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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.87/2006 /viz 
 
Sentenza del 21 settembre 2006 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Rottenberg Liatowitsch e Favre, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari, 
 
contro 
 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
opponenti, 
patrocinati dall'avv. Marzio Gianora, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 e 29 Cost.; art. 6 CEDU
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 22 febbraio 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Il 26 febbraio 2003 A.________ ha interposto opposizione contro il precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti da B.________, C.________ e D.________ per un importo di fr. 120'000.--. 
 
Non avendo i creditori domandato il rigetto dell'opposizione né introdotto un'azione ordinaria di condanna al pagamento, il 10 giugno 2003 A.________ si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del predetto debito e l'annullamento del precetto esecutivo. 
 
Con scritto del 12 agosto 2005 B.________, C.________ e D.________ hanno comunicato l'avvenuto ritiro del precetto esecutivo e, di conseguenza, hanno chiesto di stralciare la causa dai ruoli. 
 
Considerato che con il ritiro dell'esecuzione la causa è divenuta priva d'oggetto, il 25 agosto 2005 il Pretore ne ha decretato lo stralcio in applicazione dell'art. 351 CPC/TI. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese ripetibili di fr. 700.-- sono state poste a carico di B.________, C.________ e D.________. 
2. 
Il 26 agosto 2005 A.________ ha adito la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino domandando la riforma del giudizio di primo grado nel senso di decretare lo stralcio "per acquiescenza", ex art. 352 CPC/TI, e di aumentare a fr. 1'200.-- l'indennità per ripetibili. 
 
La sua richiesta è stata accolta limitatamente all'aumento delle ripetibili. 
 
Con riferimento alla qualifica della decisione di stralcio, i giudici della massima istanza ticinese hanno rammentato come l'azione di accertamento presupponga un interesse giuridico e di fatto immediato che deve ancora esistere quando viene emanata la sentenza. In presenza di un'azione di accertamento negativo come quella proposta dall'attore il presupposto dell'interesse giuridico immediato viene a cadere qualora il precettante abbia ritirato l'esecuzione in questione (con l'effetto di non poterne dare notizia a terzi ai sensi dell'art. 8a cpv. 3 lett. c LEF) e non abbia minacciato di far valere quella pretesa in un successivo processo. Nella fattispecie, hanno proseguito i giudici ticinesi, la prima condizione è pacifica mentre la seconda non è stata allegata né appare dagli atti. In ogni caso, se fosse stata realizzata, la causa non sarebbe stata stralciata dai ruoli bensì sarebbe continuata nel merito, cosa che A.________ non ha chiesto, essendosi egli limitato a contestare la qualifica dello stralcio, ma non lo stralcio della causa in sé. In conclusione, essendo venuto meno l'interesse all'accertamento dell'inesistenza del debito, la Corte cantonale ha confermato la decisione del Pretore di stralciare la causa senza conseguenze di merito, in particolare l'acquiescenza dei convenuti. 
3. 
Contro questa pronunzia A.________ ha tempestivamente inoltrato al Tribunale federale, in un unico allegato, sia un ricorso di diritto pubblico sia un ricorso per riforma. 
 
Con entrambi i rimedi egli postula che la sentenza impugnata venga "annullata ai sensi dei considerandi e riformata come segue: 
1. L'appello 26 agosto 2005 di A.________ è parzialmente accolto. 
2. Di conseguenza il decreto di stralcio 25 agosto 2005 della Pretura di Lugano è annullato e riformato nel senso che, accertato il ritiro dell'esecuzione n. 600566 UEF Lugano da parte dei convenuti, la procedura di cui all'inc. OA.2003.358 della Pretura di Lugano segue 
il suo corso limitatamente all'oggetto dell'azione giudiziaria di accertamento dell'inesistenza di debito; [...]" 
 
Con risposta del 6 giugno 2006 B.________, C.________ e D.________ hanno proposto in via principale di dichiarare il ricorso di diritto pubblico irricevibile e in via subordinata di respingerlo. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni. 
4. 
In data odierna il parallelo ricorso per riforma - esaminato prioritariamente in deroga al principio posto dall'art. 57 cpv. 5 OG - è stato dichiarato inammissibile, per cui nulla osta all'esame del ricorso di diritto pubblico. 
5. 
Come detto, gli opponenti propongono di dichiarare inammissibile il ricorso. 
 
Il Tribunale federale si pronuncia con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 131 I 57 consid. 1). 
5.1 Dalla natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico discende, in primo luogo, l'irricevibilità delle domande volte a conclusioni diverse dal semplice annullamento della sentenza impugnata (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 pag. 131 seg., 173 consid. 1.5 pag. 176). 
5.2 Il gravame appare d'acchito irricevibile anche nella misura in cui il ricorrente dichiara di voler impugnare il decreto pretorile unitamente alla decisione di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG). 
 
Secondo la giurisprudenza, la decisione dell'autorità inferiore può infatti essere impugnata insieme a quella dell'ultima giurisdizione solamente se questa ha statuito con un potere cognitivo più limitato di quello che compete al Tribunale federale nel quadro di un ricorso di diritto pubblico (DTF 125 I 492 consid. 1a; 118 Ia 20 consid. 3b pag. 25). Tale situazione non si verifica nel caso in rassegna, dato che l'autorità di appello poteva riesaminare liberamente sia l'accertamento dei fatti che l'applicazione del diritto (Lorenzo Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 74) mentre il Tribunale federale può rivedere l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, così come l'applicazione del diritto processuale cantonale, solo sotto il (ristretto) profilo dell'arbitrio. 
6. 
Per il resto, tenuto conto della sua motivazione, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile. 
6.1 Con il ricorso di diritto pubblico non viene proseguita la procedura cantonale; tale rimedio giuridico, straordinario, configura una procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395). In questo ambito il Tribunale federale non procede pertanto d'ufficio alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato, sotto tutti gli aspetti possibili, bensì vaglia solo le censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato nell'allegato ricorsuale, così come prescritto dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, giusta il quale il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31 con rinvii). 
 
Un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui la parte ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.). 
 
In concreto, come si vedrà qui di seguito, l'argomentazione ricorsuale disattende ampiamente i requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
6.2 Non essendo stata minimamente motivata, la censura relativa all'asserita violazione dell'art. 6 CEDU non può, per esempio, essere tenuta in nessuna considerazione. 
6.3 Il ricorrente ravvede una prima violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento giuridico del contenuto della petizione da lui introdotta il 10 giugno 2003. 
 
La Corte cantonale sarebbe segnatamente incorsa nell'arbitrio ascrivendo alla petizione una valenza analoga a quella di un'azione di accertamento fondata sull'art. 85a LEF. L'azione da lui introdotta non mirava infatti "solo [al]la tutela degli interessi dell'attore (escusso secondo la LEF) rispetto all'esistenza di un PE promosso in suo capo dal precettante, ma anche [al]la tutela di un interesse giuridico e di fatto attuale all'accertamento in via giudiziaria dell'inesistenza di qualsivoglia rapporto debitorio dell'attore verso la parte convenuta". 
 
Si tratta di una censura pretestuosa. 
6.3.1 Come già detto, il 10 giugno 2003 il ricorrente si è rivolto al pretore di Lugano chiedendogli di accertare l'inesistenza del credito di fr. 120'000.-- indicato nel precetto esecutivo n. 600566 UEF Locarno, notificatogli il 26 febbraio 2003 e al quale aveva fatto opposizione. Ha inoltre chiesto l'annullamento del precetto esecutivo. A sostegno della sua domanda egli ha spiegato che l'esecuzione pendente nei suoi confronti - di cui i terzi potevano venire a conoscenza grazie alla possibilità concessa dall'art. 8a cpv. 3 LEF - gli aveva già pregiudicato la conclusione di un importante contratto (cfr. petizione pto 3 pag. 3). 
6.3.2 Considerato come, contrariamente a quanto lasciato intendere nell'allegato ricorsuale, dinanzi al giudice di primo grado il ricorrente abbia giustificato il suo interesse all'accertamento negativo esclusivamente mediante l'esecuzione introdotta dagli opponenti, la decisione dei giudici cantonali di applicare alla sua azione i principi sviluppati dalla giurisprudenza relativa agli art. 85 e 85a LEF non solo non appare manifestamente insostenibile (sulla nozione di arbitrio cfr. DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii) bensì è corretta. 
In una recente sentenza (DTF 132 III 277 consid. 4.3), che verrà citata più nel dettaglio ulteriormente, il Tribunale federale ha infatti ribadito le similitudini fra l'azione di accertamento negativo a causa della promozione di un'esecuzione e l'azione in annullamento (o sospensione) dell'esecuzione in procedura sommaria (art. 85 LEF) rispettivamente accelerata (art. 85a LEF). 
6.4 Richiamandosi erroneamente al diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il ricorrente rimprovera poi ai giudici ticinesi un diniego di giustizia formale (art. 29 cpv. 1 Cost.) per non essersi determinati sulla sua richiesta di proseguire la causa tendente "all'accertamento in via giudiziaria dell'inesistenza di qualsivoglia rapporto debitorio dell'attore verso la parte convenuta". Anzi, essa avrebbe arbitrariamente stabilito - violando così anche l'art. 9 Cost. - ch'egli non aveva chiesto la continuazione della causa nel merito. 
 
Anche in questo caso le sue affermazioni sono temerarie. 
6.4.1 Dalla lettura dell'atto d'appello emerge che dinanzi all'autorità cantonale egli non si è opposto allo stralcio della causa dai ruoli limitandosi, come rettamente rilevato dai giudici ticinesi, a chiedere che ciò avvenisse "per acquiescenza" ex art. 352 CPC/TI. Nel petitum d'appello, a pagina 2 del suo allegato, il ricorrente ha infatti proposto l'annullamento e la riforma del decreto pretorile come segue: 
"1. La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza dei convenuti". 
 
Non v'è dunque alcuna traccia di una domanda subordinata, con la quale avrebbe chiesto di "voler procedere con la procedura giudiziaria ordinaria sulla questione dell'azione di accertamento dell'inesistenza del debito, nella misura in cui lo stralcio non potesse essere riformato in applicazione dell'art. 352 CPC". 
6.4.2 Né tantomeno si può ritenere, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, che simile domanda emergesse chiaramente dal seguente passaggio della sua impugnativa: "In via del tutto subordinata, nella contestata ipotesi contraria, lo stralcio non poteva che essere limitato al richiesto annullamento del PE [...], e non invece alla questione del merito tesa ad accertare in via giudiziale l'inesistenza del (oggi ancora contestato) credito". 
Nella misura in cui è comprensibile, questa richiesta non sembra nemmeno corrispondere a quella espressa nel ricorso di diritto pubblico. 
 
Va detto che in sede di appello il ricorrente non ha sviluppato ulteriormente il suo pensiero, motivo per cui la Corte ticinese non si è chinata su tale questione. Così facendo, contrariamente a quanto preteso nel gravame, essa non ha violato il diritto di essere sentito nella forma del diritto ad ottenere una decisione motivata (art. 29 cpv. 2 Cost.). Tale diritto non impone infatti all'autorità di pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile; essa può limitarsi alle circostanze rilevanti per il giudizio (DTF 130 II 530 consid. 4.3 pag. 540), e quella sollevata dal ricorrente non è tale, non avendo egli chiesto il mantenimento dell'azione di accertamento. 
 
Si può abbondanzialmente osservare che, per i motivi meglio esposti infra, al consid. 6.6, non è comunque possibile dissociare la domanda di accertamento dell'inesistenza del debito originata dall'introduzione di una procedura esecutiva da quella tendente all'annullamento dell'esecuzione (a causa, appunto, dell'inesistenza del credito), essendo le due domande inscindibili. 
6.4.3 Il ricorrente non ha miglior fortuna laddove rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio omettendo di considerare l'esistenza di una procedura parallela dinanzi al Pretore di Locarno, concernente il medesimo credito, ciò che l'ha indotto a sollevare - in quella procedura - un'eccezione di litispendenza e un'eccezione di prevenzione di foro. 
 
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe arbitrariamente silente a questo riguardo. Sta di fatto, però, ch'egli per primo si è guardato bene dal menzionare nell'atto d'appello la procedura pendente davanti alla giurisdizione locarnese; segno che non la riteneva rilevante ai fini del giudizio. A ragione. Non si vede infatti - e il ricorrente non lo spiega nemmeno in questa sede - quale sarebbe stato l'influsso di queste circostanze sull'esito del procedimento in esame, volto ad ottenere - giovi ricordarlo - solo la modifica del motivo dello stralcio. 
6.5 Il ricorso di diritto pubblico sarebbe stato ammissibile, se motivato conformemente ai dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, nella misura in cui rivolto contro l'applicazione delle norme processuali cantonali. 
Sennonché il ricorrente non spende una parola per spiegare il motivo per cui, a suo modo di vedere, il ritiro dell'esecuzione dovrebbe sfociare in uno stralcio per acquiescenza giusta l'art. 352 CPC/TI. 
6.6 Vale comunque la pena di precisare che quand'anche fosse stato debitamente motivato esso sarebbe stato respinto, in quanto la sentenza impugnata resiste alla censura di arbitrio. 
6.6.1 Si è già detto che il ricorrente ha motivato l'azione di accertamento negativo esclusivamente con il fatto che l'esecuzione pendente nei suoi confronti - di cui i terzi potevano venire a conoscenza grazie alla possibilità concessa dall'art. 8a cpv. 3 LEF - gli aveva già pregiudicato la conclusione di un importante contratto. 
6.6.2 Questo tipo di azione, come recentemente precisato nella DTF 132 III 277 consid. 4.1, presenta la particolarità di essere un'azione di accertamento negativo in procedura ordinaria che trae origine da un precetto esecutivo. Nella medesima sentenza, già citata supra, al consid. 6.3.2, il Tribunale federale ha inoltre evidenziato l'importante similitudine che, proprio per questa sua duplice natura, esiste tra questa azione e quella tendente all'annullamento dell'esecuzione giusta gli art. 85 e 85a LEF: sebbene si fondi sul diritto materiale anch'essa serve infatti a fini meramente procedurali, che nel contempo definiscono l'interesse della parte attrice all'accertamento (DTF 132 III 277 consid. 4.3). Ciò esclude la continuazione del processo dopo che il creditore ha ritirato l'esecuzione (DTF citata; 127 III 41 consid. 4). 
 
Ne discende che la decisione di considerare senza oggetto, rispettivamente priva d'interesse giuridico, l'azione di accertamento introdotta dal ricorrente una volta preso atto del ritiro dell'esecuzione da parte degli opponenti resiste alla censura di arbitrio. 
7. 
In definitiva, nella misura in cui è ammissibile il ricorso di diritto pubblico è manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto. 
 
Gli oneri processuali e le spese ripetibili sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà agli opponenti fr. 6'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 21 settembre 2006 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: