Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.561/2004 /biz 
 
Sentenza del 21 ottobre 2004 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, giudice presidente, 
Betschart, Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
Avv. dr. A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, c/o avv. Riccardo Rondi, Presidente, casella postale 2244, 6901 Lugano, 
Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
multa disciplinare, 
 
ricorsi di diritto pubblico e di diritto amministrativo 
contro la decisione del 20 agosto 2004 della Camera 
per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
In seguito ad un procedimento disciplinare avviato il 14 novembre 2003 su segnalazione del 16 settembre 2003 della signora D. e proseguito d'ufficio il 5 aprile 2004, la Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino ha, con decisione del 10 maggio 2004, inflitto all'avv. dr. A.________ una multa disciplinare di fr. 800.--, rimproverandole la disattenzione degli art. 12 lett. a ed i della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61), 11 della legge ticinese del 16 settembre 2002 sull'avvocatura (LAvv) e 3 e 11 del Codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 4 dicembre 1971 (CAvv). Ha ritenuto, in sintesi, che nell'ambito del mandato di patrocinio che la legava alla signora D., l'interessata non aveva rispettato il dovere primario di chiarezza e d'informazione dell'avvocato. 
B. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dalla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 20 agosto 2004. Respinte le censure relative alla pretesa incostituzionalità dello Statuto dell'Ordine degli avvocati e alla lamentata disattenzione, sotto diversi aspetti, della Costituzione (rispetto del segreto professionale; obbligo di produrre gli atti; diritto di essere sentito; accertamento errato dei fatti; diniego di giustizia) nonché dell'art. 6 CEDU, la Camera per l'avvocatura ha osservato che la cliente dell'insorgente, nell'ambito del procedimento di modifica della sentenza di divorzio che l'opponeva all'ex marito, non aveva ricevuto alcuna informazione sui ricorsi inoltrati sia in sede cantonale sia dinanzi al Tribunale federale, sui costi che ne erano derivati e sui rischi. La segnalazione del 16 settembre 2003 manifestava infatti in modo inequivocabile una perdurante carenza d'informazioni dettagliate e corrette sull'evolversi del mandato e sulle questioni determinanti della pratica. Tale modo di procedere disattendeva manifestamente gli art. 12 lett. a e i LLCA, 11 LAvv, 3 e 11 CAvv. La Corte cantonale ha poi rilevato che tenuto conto della gravità delle trasgressioni di ordine deontologiche commesse, l'ammontare della multa risultava del tutto proporzionato. Infine, ha negato all'insorgente il beneficio dell'assistenza giudiziaria, siccome il gravame sottopostole non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole. 
 
C. 
Il 27 settembre 2004 l'avv. dr. A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico e un ricorso di diritto amministrativo. Riguardo al primo rimedio domanda che venga accolto in ogni suo punto, che ella sia assolta con formula piena da ogni condanna disciplinare e che venga conferito l'effetto sospensivo. Con il secondo rimedio chiede che la sentenza cantonale sia cassata e che la Corte cantonale sia invitata a decidere ai sensi dei considerandi e come indicato nell'impugnativa presentata in sede cantonale. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami). 
2. 
Oggetto del contendere è una misura disciplinare pronunciata nei confronti di un'avvocata. Tale questione è disciplinata dalla normativa federale (art. 17 LLCA; cfr. pure art. 33 LAvv). La decisione querelata poggia sul diritto federale (art. 97 cpv. 1 OG combinato con l'art. 5 PA) e va pertanto, essendo soddisfatti i requisiti di cui agli art. 98 e segg. OG, impugnata con un ricorso di diritto amministrativo (cfr. DTF 130 II 270 consid. 1.1; 129 II 97 consid. 1.1). Ne discende che il ricorso di diritto pubblico presentato dalla ricorrente, visto il suo carattere sussidiario (art. 84 cpv. 2 OG), è inammissibile, dato che con il ricorso di diritto amministrativo può essere fatto valere, tra l'altro, la violazione di diritti costituzionali (cfr. DTF 126 III 431 consid. 3; 123 II 385 consid. 3). 
3. 
La ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito siccome la Corte cantonale non avrebbe valutato precise sue censure relative allo svolgimento del procedimento disciplinare. La critica è inconferente. Come emerge chiaramente dal giudizio querelato, ai cui pertinenti considerandi viene qui rinviato (cfr. consid. 2 e 3 del medesimo), i giudici cantonali hanno compiutamente esposto perché gli argomenti sollevati al riguardo dalla ricorrente andavano disattesi. La ricorrente lamenta poi di non essere stata udita personalmente. A torto. Oltre al fatto che, come risulta dal giudizio contestato (cfr. consid. 5 dello stesso), nel corso della procedura cantonale le è stata conferita ampia facoltà di far valere i propri argomenti, è doveroso ricordare che le esigenze minime dell'art. 29 cpv. 2 Cost. non implicano il diritto di esprimersi oralmente davanti all'autorità chiamata a statuire (DTF 125 I 209 consid. 9a e b). La censura va quindi respinta. 
4. 
I fatti accertati dalla Corte cantonale i quali, per quanto concerne gli elementi determinanti ai fini del giudizio, non sono manifestamente inesatti o incompleti, sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Le critiche sollevate in proposito dalla ricorrente vanno quindi disattese. Nella fattispecie dall'esposizione compiuta e dettagliata degli eventi su cui si fonda la decisione contestata (cfr. consid. 6.2 e 6.3 di quest'ultima), alla quale viene in questa sede espressamente rinviato, emerge chiaramente che la ricorrente non ha ossequiato ai suoi obblighi relativi ad una diligente esecuzione del mandato e al suo dovere d'informazione nei confronti della mandante. In particolare essa non ha avvisato nel dovuto modo la sua patrocinata sui ricorsi inoltrati in sede cantonale e federale, sul loro esito, sui rischi e sui costi che ne sono derivati. Su quest'ultimo aspetto occorre rammentare alla ricorrente che non disattende gli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n. 3 lett. c CEDU il rifiuto del beneficio dell'assistenza giudiziaria opposto ad una persona indigente se la sua causa sembra priva di probabilità di successo (cfr. DTF 119 Ia 251 consid. 3b). La ricorrente era quindi tenuta ad informare la sua cliente delle eventuali spese che avrebbero potuto essere poste a suo carico e ciò anche se aveva chiesto a suo favore il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La circostanza poi che, come ripetutamente fatto valere nell'impugnativa, la sua cliente le ha firmato delle nuove procure, nulla cambia al fatto che le mancanze rimproveratale sono state commesse. In queste condizioni, la sentenza querelata che conferma la multa inflitta alla ricorrente non disattende le normative determinanti applicabili in concreto e va quindi confermata. Riguardo all'ammontare della multa, contestato peraltro senza addurre motivi specifici, lo stesso è rispettoso del principio di proporzionalità: situato nei limiti inferiori delle sanzioni previste dall'art. 17 lett. c LLCA, risulta infatti commisurato alla gravità degli addebiti a carico della ricorrente. Va infine osservato che, visto quanto appena esposto, è a ragione che i giudici ticinesi hanno considerato che l'impugnativa loro sottoposta non presentava sin dall'inizio possibilità di esito favorevole e che, di conseguenza, senza pronunciarsi sulla pretesa situazione d'indigenza dell'insorgente, hanno respinto la domanda di esonero dalla tassa e dalle spese di giudizio. 
Premesse le descritte considerazioni, il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto. 
5. 
Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi, segnatamente per quanto concerne l'inapplicabilità alla vertenza dell'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 128 I 346 consid. 2). 
6. 
6.1 La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG
6.2 Siccome il ricorso di diritto amministrativo era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, l'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria in sede federale, limitatamente all'esonero da tasse e spese di giudizio e alla prestazione di anticipi, va respinta (art. 152 OG). Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. 
2. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
3. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
4. 
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente. 
5. 
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati e alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché al Dipartimento federale di giustizia e polizia. 
Losanna, 21 ottobre 2004 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: La cancelliera: