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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_415/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 21 settembre 2016  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
revoca della licenza di condurre veicoli a motore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 agosto 2016 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ è nato nel 1947 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel 2004. II 27 luglio 2008, verso le ore 19.45, stava circolando in territorio di Zurigo, allorquando, a causa di disattenzione, non si è avveduto per tempo di tre pedoni intenti ad attraversare sulle apposite strisce il campo stradale da destra a sinistra rispetto alla sua direzione di marcia, investendoli e ferendoli in modo non grave. II rapporto stilato dalla Polizia della città di Zurigo è stato trasmesso alla Sezione della circolazione del Canton Ticino, che nei confronti dell'interessato ha aperto un provvedimento amministrativo. 
 
B.   
Esaminati gli atti trasmessi dal Ministero pubblico zurighese, il 27 maggio 2009 lo "Stadtrichteramt" di Zurigo ha condannato A.________ al pagamento di una multa di fr. 400.--. La pronunzia, priva di motivazione e non impugnata, è cresciuta in giudicato. Preso atto del giudizio penale, il 7 ottobre 2011 la Sezione della circolazione del Cantone Ticino gli ha ritirato la licenza di condurre per la durata di un mese. Anche questa decisione, non contestata, è passata in giudicato. 
 
C.   
II 20 dicembre 2011, il medesimo conducente è stato oggetto di una revoca della patente per la durata di un mese per un'infrazione medio grave commessa circolando il 30 ottobre 2011 a velocità eccessiva in territorio di Quinto (+33 km/h sul limite di 120 km/h in autostrada). 
 
D.   
II 6 luglio 2014, verso le ore 11.52, A.________ viaggiava sulla A2 in direzione nord, allorquando in territorio di Giornico è stato notato da una pattuglia della Polizia cantonale mentre superava sulla destra, con manovra di uscita e di rientro, due altri veicoli in marcia. Avviata una procedura amministrativa, il 25 agosto 2014 I'autorità cantonale gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di dodici mesi. In seguito agli stessi accadimenti, mediante decreto di accusa del 15 settembre 2014 il Procuratore pubblico I'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr (RS 741.01) e proposto una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 6'600.--, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 220.-- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 1'200.--. L'interessato vi si è opposto. Il Pretore penale con sentenza del 17 settembre 2015 ha confermato l'imputazione, riducendo tuttavia la pena pecuniaria a fr. 2'400.-- (20 aliquote giornaliere da fr. 120.--) e a fr. 480.-- la multa. Questa decisione non è stata impugnata ed è cresciuta in giudicato. 
 
E.   
Con risoluzione del 25 novembre 2015 il Consiglio di Stato ha confermato la revoca di dodici mesi. Adito dall'interessato, con giudizio del 9 agosto 2016 il Tribunale cantonale amministrativo, respinto l'assunto dell'insorgente secondo cui l'infrazione commessa il 27 luglio 2008 non costituirebbe un'infrazione medio grave ma semplice alla LCStr, ne ha respinto il ricorso. 
 
F.   
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di comminargli una misura di revoca della licenza di condurre limitata a un massimo di sei mesi. 
 
Non sono state chieste osservazioni al rimedio esperito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Inoltre, quando il ricorrente invoca, come in concreto, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 229 consid. 4.1), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2).  
 
2.          
 
2.1. In relazione alla censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti, la Corte cantonale, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove, il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso, o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o, infine, se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid 2.4 pag. 315; 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale.  
 
2.2. L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica differente dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenza 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in: RtiD I-2014 n. 47; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 90.2 pag. 686 segg.; BERNHARD RÜTSCHE/DANIELLE SCHNEIDER, in: Strassenverkehrsgesetz, BSK, n. 26-28 ad art. 23). Ha infine ricordato che per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).  
 
2.3. L'istanza precedente ha ritenuto che in seguito ai fatti avvenuti il 6 luglio 2014 comportanti un'infrazione grave alla LCStr, la Sezione della circolazione, in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, ha revocato al ricorrente la licenza di condurre per dodici mesi, considerando ch'egli aveva già commesso due infrazioni medio gravi nei cinque anni precedenti, decisione confermata dal Governo cantonale. Ha rilevato che il ricorrente non nega di essersi reso colpevole di un'infrazione grave per tali fatti, ma che contesta di aver già commesso due infrazioni medio gravi in passato. Sostiene che la qualificazione del reato compiuto il 27 luglio 2008 sarebbe lesiva del diritto federale, poiché le prime due autorità ticinesi si sarebbero scostate a torto dalle conclusioni delle autorità penali zurighesi nel 2009, secondo le quali, al suo dire, la violazione commessa sarebbe stata solo "lieve". La Corte cantonale ha respinto questa censura, riproposta con il ricorso in esame, sulla base di tre motivazioni differenti.  
 
Essa ha dapprima ritenuto che la decisione di revocare la licenza di condurre per un mese decisa il 7 ottobre 2011 dalla Sezione della circolazione non può essere ridiscussa. 
 
Quale seconda motivazione ha addotto che la criticata qualifica non si pone in ogni caso in contrasto con le decisioni rese dalle autorità penali zurighesi, poiché né dal decreto di chiusura del procedimento ("Einstellungsverfügung") del 23 marzo 2009, con il quale il Ministero pubblico aveva trasmesso gli atti per competenza allo "Stadtrichteramt", né dal successivo provvedimento del 27 maggio 2009 di quest'ultimo è desumibile una diversa qualificazione, segnatamente lieve, dell'infrazione. Ha poi spiegato compiutamente perché nell'ambito del susseguente procedimento amministrativo nulla impediva alla Sezione della circolazione, procedendo a un'autonoma valutazione giuridica dei fatti, di ritenere adempiuti gli estremi di un'infrazione medio grave. Ciò a maggior ragione considerato che il giudizio penale era privo di una dettagliata motivazione scritta e che pertanto spettava all'autorità amministrativa determinare se in concreto il ricorrente avesse commesso un'infrazione lieve o medio grave, entrambe rientranti nella fattispecie penale della violazione semplice a norma dell'art. 90 cpv. 1 LCStr
 
I giudici cantonali hanno aggiunto, a titolo abbondanziale, che nella qualifica operata dalla Sezione della circolazione non è ravvisabile alcuna violazione del diritto, spiegando perché il ricorrente, il 27 luglio 2008, omettendo di prestare la dovuta attenzione, non si è avveduto della presenza di tre pedoni (un adulto recante un bambino in braccio e un altro per mano) sulle apposite strisce, non rispettando il loro diritto di precedenza, ciò che costituisce una messa in pericolo concreta della sicurezza altrui, la quale esclude la realizzazione di un'infrazione lieve. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente, che non si confronta minimamente con la giurisprudenza e la dottrina citata nella decisione impugnata, si limita a ribadire, in maniera del tutto generica, che l'infrazione del 27 agosto (recte: luglio) 2008 sarebbe costitutiva di un'infrazione semplice, visto che la stessa è stata sanzionata con una multa di fr. 400.--. Ne deduce che, non avendo commesso nei cinque anni precedenti due volte un'infrazione medio grave, non sarebbero adempiuti gli estremi della recidiva ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. LCStr per imporre una revoca di almeno dodici mesi. Riguardo alla motivazione abbondanziale dei giudici cantonali, osserva semplicemente che la Corte cantonale non avrebbe potuto valutare a posteriori l'infrazione litigiosa senza considerare la sanzione penale cresciuta in giudicato.  
 
3.2. Secondo la giurisprudenza, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121). Ora, egli, disattendendo le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, non si confronta con le differenti argomentazioni addotte nell'impugnato giudizio, in particolare con quella, decisiva, che il giudizio penale era privo di una dettagliata motivazione scritta.  
 
3.3. In tale ambito egli disattende che non può pretendere che l'autorità amministrativa legga una sentenza di condanna priva di motivazione come gli fa comodo. Secondo la prassi, il conducente condannato con sentenza penale, della quale non ha chiesto la motivazione, non può infatti pretendere che l'autorità amministrativa completi l'istruttoria in un secondo tempo. L'automobilista che intende prevalersi di un giudizio penale "vincolante" deve infatti addurre i propri argomenti difensivi in quella sede ed esibire una decisione penale motivata, dalla quale risultino i motivi d'ordine oggettivo e soggettivo che hanno comportato un giudizio favorevole all'accusato.  
 
In virtù del dovere di collaborazione delle parti, applicabile anche nella procedura amministrativa, l'interessato deve richiedere la motivazione scritta dettagliata del giudizio penale qualora, come nel caso in esame, egli intenda addurre fatti e prove che non risultano dall'incarto (sentenza 1C_146/2015 del 7 settembre 2015 consid. 2.2; cfr. anche DTF 128 II 139 consid. 2c pag. 143; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code de la circulation routière commenté, 2015, n. 3.9.1 ad intro. art. 16 segg. LCR). La Corte cantonale non aveva quindi motivo di scostarsi da quel giudizio (vedi per il caso contrario sentenza 1C_29/2007 del 27 agosto 2007 consid. 3.2), né ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente (sentenza 1C_358/2015 del 6 aprile 2016 consid. 3.3, 3.4 e 4.1). 
 
4.  
 
4.1.   
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 21 settembre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri