danno alla salute sulla capacità di guadagno dell'interessata. Posta la diagnosi di algie trigeminali atipiche a sinistra, fibromialgia, sindrome cervicovertebrale e sindrome lombovertebrale, i periti del SAM, al termine di un triplice esame specialistico a cura dei dottori P._________, capo servizio di neurologia dell'Ospedale X._________, A.________, specialista in psichiatria, e O.________, specialista in reumatologia e riabilitazione, hanno accertato un peggioramento dello stato di salute, con una predominanza dell'aspetto neurologico per la presenza delle algie trigeminali, a partire dal novembre 2002 e concluso per un'incapacità lavorativa del 50% nell'attività di telefonista e in qualsiasi altra attività precedentemente svolta dall'assicurata (v. referto SAM del 25 febbraio 2005). 
5.3 La pronuncia impugnata, alle cui considerazioni può essere rinviato, ha già esaurientemente spiegato perché le conclusioni del SAM, complete, motivate e convincenti, meritano pieno valore probatorio. Essa ha pure convincentemente mostrato come tali conclusioni non siano state validamente contraddette o comunque messe in dubbio da attendibili atti medici di senso contrario, quelli prodotti dall'assicurata essendo per lo più incompleti (carenti ad esempio di un chiaro giudizio sul grado di incapacità lavorativa) o comunque espressi in termini poco convincenti e possibilistici (così gli estensori del rapporto 7 maggio 2004 della Clinica Y.________ hanno considerato poco realistica una ripresa lavorativa, ma solo dopo avere ritenuto molto difficile una valutazione della capacità lavorativa e aver comunque riscontrato un miglioramento nel corso della degenza). 
5.4 A ciò si aggiunge che la perizia SAM non appare di certo sfavorevole all'assicurata ove si consideri che dei tre specialisti esterni interpellati, unicamente il neurologo aveva attestato un'incapacità lavorativa del 50% nell'attività pregressa (peraltro ritenuta dal SAM particolarmente adatta alle problematiche presentate dall'assicurata), mentre, per parte loro, lo psichiatra aveva evidenziato una piena capacità lavorativa e il reumatologo unicamente una limitazione del 30% (comunque non sommabile con quella di tipo neurologico poiché entrambe le valutazioni consideravano la problematica dolorosa a carico dell'apparato osteoarticolare [v. rapporto SAM del 25 febbraio 2005 pag. 23 in fine]), conformemente a quanto attestato nei precedenti rapporti. 
5.5 Né tale giudizio può altrimenti essere messo in discussione dai rapporti dei consulenti in integrazione professionale, dalle cui valutazioni giustamente l'UAI e il primo giudice si sono distanziati. A tal proposito dev'essere ricordato che l'attività di telefonista - che peraltro l'interessata non avrebbe interrotto per ragioni di salute, bensì piuttosto per problemi di altra natura intervenuti con il fornitore dei servizi di telecomunicazione - è stata dichiarata particolarmente adatta, dal profilo medico, al suo stato di salute dai periti intervenuti, e che l'amministrazione avrebbe pure appurato la possibilità, per la stessa, di gestire, a determinate condizioni, una nuova linea telefonica a pagamento. Anche alla luce di questi motivi, la conclusione 2 giugno 2005 della consulente in integrazione I.________, secondo cui l'attività di telefonista - peraltro svolta per anni dall'assicurata grazie anche al suo potenziale di improvvisazione e di immedesimazione nonché alle sue capacità di conquistare la fiducia altrui e alla sua amabilità (v. rapporto 15 gennaio 2005 del dottor A.________, che ha dichiarato intatte le risorse psicologiche dell'assicurata) - rappresenterebbe un'eventualità più unica che rara, non convince e poteva giustamente essere relativizzata dal giudice cantonale. 
5.6 Nella misura in cui la ricorrente sembra infine, con l'ausilio di nuova documentazione, invocare un nuovo peggioramento della situazione, questa non può essere considerata nell'ambito della presente procedura, il potere cognitivo del giudice essendo limitato temporalmente dalla data della decisione su opposizione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366). 
5.7 Stante quanto precede, confermata la possibilità, per la ricorrente, di esercitare la precedente attività (indipendente) di telefonista al 50%, tenuto inoltre conto che l'anno di carenza, applicando una media retrospettiva, è terminato nel mese di aprile 2003 (l'assicurata avendo raggiunto la percentuale media di incapacità lavorativa del 40% al 30 aprile 2003, ossia dopo 6 mesi al 30% da maggio a ottobre 2002 e 6 mesi al 50% da novembre 2002 [data dell'incidente che ha provocato un'esacerbazione della patologia neurologica] ad aprile 2003) e atteso infine che il peggioramento del grado di inabilità (dal 30% al 50%) poteva essere considerato, a livello di prestazione, unicamente a partire dal 1° agosto 2003 (art. 88a cpv. 2 OAI), la valutazione delle precedenti istanze merita piena conferma. 
6. 
La ricorrente ha pure chiesto di "riformare" la pronuncia cantonale nel senso di concederle l'assistenza giudiziaria "per la prima istanza". La domanda si riferisce necessariamente (dal momento che la stessa è per contro stata ammessa per la procedura giudiziaria cantonale) all'assistenza per la procedura amministrativa, il cui rifiuto da parte dell'UAI è stato confermato dal Tribunale cantonale. 
 
Sennonché, a prescindere dalla (in)fondatezza della domanda (sulla ammissibilità di una tale richiesta, riconosciuta solo in casi eccezionali in cui il ricorso a un avvocato, invece che a un rappresentante di categoria, a un assistente oppure a un'altra persona di fiducia di un'istituzione sociale, si impone per la difficoltà delle questioni giuridiche o di fatto poste dal caso cfr. DTF 132 V 200 consid. 4.1 pag. 201 con riferimenti), la stessa si rivela immotivata (art. 108 cpv. 2 e 3 OG). 
 
Se nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente, a maggior ragione se assistito da un legale, deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii). L'eventuale libero esame da parte di questa Corte delle asserite violazioni non esime il ricorrente dal presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con riferimento alle opinioni espresse dalla precedente istanza. In particolare, l'insorgente non può limitarsi ad opporre alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato la sua versione, senza spiegare perché la pronunzia dedotta in giudizio sarebbe contraria al diritto (Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.). 
 
Ora, il ricorso in esame non adempie manifestamente le citate esigenze di motivazione in relazione al rifiuto dell'assistenza giudiziaria per la procedura amministrativa, la ricorrente non avendo addotto alcunché. Ne consegue che la richiesta è irricevibile. 
7. 
7.1 Per quanto attiene infine all'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita per la sede federale, essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto, vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, la presente procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1.2). 
7.2 Giusta i combinati disposti di cui agli art. 135 e 152 cpv. 1 e 2 OG, il Tribunale può fare assistere la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole da un avvocato, i cui onorari sono sopportati dalla cassa della Corte. Ora, i citati requisiti appaiono in concreto adempiuti. Dall'incarto risulta infatti comprovata la situazione d'indigenza e, visti i non proprio evidenti quesiti posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che la richiedente difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un patrocinatore qualificato (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito patrocinio va quindi concesso. L'interessata viene comunque esplicitamente avvertita che, qualora fosse più tardi in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione verso la Cassa del Tribunale federale ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La domanda di gratuito patrocinio è accolta. La Cassa del Tribunale federale rifonderà al rappresentante della ricorrente la somma di fr. 2'000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio per la procedura federale. 
4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 21 agosto 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: